Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2538 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2538 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 13202-2016 proposto da:
ORMMES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NICOLA SALZANO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/02/2018

avverso la sentenza n. 1878/29/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il

07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata

del 10/01/2018

dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
La società Ormmes srl ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate,
impugnando la sentenza della CTR Palermo con la quale era
stato rigettato l’appello della contribuente, confermando la
legittimità dell’accertamento emesso a carico della società per
l’anno 2003 e fondato su movimentazioni bancarie riscontrate
nei conti correnti• dei soci, attestanti l’attività evasiva del
sodalizio. Secondo la CTR la società contribuente non aveva
offerto alcuna .giustificazione delle movimentazioni bancarie
riconducibili all’attività d’impresa.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. La
ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.32 dPR
n.600/73 e del dPR n.633/1972. La CTR avrebbe omesso di
considerare che la riferibilità dei conti correnti -e delle relative
rnovimentaztonì- intestar} al soci possono imputdri ilg-Qcietà
solchè l’amministrazione provi, anche solo in via presuntiva, la
riferibilità delle operazioni al sodalizio.
La censura è manifestamente fondata nei limiti di seguito
esposti.

Ric. 2016 n. 13202 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

GIOVANNI CONTI.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto che in sede di rettifica e di
accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,
l’utilizzazione

dei

dati

risultanti

dalle

copie

dei conti

correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può
limitata,

in

caso

di società di

capitali,

ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli
intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali,
allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche
tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o,
comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi
o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì
che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino
operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R.
n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne
l’estraneità alla propria attività di impresa -Cass.
8112/2016, Cass.

n.

16575 /2013, Cass.

n.

n.

13391/2003-.

Orbene, a tali principi la CTR non ha mostrato di adeguarsi
pienamente, essendosi il giudice di appello limitato a ritenere
la riconducibilità dei conti correnti —della società e dei sociall’attività d’impresa senza tuttavia dare conto degli elementi
che a tale conclusione l’avevano indotta quanto alla riferibilità
dei rapporti bancari dei soci alla società, invece limitandosi ad
affermare che la contribuente non aveva superato la
presunzione di cui all’art.32 c.1 n.2 dPR n.600/73.
In questi termini la censura proposta è fondata, dovendo il
giudice di merito, in sede di rinvio, verificare dall’accertamento
notificato l’esistenza di elementi idonei a confermare la
sostanziale riferibilità all’ente dei conti correnti dei soci.
Il secondo motivo, con il quale si prospetta il vizio di omesso
esame di fatti controversi e decisivi oggetto di discusone nel
Ric. 2016 n. 13202 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

ritenersi

giudizio di merito è inammissibile non soltanto perchè non
indica con precisione i fatti che sarebbero stati omessi nè dove
e quando e quali documenti sarebbero stati prodotti in giudizio,
ma altresì in ragione del fatto che la censura ipotizza, quale
vizio sussumibile sotto il paradigma di cui al n.5 dell’art.360

nemmeno il giudice- nel ritenere rilevanti alcune operazioni
residuali risultate dai conti correnti intestati ai due soci che non
erano state giustificate.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo
motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR
Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 10.1.2018 in Roma.
Il

dente

c.p.c., un error iuris nel quale sarebbe incorso l’Ufficio -e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA