Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25379 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22250/2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fonteiana n.

142, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Valerini, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1838/2018 della Corte d’appello di Roma

depositata il 23/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11 novembre 2016, rigettava l’opposizione proposta da D.G. avverso il provvedimento del Questore di mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso in considerazione dei suoi precedenti penali;

2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 marzo 2018, rigettava l’impugnazione proposta dal D., rilevando che il ricorrente non rientrava fra le categorie di cui all’art. 19, commi 1 e 2 T.U.I. per le quali è vietata l’espulsione;

l’appellante inoltre, secondo la Corte di merito, non evidenziava profili di particolare fragilità meritevoli di tutela, tenuto conto dell’inattendibilità del suo racconto, dell’insussistenza di un profilo di rischio personale legato alle ragioni per le quali il ricorrente aveva lasciato la Guinea e dell’irrilevanza del quadro patologico documentato;

peraltro, a dire dei giudici distrettuali, i reati commessi erano complessivamente indicativi di una mancata integrazione sul territorio nazionale, nonostante il lasso di tempo trascorso in Italia, situazione che non poteva ritenersi adeguatamente compensata dal lavoro a tempo determinato che il migrante aveva documentato;

3. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia D.G. al fine di far valere sei motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno si è costituito senza il rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione o falsa applicazione dell’art. 19, commi 1 e 2 TUI e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6 e art. 14, lett. a, b, c, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assume che la Corte d’appello – nel fare applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., norma contenente una clausola aperta che funge da salvaguardia dell’intero sistema ed attua il precetto costituzionale dell’art. 10 Cost. – abbia erroneamente escluso il riconoscimento della protezione umanitaria senza tenere in adeguata considerazione lo stato di salute del ricorrente, che necessita di cure non disponibili nel suo paese di origine;

3.2 il terzo motivo, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 35 e 36, art. 32 Cost. e art. 8 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che il diritto alla protezione umanitaria non possa essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, essendo necessario che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subiti dal richiedente nel paese di provenienza; si sarebbe dovuto indagare, invece, se l’espatrio possa arrecare un irreparabile pregiudizio per tutte le prestazioni essenziali per la vita, dato che il migrante è affetto da una seria patologia che necessita di continui follow up e della somministrazione in ospedale di farmaci biologici;

3.3 il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5; violazione del potere-dovere ufficioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti in base al diritto vivente di questa S.C. (Cass. Sez. Un. N. 27310/2008), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e alla Dir. 2004/83/CE nonchè all’art. 101 c.p.c., comma 2, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare, fornendo sul punto una motivazione non apparente, se le cure mediche necessarie al ricorrente, che prevedono il ricorso a farmaci sperimentali in presenza di manifestazioni di resistenza ai farmaci tradizionali, possano essere prestate in (OMISSIS);

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del loro comune riferimento alla condizione di salute del ricorrente, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare;

secondo la giurisprudenza di questa Corte la vulnerabilità del richiedente asilo (nei casi in cui ratione temporis sia applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie) può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, nel senso normativamente tipizzato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h)-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 145 del 2015, dovendosi escludere che tale primario diritto della persona possa trovare tutela esclusivamente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36 in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute (Cass. 2558/2020, Cass. 13257/2020);

il giudice di merito è dunque chiamato, a questi fini, a valutare l’esistenza di una malattia che abbia carattere di gravità, tale da comportare la seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute, e i rischi eventualmente configurabili in questo caso a carico del ricorrente in ipotesi di rimpatrio, in ragione tanto del grado di sviluppo del sistema sanitario esistente nel paese di origine, quanto delle effettive possibilità di accesso alle cure (Cass. 13765/2020);

il che comporta che il carattere di gravità della patologia, ove la stessa sia suscettibile di evoluzione, debba essere indagato sia rispetto all’attualità che in prospettiva futura, verificando se il sistema sanitario esistente nel paese di origine e le effettive possibilità di accesso allo stesso consentano la continuazione delle cure necessarie anche in patria e se la condizione attuale della malattia, in mancanza delle cure prescritte, sia suscettibile di aggravamento in termini tali da comportare la seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute;

di una simile indagine il giudice deve inoltre dare conto con una motivazione adeguata, che illustri l’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione;

a questo proposito la Corte di merito ha accertato che “la psoriasi risulta trattata e il quadro clinico rimesso”, mentre la epatopatia (steatopatite non alcolica), stando alla più recente certificazione medica prodotta, era di “grado moderato” e necessitava di trattamento farmacologico (“deursil” con “un’unica somministrazione settimanale sottocutanea”), dietetico e motorio;

si tratterebbe quindi – a giudizio dei giudici distrettuali – di un quadro patologico di “scarsa gravità”, con “possibilità di cura generalizzata secondo protocolli standard anche di contenimento”;

