Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25379 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 30/11/2011), n.25379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5832-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAURO ANTONIO, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 890/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/05/2008, R.G.N. 769/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza resa il 16.5.2008, riformando la sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del M., di Euro 23.366,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonchè alla refusione delle spese di lite, quantificate per le varie fasi del giudizio di primo grado in Euro 3.000,00, di cui Euro 2000,00 per onorari ed in Euro 2500,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Rilevava la Corte territoriale che i fatti ascritti in sede penale al M., – inizialmente imputato del delitto di cui agli artt. 81 e 317 c.p. e poi mandato assolto dalla imputazione residua di corruzione in atti di ufficio con sentenza della Corte di appello passata in giudicato – erano riconducibili alla particolare attività di funzionario presso il comando dei vigili del Fuoco e strettamente connessi all’esercizio della sua funzione. Osservava che il rimborso previsto dal D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20 che costituisce applicazione delle norme privatistiche sull’istituto del mandato, riguarda le spese sostenute dal mandatario in dipendenza dell’adempimento degli obblighi scaturenti dall’espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere e strettamente attinenti all’esecuzione dell’incarico conferito, in quanto collegate al rischio ad esso inerente, e che la ripetizione è possibile ove sussista un nesso di causalità tra le spese sopportate dai dipendente per difendersi da un accusa rivelatasi infondata ed i compiti a questi attribuiti.

La Corte territoriale rilevava, altresì, che la natura propria del reato contro la P.A. non precludeva la restituzione della somma e che l’Amministrazione aveva proceduto ad un riconoscimento stragiudiziale dell’an debeatur della pretesa, pure avendo l’Avvocatura ritenuto non congrua la parcella predisposta per il giudizio di primo grado e corretta invece la quantificazione degli onorari difensivi per il giudizio d’appello. Il giudice del merito, dal suo canto, riteneva che anche gli importi richiesti per il giudizio di primo grado fossero congrui in rapporto alla complessità dell’attività istruttoria svolta.

Propone ricorso per cassazione il Ministero, affidando l’impugnazione a tre motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente Ministero deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20 (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che il riferimento della norma a “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio” non consentiva di ritenere ravvisabile nella specie l’ipotesi ivi prevista, che richiede che il fatto o atto posto in essere dal dipendente sia riferibile alla P.A., non essendo sufficiente la mera “occasione” di servizio e quindi restando fuori dall’ambito applicativo della norma le condotte poste in essere in occasione del servizio ma per motivi personali, che non sono riferibili alla P.A., e chiedendo, con quesito specifico, di affermarsi che il rimborso delle spese legali spetta solo quando sussista un nesso di stretta causalità tra obblighi di servizio e fatto o atto che ha dato origine al processo, con esclusione di condotte che, seppure poste in essere dal dipendente pubblico in occasione del servizio, trovano la propria ragione in motivi personali che non sono riferibili alla p.a..

Più specificamente con il quesito formulato dal Ministero si sintetizza la censura con la quale si addebita al giudice d’appello di avere accolto il gravame del M., “sul presupposto che i fatti per i quali lo stesso era stato tratto a giudizio (avere costretto il legale rappresentante di una società a motorizzare e riparare gratuitamente due cancelli della sua abitazione e a promettergli, a prezzo di favore, la fornitura di quattro porte blindate condizionando a tanto il rilascio della certificazione) risultano chiaramente riconducibili alla particolare attività svolta dal M., all’epoca funzionario R.T.A. presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi” Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), osservando in merito al riconoscimento stragiudiziale da parte del Ministero, ritenuto in sentenza, che, con nota del 5.12.1997, esso Ministero aveva soltanto invitato l’Avvocatura Distrettuale a rivedere il parere negativo, avendo successivamente, con nota 21.10.1998, comunicato al M. per via gerarchica la propria determinazione negativa.

In altri termini l’affermazione compiuta dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce in ordine ad un presunto riconoscimento, da parte del Ministero dell’Interno, dell’an debeatur veniva a configurarsi come un totale travisamento delle risultanze processuali.

Infine, deduce, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20 (art. 360 c.p.c., n. 3), domandando se il rimborso competa entro il limite di quanto strettamente necessario secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato ovvero di un organo tecnico altamente qualificato competente a valutare sia le necessità difensive del funzionario, sia la conformità dalla parcella alle tariffe professionale.

Deduce, pertanto, il Ministero ricorrente che la Corte Territoriale, nel non limitare le spese legali a quelle strettamente necessarie, ha finito per violare il suddetto art. 30 sotto un aspetto ulteriore e diverso da quello denunziato con il primo motivo.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Ai fini di un ordinato iter argomentativo, è opportuno riportare il contenuto del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, art. 20, comma 3, che dispone che “Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, nel caso in cui il dipendere non abbia accettato il legale di nomina dell’amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l’amministrazione è tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile”.

