Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2538 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2538
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13528-2018 proposto da:
K.I.;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 323 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI
CAMPOBASSO, depositata il
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il sig. K.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato la domanda di protezione internazionale nelle forme da egli richieste;
2. il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto non depositato (v. attestazione della cancelleria centrale di questa Corte in data 14 maggio 2018);
5. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019);
5. alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020