Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2538 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23912/2016 R.G. proposto da:

T.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Fabris, con

domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 138, presso lo

studio dell’Avv. Antonella Marrama;

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Carlo Malinconico,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, n. 284;

– ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

To.Al., A.G., Athesis S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 554/2016,

pubblicata l’11 marzo 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con citazione notificata il 5/2/2008, B.M., allora sindaco del Comune di Grisignano di Zocco, convenne in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza T.E., consigliere comunale appartenente ad avversa fazione politica, nonchè i giornalisti To.Al. e A.G. e la società editrice Athesis S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in Euro 160.000) derivanti dalla pubblicazione sul quotidiano locale (il (OMISSIS)) di alcuni articoli (curati dal To. e dall’ A. ed apparsi rispettivamente nelle edizioni del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) che riportavano alcune dichiarazioni del T. dal contenuto diffamatorio.

Questo, costituendosi, chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attore al risarcimento dei danni (quantificati in pari misura) a propria volta dedotti in relazione al contenuto offensivo di alcune dichiarazioni apparse sul medesimo quotidiano in articoli pubblicati rispettivamente il (OMISSIS) e il (OMISSIS).

Le dichiarazioni per cui è lite sono le seguenti:

– dichiarazioni del T.:

– (articolo del (OMISSIS)): “vogliamo che le cose si svolgano in maniera chiara e trasparente…”;

– (articolo del (OMISSIS)): “mai più in consiglio comunale sino a che il sindaco B. non ripristina le più elementari regole della democrazia…”; “le interrogazioni che presentiamo… con l’arroganza politica che lo caratterizza non le mette neppure all’ordine del giorno”;

– (articolo del (OMISSIS)): “sembra di essere in Sicilia o in Calabria, in piena emergenza democratica, a noi non interessa tanto di dimostrare se il sindaco abbia preso o meno tangenti sulla lottizzazione di (OMISSIS) se ci sono gli estremi se ne occuperà la magistratura, quanto al fatto che ad accusare sia un consigliere di maggioranza”; “se il magistrato dovesse chiedermelo ne farei anche il nome perchè so chi è” (si allude all’autore di una lettera anonima che accusava il sindaco di illeciti in relazione alla pratica urbanistica);

– dichiarazioni del B.:

– (articolo del (OMISSIS)): “la cosa che mi dispiace di più però è che il consigliere T. per misere questioni personali e per la smania di entrare anzitempo in campagna elettorale, metta in ridicolo il paese e i suoi dipendenti comunali”;

– (articolo del (OMISSIS)): “molte aziende hanno rinunciato ad investire nel nostro Comune a seguito dei suoi interventi effettuati sul Giornale e non nelle sedi istituzionali. Adesso deve rispondere di quello che ha detto”.

Il tribunale rigettò le domande dell’attore e accolse in parte quelle del convenuto, limitatamente all’intervista rilasciata dal B. il (OMISSIS), liquidando il danno in Euro 25.500, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal B., rigettando quello incidentale del T. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da quest’ultimo anche in quanto riferita all’articolo del (OMISSIS), confermando il rigetto di quelle del B., con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

2.1. Con riferimento alle dichiarazioni del T. ha rilevato in sintesi che, dovendo essere valutate nel contesto dell’aspro confronto politico all’epoca sviluppatosi su fatti locali fra esponenti dei partiti di maggioranza e di minoranza, le stesse dovessero ritenersi rispettose dei limiti dettati dalla giurisprudenza per un legittimo esercizio del diritto di critica.

Secondo i giudici d’appello, in particolare, “le espressioni sopra riportate erano finalizzate a porre in evidenza un argomento di rilevante interesse pubblico e politico, quale era senz’altro quello attinente alla lottizzazione e assegnazione di terreni per la costruzione di opere pubbliche, nonchè, di conseguenza, attinente alla condotta dell’organo di amministrazione comunale nella gestione del relativo procedimento”. Il ricorso inoltre a frasi “aspre e pungenti, quali “sembra di essere in Sicilia o in Calabria” ovvero “l’arroganza politica che lo caratterizza”, tipiche del linguaggio utilizzato in ambito politico, non sconfina nell’attacco meramente personale o nella pura contumelia avverso il sindaco”.

2.2. In base alle medesime considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto che, per converso, anche le dichiarazioni del B., riportate nell’articolo del (OMISSIS), ritenute diffamatorie dal primo giudice, non eccedessero i limiti di un legittimo esercizio del diritto di critica politica. Ribadita la rilevanza del quadro di elevata conflittualità politica, ha rilevato che proprio la qualifica di consigliere comunale, appartenente a fazione opposta a quella del sindaco, “rende legittimi l’esercizio del diritto di critica e l’espressione di un dissenso avente carattere generale, nell’ambito della diatriba…”. Per le stesse ragioni ha confermato il giudizio, già espresso dal tribunale, di non illiceità delle precedenti dichiarazioni del B. riportate nell’articolo del (OMISSIS).

3. Avverso tale decisione T.E. propone ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resiste il B., proponendo a sua volta ricorso incidentale, con unico motivo. Controdeduce il T. depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Il ricorrente incidentale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i primi due motivi del ricorso principale il T. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto che le dichiarazioni rese dalla controparte nei due articoli sopra citati rispettassero i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica politica.

Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto – “peraltro solo implicitamente e senza darne opportuno conto in motivazione” – il presupposto della verità dei fatti affermati in entrambe le espressioni critiche, presupposto invece negato dal primo giudice, con riferimento al secondo articolo, sul rilievo che vi fosse in quella dichiarazione l’attribuzione “di un fatto specifico, del quale (il B., n.d.r.) non ha dato prova alcuna della verità”.

Rimarca che, sul punto, egli aveva offerto prova, al contrario, della falsità delle affermazioni, producendo documentazione idonea a comprovare che in realtà gli operatori economici guardavano al Comune di Grisignano di Zocco con enorme interesse di investimento, ciò che del resto trova conferma anche nelle affermazioni dello stesso sindaco che, nel luglio dello stesso anno, annunciava in consiglio comunale che diverse imprese gli avevano chiesto di poter investire sul territorio comunale.

Soggiunge (con il secondo motivo) che, comunque, non è stato nemmeno provato che tali presunti negativi effetti economici fossero stati causati dalla propria condotta e non piuttosto da altri soggetti/situazioni ovvero, più in generale, dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi a cominciare dallo stesso anno.

Deduce inoltre che erroneamente, con riferimento alle prime dichiarazioni del B. (articolo del (OMISSIS)), i giudici di merito abbiano ritenuto rispettato i requisiti della continenza formale/sostanziale e della pertinenza.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia poi omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene che la sentenza impugnata mal cela “un contrasto irriducibile fra affermazioni tra loro inconciliabili” dal momento che, mentre, con riferimento alle dichiarazioni di esso deducente, motiva l’espresso convincimento della loro liceità con specifico riferimento al necessario requisito della continenza verbale, non altrettanto fa con riferimento alle dichiarazioni del B.; inoltre mentre da un lato pone in premessa quale limite al legittimo esercizio del diritto di critica la corrispondenza del fatto presupposto a verità, quantomeno putativa, dall’altro conclude per la liceità delle affermazioni del B. senza compiere tale verifica.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale B.M. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2055 e 2059 c.c., artt. 51,185 e 595 c.p. e della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, nonchè omesso esame di fatto decisivo e controverso tra le parti.

Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistere, in favore di controparte, la scriminante del diritto di critica, avendo questi concretamente effettuato un vero e proprio attacco personale nei suoi confronti.

Lamenta che i giudici di merito, limitando il proprio esame alle espressioni virgolettate, non hanno considerato l’intera condotta del T., consistita nel “montare” un caso inesistente, prendendo di mira un presunto fatto di corruzione che oggettivamente gettava discredito sul sindaco e su tutta l’amministrazione comunale, ma che era e si è dimostrato inesistente; tutto ciò sulla base di una lettera anonima, priva di qualunque riscontro, che avrebbe dovuto essere cestinata.

4. I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili.

Dietro la prospettata violazione di norme (genericamente dedotta non essendo indicata l’affermazione in diritto o la regula iuris in concreto applicata che si assume in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie) il ricorrente, infatti, inammissibilmente, sollecita una nuova valutazione dei fatti, in punto di rispetto dei limiti da osservare per un legittimo esercizio del diritto di critica politica: legittimità ritenuta in sentenza alla stregua di motivato accertamento, sindacabile in questa sede solo nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: nella specie nemmeno dedotto) e non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Non si lamenta invero, in ricorso, una erronea ricostruzione della regola di giudizio da applicare al caso (che cioè la Corte abbia ad esempio escluso, a priori, la necessità di rispettare la veridicità dei fatti attribuiti, ovvero di non eccedere i limiti di una continenza formale, sia pure in contesto di critica politica), nè si deduce un errore di sussunzione (predicabile ove, ad esempio, si fosse accertato in sentenza il superamento di detti limiti, ma nondimeno si fosse affermata la legittimità delle espressioni usate); quel che si deduce è piuttosto una erronea o lacunosa valutazione della fattispecie concreta, affermandosi come erroneamente postulata la verità dei fatti e la continenza delle espressioni usate, laddove una auspicata diversa considerazione degli elementi offerti avrebbe sul punto, in tesi, potuto condurre a diversa conclusione.