un simile accertamento, per la limitata consistenza della motivazione su cui si regge, non soddisfa però i principi in precedenza richiamati; la decisione impugnata infatti, laddove fa menzione di protocolli standard di contenimento, riscontra l’attuale esistenza di una patologia sì di scarsa gravità, ma in evoluzione e, ciò nonostante, non si preoccupa di verificare nella prospettiva del rimpatrio, tramite adeguata motivazione (non essendo a ciò sufficienti le generiche ragioni illustrate, soprattutto nella parte in cui le stesse si limitano a definire la possibilità di cura “generalizzata”, senza chiarire se in questo modo si sia inteso compiere una considerazione parametrata ai sistemi sanitari per noi consueti o estesa anche all’assistenza sanitaria presente nei paesi in via di sviluppo), se tali protocolli possano essere effettivamente seguiti anche nel paese di origine, se il trattamento farmacologico da seguire sia concretamente disponibile pure in quel paese e, ove non vi siano tali opportunità, quali possano essere le conseguenze sulla salute del richiedente asilo;

gli accertamenti compiuti andranno dunque amplificati dall’attualità all’interno del paese ospitante alla concreta prospettiva del rimpatrio, perchè solo questa più ampia indagine, ove adeguatamente motivata, consente al diritto alla salute del migrante di trovare effettiva tutela;

5. il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 101,183 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione del potere-dovere ufficioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti in base al diritto vivente di questa S.C. (Cass. Sez. Un. N. 27310/2008), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e alla dir. 2004/83/CE, nonchè dell’art. 101 c.p.c., comma 2 rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, denuncia la mancata valutazione della contingente situazione esistente nel paese di origine del richiedente asilo, poichè la Corte di merito non avrebbe fatto ricorso ai poteri istruttori ufficiosi a cui era tenuta nonostante le risalenti informazioni disponibili indicassero l’esistenza di un contesto in evoluzione e da monitorare;

6. il motivo è inammissibile;

ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria non sono sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine;

il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è infatti il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;

ne consegue che a tal fine non basta la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo, provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

in mancanza di una simile indicazione l’indagine sulle condizioni attuali della (OMISSIS) rimaneva priva di alcuna decisività;

7. il quinto motivo, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) ter – art. 8 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto corretto il provvedimento del Questore, fondato sull’esistenza di procedimenti penali con pena espiata, nonostante quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 172/2012 e 202/2013 e senza aver proceduto a una valutazione motivata della personalità dell’interessato, della sua pericolosità sociale e della gravità dei precedenti penali in comparazione con i suoi interessi personali e familiari e della sua situazione lavorativa;

8. il motivo è inammissibile;

la Corte distrettuale, all’interno della sentenza impugnata, non ha fatto discendere in maniera automatica il diniego della protezione richiesta dalla pronuncia di una sentenza di condanna, nè si è soffermata a valutare la pericolosità sociale dell’appellante, ma, ben diversamente, ha apprezzato “la duplice condanna penale” in funzione dell’accertamento della condizione di integrazione del migrante sul territorio italiano;

in questa prospettiva di indagine i giudici di merito hanno ritenuto che le condanne penali, in uno con la mancanza di una condizione lavorativa stabile, costituissero un elemento dimostrativo non della pericolosità, bensì della mancata integrazione sul territorio nazionale; la critica risulta così inammissibile, perchè si sviluppa in termini nient’affatto coerenti con il procedimento argomentativo che la Corte d’appello ha posto a fondamento della propria valutazione;

la censura risulta parimenti inammissibile laddove fa cenno “alla situazione familiare del richiedente” e ai suoi “interessi personali”, in ragione tanto della assoluta genericità di simili deduzioni, quanto del loro carattere di novità, dato che nessun riferimento a una particolare condizione familiare o personale risulta essere stata fatta in sede di merito;

9. il sesto motivo, sotto la rubrica “omessa valutazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5”, assume che la Corte di merito, valorizzando la natura a tempo determinato dei contratti di lavoro ottenuti, abbia motivato del tutto illogicamente in merito alla mancata integrazione del migrante sul territorio nazionale, a dispetto del fatto che questi fosse riuscito a inserirsi nel contesto nazionale e a trovare un regolare impiego;

10. il motivo è inammissibile;

la censura taccia di illogicità la motivazione della decisione impugnata perchè la stessa collegherebbe l’integrazione al fatto che l’impiego conseguito sia stato a tempo determinato;

in realtà la decisione impugnata pone in rilievo non la natura del contratto, ma la condizione occupazionale “troppo recente e troppo limitata nel tempo” e proprio al fine di evidenziare l’esiguità di questa condizione lavorativa (protrattasi per soli tre mesi e di particolare significatività nel caso di specie, dato che le condanne penali erano state giustificate “con la necessità di reperire mezzi di sopravvivenza”) sottolinea come la stessa fosse a tempo determinato;

la critica quindi, pur deducendo un vizio di logicità della motivazione, non coglie la ratio che sul punto sta alla base della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare (Cass. 19989/2017);

11. in conclusione, in forza delle ragioni in precedenza illustrate, la sentenza impugnata andrà cassata rispetto ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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