Il thema decidendum verte sulla interpretazione da dare all’espressione “per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio”, in quanto la disposizione è oggetto di una opposta lettura da parte del M. e del Ministero. Il primo, infatti, pone la norma citata a base della sua richiesta volta all’integrale rimborso delle spese sostenute per difendersi dalla accusa che gli è stata mossa in sede penale – e da cui poi è stato assolto -, mentre il Ministero ritiene che essa non sia applicabile alla fattispecie scrutinata.

Come già detto il motivo va accolto.

Ed invero, una interpretazione basata sul chiaro tenore letterale del suddetto D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20, comma 3 – applicabile al caso in esame – con lo statuire che i fatti e gli atti commessi siano “direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio” induce ad escludere dal suo ambito applicativo tutte quelle condotte che fuoriescono dallo istituzionale svolgimento dell’attività della pubblica amministrazione e conseguentemente dalla funzione di sola tutela degli interessi della pubblica amministrazione. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina in esame a condotte capaci di coinvolgere direttamente o indirettamente interessi o relazioni personali del pubblico dipendente, per avere ad oggetto fatti o atti messi in essere dallo stesso quale cittadino e nella vita di tutti i giorni, che siano astrattamente capaci di configgere con l’interesse pubblico o in qualche misura di offuscarlo con il perseguimento di qualche vantaggio personale, anche se tutto ciò finisca per non assumere alcuna rilevanza a livello penale o anche disciplinare.

A tale conclusione induce anche la ratio sottesa alla norma in argomento, che, come è stato puntualmente osservato, è quella di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. 3, 25.11.2003, parere n. 332/03).

In sostanza, il fatto o l’oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta, condizione questa non riscontrabile nel caso di specie.

Per concludere sul punto, l’assunzione da parte dell’Amministrazione delle spese per il patrocinio legale del dipendente, ovvero il loro rimborso, deve pur sempre ricondursi a cause connesse all’espletamento dei doveri d’ufficio, nel senso che le condizioni da valutare per assumere l’onere del rimborso delle spese legali sono in ogni caso legate all’accertamento di presupposti di fatto quali la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all’ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente e la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

Anche il secondo motivo di ricorso afferente il valore da attribuirsi alla nota 5.12.1997 risulta fondato, atteso che alla mera richiesta, rivolta dall’amministrazione all’Avvocatura dello Stato, di rivedere il proprio parere negativo in merito alla rimborsabilità delle spese del giudizio penale, è stata attribuita dall’impugnata sentenza l’inequivoca valenza di un riconoscimento stragiudiziale della pretesa, senza, però, valutare il chiaro significato di successiva comunicazione da parte dell’amministrazione di definitiva e negativa determinazione riguardo alla richiesta avanzata dal dipendente, il che portava a confortare il valore interlocutorio della prima nota.

La sentenza merita, in conclusione, di essere cassata in accoglimento del primo e secondo motivo ed in coerenza con il principio secondo il quale l’art. 20, D.P.R. citato consente l’assunzione da parte del datore di lavoro dell’onere delle spese di difesa del proprio dipendente allorchè lo stesso si trovi ad essere posto sotto accusa e processato per atti o comportamenti costituenti espletamento del servizio ed adempimento dei suoi compiti d’ufficio e non anche quando detti atti o comportamenti siano frutto di iniziative autonome, contrarie a quei doveri, ovvero scaturiscano da un contrasto tra la volontà del dipendente e quella del datore di lavoro (cfr. Cass. 20.

novembre 2003 n. 17651). Questa stessa Corte ha si rilevato che la sussistenza o meno del conflitto deve essere verificata, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali, in base ad una valutazione complessiva della situazione determinatasi, al fine di stabilire la configurabilità del conflitto di interessi e che tale valutazione deve fondarsi sulla statuizione definitiva che conclude il procedimento a carico del dipendente, in quanto idonea ad escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente (cfr. Cass 19 novembre 2007 n. 23904), ma ciò non esime dalla preliminare valutazione della riconducibilità degli atti o fatti imputati al dipendente all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio.

L’accoglimento dei menzionati due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, afferente al quantum della pretesa, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è consentito di decidere nel merito la causa, pervenendosi, per quanto detto, al rigetto della pretesa del M..

La complessità della questione oggetto del giudizio induce a compensare tra le parti le spese di lite dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito l’altro;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, respinge la domanda di cui al ricorso introduttivo.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA