Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25378 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25378 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 2145-2007 proposto da:
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI GIUSEPPE ADRAGNA S.A.S.
SPA.COM .

IN LIQUIDAZIONE

(P.I.

03329930824),

in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 12/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72, presso
l’avvocato PICCOLO ANTONIO, rappresentata e difesa
2013
1450

dall’avvocato MARSALA FANARA GIUSEPPE, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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CURATELA DEL FALLIMENTO M.A.G. – MACCHINE AGRICOLE
GENERALI S.R.L.;
– intimata –

sul ricorso 6000-2007 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA M.A.G. MACCHINE

avv. SALVATORE GRIMAUDO, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAllALE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato
ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato COA GIOVANNI BATTISTA, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
02-0:54 4 08Z4
controricorrente e ricorrente incidentale contro

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI GIUSEPPE ADRAGNA S.A.S.
SPA.COM .

IN LIQUIDAZIONE

(P.I.

03329930824),

in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72, presso
l’avvocato PICCOLO ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARSALA FANARA GIUSEPPE, giusta

AGRICOLE GENERALI S.R.L., in persona del Curatore

procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

1116/2006 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

il rigetto di entrambi i ricorsi.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 novembre 2006 la Corte di appello di
Palermo confermava la sentenza in data 20 ottobre 2004
con la quale il Tribunale della stessa città,
accogliendo la domanda proposta dal fallimento della

s.r.l. M.A.G. – Macchine Agricole Generali nei confronti
della s.a.s. Società Programmazione Acquisti di Giuseppe
Ardagna, aveva condannato la convenuta al pagamento
della somma di lire 360.340.478, a titolo di indennità
di occupazione senza titolo di un capannone industriale,
del quale il fallimento, sciogliendosi in data 23 giugno
1995 dal contratto di comodato in corso, aveva chiesto
senza esito la restituzione. In particolare, per quanto
ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1)
la domanda del fallimento non era coperta da giudicato,
in relazione alla sentenza del Tribunale di Palermo in
data 12 ottobre 2000, poiché detta sentenza si era
pronunciata soltanto sulla domanda di indennità di
occupazione senza titolo conseguente ad una domanda di
accertamento della simulazione dei contratti di comodato
sino al 30 giugno 1995 e di locazione per il periodo
successivo, stipulati dalla fallita società con la
convenuta con scrittura privata del 1 ° settembre 1994 e
non, come espressamente precisato nella stessa sentenza,
e non sulla domanda di una indennità per occupazione
senza titolo dopo il 23 giugno 1995, data nella quale il
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curatore del fallimento della s.r.l. M.A.G., dichiarato
il 7 giugno 1995, si era sciolto dal comodato; 2) quanto
ai rilievi formulati dalla convenuta sul merito della
valutazione del consulente tecnico, quest’ultimo aveva
dato ampio conto dello stato sia dell’immobile che dei

beni mobili ed anche dei criteri seguiti per determinare
la stima dei detti beni e sulla base di questa il loro
valore locativo; in proposito, poi, era del tutto
irrilevante il fatto che l’aggiudicataria dell’immobile
lo aveva demolito, poiché ciò non presupponeva
necessariamente la sua inutilizzabilità e poteva
spiegarsi con l’intenzione di attuare una diversa
destinazione; 3) l’appello incidentale del fallimento
teso ad ottenere una maggiore somma per il periodo dal
23 giugno 1995 al 25 novembre 1999 era infondato poiché
l’attore, sebbene in citazione avesse premesso di
ritenersi creditore della somma di lire 99.790.800 annue
per detto periodo, aveva poi concluso specificando la
somma di lire 360.340.478=, relativa al periodo sino al
9 febbraio 1999, e solo subordinatamente aveva
richiesto “in ogni caso” la condanna della convenuta al
pagamento dell’indennità “in quell’altra o diversa
misura, minore o maggiore, che sarà determinata in corso
di causa”; tale ulteriore determinazione era, tuttavia,
mancata ed il fallimento aveva riproposto in sede di

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conclusioni le stesse già formulate nell’atto di
citazione.
La s.a.s.

Società Programmazione Acquisti di

Giuseppe Ardagna propone ricorso per cassazione avverso
detta sentenza, deducendo due motivi. Il fallimento

resiste con controricorso e propone ricorso incidentale,
affidato a due motivi, al quale la ricorrente principale
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza,
devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce
la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,
dell’art.

99 c.p.c.

ed il vizio di motivazione,

lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva
escluso la formazione del giudicato sulla domanda di
pagamento di una indennità per l’occupazione senza
titolo, atteso che la stessa domanda era stata proposta
e rigettata nel giudizio conclusosi con la sentenza in
data 12 ottobre 2000 del Tribunale di Palermo, passata
in giudicato. Infatti, secondo la ricorrente, non solo
la

causa petendi

era sempre la stessa e cioè

l’occupazione senza titolo, ma au,c4.9–pe-r€49 il giudicato le
copre, oltre al dedotto, anche il deducibile in
relazione al medesimo oggetto e, quindi, non solo le
ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche
6

tutte

le

altre

specificatamente,

che,

sebbene

costituiscono

dedotte

non

logici

precedenti

giuridici essenziali e necessari della pronunzia.
Il motivo è infondato. La causa petendi,

nel caso

di domanda di indennità per occupazione senza titolo, è

rappresentata Me4tiel dalle questioni di fatto e di
diritto che sono state dedotte a sostegno della pretesa;
pertanto, l’accertamento (nella specie negativo) di una
occupazione senza titolo per simulazione o inefficacia
ex art. 64 l. fall. del contratto in base al quale il