Giova in proposito ribadire che non può ricondursi nell’ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, giacchè siffatta valutazione comporta un giudizio non già di diritto bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 30/03/2005, n. 6653; 29/04/2002, n. 6224).

In questa medesima prospettiva va ribadito, con specifico riferimento al tema trattato, che la valutazione in concreto sugli aspetti relativi all’esercizio dei diritti di cronaca e di critica politica (sussistenza, legittimità e rispetto dei limiti ad essi consentanei) rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito ed è soggetta al sindacato di questa Corte nei limiti sopra esposti (v. ex multis Cass. 20/01/2015, n. 841).

4.1. E’ dunque appena il caso di soggiungere che, peraltro, il fatto la cui veridicità si contesta (aver il T., con le proprie dichiarazioni, causato l’allontanamento dal territorio comunale di operatori economici) è di tale genericità da trascendere il campo della cronaca (ossia dell’attribuzione di un determinato fatto) per assumere più propriamente i contorni di una mera soggettiva valutazione politica, la quale si sottrae come tale ad una verifica sul piano della obiettiva veridicità, neppure concepibile.

Giova in proposito rammentare che, come questa Corte ha più volte chiarito, il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (v. Cass. n. 841 del 2015, cit.). Quanto, poi, alla legittimità dell’esercizio del diritto di critica, questo deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull’onore o la reputazione ed è condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Con l’ulteriore puntualizzazione che, allorquando si tratti di critica politica, questa può contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini (tra le altre, Cass., 23 febbraio 2010, n. 4325). Tuttavia, ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell’autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica – che, come detto, mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali – non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell’esimente, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (Cass. n. 841 del 2015, cit.).

Nel caso di specie, a ben vedere, infatti, l’unico fatto presupposto alle due espressioni è rappresentato dalle dichiarazioni e dalle iniziative assunte dal T. (ed è un fatto in sè non contestato), mentre le altre affermazioni che ad esso si correlano veicolano soltanto un giudizio soggettivo circa le motivazioni e le conseguenze di quel fatto, rispetto al quale mal si adatta, per le ragioni dette, un approccio valutativo secondo le categorie della verità o falsità obiettiva.

5. E’ anche inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Lungi dall’evidenziare affermazioni opposte e inconciliabili che rendano incomprensibile la ragione della decisione, la censura sembra piuttosto prospettare un mero vizio di insufficienza motivazionale, indirettamente desunto dal peso diverso della motivazione che ha condotto a ritenere legittime le espressioni usate dal T. nelle dichiarazioni da lui rese al giornale, rispetto a quella che invece è posta a base del rigetto della sua contrapposta pretesa risarcitoria.

Con riferimento poi al limite della verità del fatto presupposto, la doglianza null’altro fa che riproporre le già viste censure, salvo ad esse applicare artificiosamente la veste di difetto radicale di motivazione.

E’ appena il caso al riguardo di evidenziare che il “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” – costituente (insieme con quelle della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) una delle eccezionali ipotesi in cui, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può considerarsi denunciabile in cassazione l’anomalia della motivazione, tale da risolversi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa invece la rilevanza del difetto di “sufficienza” (v. Cass. Sez. U, sentenze n. 8053 e n. 19881 del 2014) – può ipotizzarsi solo quando, con riferimento ad una medesima statuizione vengano prospettate giustificazioni di segno

diametralmente opposto tali da elidersi l’un l’altra, ma non può certo consistere nella differente ampiezza o pregnanza argomentativa delle motivazioni poste a fondamento delle decisioni adottate su domande diverse, nè tanto meno nella carenza della giustificazione offerta circa l’affermata sussistenza in concreto degli elementi tutti della fattispecie normativa astratta posta in premessa.

6. L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Valgono per esso le stesse considerazioni espresse con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale.

Anche tale motivo, invero, non prospetta affatto un error in iudicando, neppure sotto il profilo del vizio di sussunzione, limitandosi a postulare in astratto la violazione di una serie di disposizioni, rispetto alla quale manca di argomentare, nell’ottica della specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (tra le tante, Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

Anche in tal caso la censura si risolve piuttosto nella inammissibile sollecitazione di una rivalutazione del fatto, mentre la prospettazione del vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si appalesa generica e priva dai requisiti richiesti dal nuovo paradigma censorio (v. Cass. Sez. U. sentenze n. 8053 e n. 19881 del 2014, cit.), tanto più in quanto i fatti che non sarebbero stati considerati non riguardano il fondamento della pretesa risarcitoria (che giova rammentare è rappresentato dal contenuto di talune dichiarazioni pubblicate sulla stampa) ma circostanze o condotte che di quelle dichiarazioni costituiscono solo le premesse e valgono al più a definirne il contesto di accesa polemica politica (come tale peraltro considerato dai giudice di merito).

7. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti.

PQM

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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