Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25378 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21387/2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Francesco Bonatesta, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2018 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 12/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 12 gennaio 2018 decidendo sull’appello proposto da G.M., cittadino (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa in data 2 agosto 2016 dal Tribunale di Bologna (con la quale erano state respinte le domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè quelle volte ad ottenere la protezione sussidiaria e umanitaria) – rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la decisione gravata;

la Corte del merito – fra l’altro e per quanto qui di interesse riteneva non credibile il racconto del richiedente asilo in ordine alle ragioni che lo avevano costretto ad espatriare: non era verosimile infatti che questi, proveniente dal (OMISSIS), si fosse determinato a svolgere l’attività di venditore ambulante proprio nel nord del paese, ove esiste una forte instabilità politica per la presenza del gruppo terroristico di (OMISSIS); inoltre, il narrato del migrante era stato caratterizzato da un sovrapporsi di più dichiarazioni che ne avevano inficiato la genuinità;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia I.A. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. con il primo motivo parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, – si duole dell’erroneità della valutazione di credibilità compiuta dal giudice di appello, perchè la stessa non sarebbe conforme ai canoni di valutazione dettati in materia: il richiedente asilo infatti, in sede di audizione davanti al primo giudice, non avrebbe smentito quanto riferito alla commissione territoriale, ma piuttosto avrebbe integrato la propria narrazione, aggiungendo alcuni particolari che si inserivano perfettamente nel contesto del racconto;

4. il motivo è fondato;

la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, bensì alla stregua dei criteri specifici indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

questa norma, alla sua lett. a), prevede, quale criterio concorrente per l’attribuzione di credibilità alle dichiarazioni del migrante, il fatto che questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

il che è esattamente quanto è stato fatto dal migrante quando, stando agli accertamenti dalla stessa Corte di merito, ha precisato con maggiori dettagli il suo racconto nel corso delle varie audizioni; dunque, il comportamento del migrante è stato esattamente in linea con il disposto normativo, mentre la Corte di merito (laddove ha osservato che “in secondo luogo, la circostanza che nel corso delle varie audizioni G. abbia precisato con maggiori dettagli il suo racconto fa ragionevolmente ritenere – come ha ritenuto il Giudice di prime cure – che egli abbia ricostruito la propria storia sulla base di informazioni ricavate da fonti esterne, a tal punto da non ritenerla genuina”) ha valutato a suo sfavore lo sforzo di precisazione che invece, stando ai canoni di legge, deponeva per la credibilità;

l’errore commesso inficia nel suo complesso la valutazione di non attendibilità, che deve essere compiuta in modo unitario (come previsto dalla lett. e del citato art. 3, comma 5), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma (Cass. 8282/2013);

5. la sentenza impugnata andrà perciò cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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