convenuto detiene non copre l’accertamento di una
occupazione senza titolo per intervenuto scioglimento
dello stesso contratto per esercizio da parte del
curatore della facoltà di recesso. Quest’ultimo
accertamento, preliminare alla eventuale condanna al
pagamento della indennità, è infatti fondato su
questioni di fatto e di diritto che non costituiscono
precedenti logici giuridici essenziali e necessari della
prima pronunzia. Erroneamente, al riguardo, la
ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in
tema di

petitum fondato su un duplice ordine

di ragioni giuridiche, collegate a presupposti
antitetici e formulate in via alternativa o subordinata.
Tale giurisprudenza, infatti, si riferisce ai casi in
cui l’attore deduce contemporaneamente fatti tra loro
incompatibili, formulando una domanda principale ed una
7

subordinata (Cass. 16 giugno 2003, n. 9631, citata dal
ricorrente) ovvero ai casi in cui sulla base di un
rapporto giuridico unitario viene formulata una domanda
(Cass. sez. un. 21 aprile 1989, n. 1892, citata dal
ricorrente) ovvero, infine, ai casi in cui sulla base

degli stessi fatti dedotti, l’attore formula domande tra
loro fungibili. Nella specie, invece, è mancato nella
pretesa azionata nel primo giudizio qualsiasi
riferimento allo scioglimento del contratto per effetto
del recesso del curatore.
In conclusione, il diritto ad una indennità per
occupazione senza titolo, in quanto diritto di credito
eterodeterminato, presuppone che la sua individuazione
avvenga tramite il riferimento ai fatti costitutivi
della pretesa che ne identificano la

causa petendi; ne

consegue che il diritto vantato con riferimento alla
pretesa inefficacia ex art. 64 1. fall. del contratto di
comodato sulla cui base il convenuto giustifica la sua
detenzione è diverso dal diritto vantato a seguito dello
scioglimento dal contratto deciso dal curatore del
fallimento del comodante ai sensi dell’art. 72 1. fall.
(sui diritti eterodeterminati v. e plurimis Cass. sez.
un. 27 dicembre 2010, n. 26128; Cass. 7 marzo 2012, n.
3602). Ne consegue ulteriormente che il giudicato sulla
prima pretesa non ha efficacia preclusiva sulla seconda.

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Con il secondo motivo la ricorrente principale
deduce la violazione degli artt. 61, 112, 116 e 196
c.p.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che
erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato la
richiesta di una nuova consulenza tecnica per superare

le deficienze della consulenza svoltasi nel giudizio
conclusosi con la sentenza del 12 ottobre 2000. In
particolare, la sentenza impugnata aveva trascurato che:
l) non si poteva adoperare lo stesso criterio per la
determinazione del valore locativo delle attrezzature e
degli immobili, poiché le prime sono soggette ad usura;
2) il c.t.u. aveva rilevato che il capannone necessitava
di interventi di adeguamento alle normative vigenti di
sicurezza ed igiene rispetto a strutture ed impianti; ne
conseguiva, pertanto, l’inutilizzabilità dell’immobile,
quale che fosse il suo valore di stima, ed un suo valore
locativo negativo; 3) il c.t.u. aveva incluso nella sua
valutazione attrezzature inutilizzabili.
Il motivo è inammissibile sia perché non è
autosufficiente, considerato che la ricorrente non ha
indicato dove e quando avrebbe sottoposto alla Corte
territoriale le sue critiche alla consulenza tecnica,
sia perché ha formulato in questa sede le sue critiche
omettendo di riportare quale sia stato il ragionamento,
ritenuto corretto e perciò richiamato dalla sentenza

9

impugnata, in base al quale il c.t.u. è pervenuto ad
individuare il valore locativo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il
fallimento deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed
il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di

appello aveva omesso di pronunciarsi sull’ulteriore capo
di domanda relativo alla indennità di occupazione
relativa a tutto il periodo dal 23 giugno 1995 al 25
novembre 1999.
Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Corte
territoriale e come confermato dalla lettura degli atti,
il fallimento ha, infatti, omesso nelle conclusioni del
giudizio di primo grado di dare contenuto alla “domanda
subordinata” (in realtà riserva di precisazione della
domanda), formulata con riferimento all’indennità di
occupazione nella misura diversa, maggiore o minore, da
quella di lire 360.340.478 e risultante nel corso del
giudizio. Nessuna contraddizione sussiste, poi, tra la
decisione di limitare la condanna al detto importo e
l’accertamento dell’occupazione abusiva per l’intero
periodo dal 23 giugno 1995 al 25 novembre 1999 poiché
tale limitazione è stata fatta discendere dalle stesse
conclusioni del fallimento e dalla facoltà ad esso
spettante di limitare l’importo della domanda.
.

Con il secondo motivo

il ricorrente incidentale

deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che
10

erroneamente la sentenza impugnata aveva disposto la
compensazione delle spese di lite, senza tenere conto
che la controversia era dipesa esclusivamente dal
comportamento dell’odierna ricorrente che aveva
rifiutato, malgrado l’espresso invito del curatore, di

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha,
infatti, disposto la compensazione delle spese in
considerazione della soccombenza reciproca, come
espressamente previsto dall’art. 92, secondo comma,
c.p.c.
Soccorrono giusti motivi, in considerazione della
reciproca soccombenza, per compensare le spese del
giudizio di cassazione.
P . Q . M .

riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3
ottobre 2013.

rilasciare bonariamente i beni oggetto del comodato.

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