Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25378 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14337/2014 R.G. proposto da:

R.F., e R.E., rappresentate e difese dagli Avv.

Roberto Righi e Franco Bruno Campagni, con domicilio eletto in Roma,

via Maresciallo Pilsudski, n. 118, presso lo studio dell’Avv.

Francesco Paoletti;

– ricorrenti e controricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del Sindaco p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania Gualtieri, con domicilio

eletto in Roma, corso Italia, n. 102, presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Pasquale Mosca;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1815/13,

depositata il 25 novembre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.R.I., già proprietaria di un fondo sito in (OMISSIS), espropriato con decreto del 30 giugno 1993 per la realizzazione della strada provinciale n. (OMISSIS), convenne in giudizio la Provincia di Firenze, per sentir determinare le indennità dovute per l’occupazione e l’espropriazione dell’immobile.

Si costituì la Provincia, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 19 maggio 2001, la Corte d’appello di Firenze ritenne decaduto il vincolo d’inedificabilità imposto dal Piano regolatore generale e determinò il valore del fondo in base al criterio dell’edificabilità di fatto, liquidando l’indennità di espropriazione e quella di occupazione nell’importo complessivo di Lire 956.889.205, da rivalutarsi nella misura del 9%, oltre interessi legali, e disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2. Il ricorso per cassazione proposto dalla Provincia fu accolto con sentenza del 29 dicembre 2004, n. 24099, con cui questa Corte enunciò il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione dell’indennità, il regime urbanistico, nel senso dell’edificabilità o inedificabilità, di un’area al momento del decreto di esproprio, è definibile, nell’ipotesi in cui l’originario vincolo di inedificabilità sia scaduto per decorso del termine quinquennale, tenendo conto della reiterazione del vincolo, che può dare diritto ad una speciale indennità, tuttavia distinta da quella di esproprio, restando inapplicabile il criterio dell’edificabilità di fatto, riservato all’ipotesi in cui al momento del concludersi della vicenda ablatoria persista, riguardo alla stessa area, una situazione di carenza di pianificazione (cd. area bianca)”.

3. Il giudizio è stato pertanto riassunto nei confronti di F. ed R.E., in proprio ed in qualità di eredi dell’attrice, nel frattempo deceduta.

3.1. Con sentenza del 25 novembre 2013, la Corte d’appello ha rideterminato l’indennità di espropriazione in Euro 33.315,00, oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione, e quella di occupazione in Euro 6.743,75, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità, disponendone la rivalutazione secondo gl’indici Istat; ha condannato inoltre le R. alla restituzione della somma di Euro 62.663,13, corrisposta alla loro dante causa a titolo di spese processuali, dichiarando integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio, ad eccezione di quelle della c.t.u., che ha posto per due terzi a carico delle R. e per un terzo a carico della Provincia.

Premesso che all’epoca della dichiarazione di pubblica utilità, adottata il 14 marzo 1988, era vigente il Programma di fabbricazione approvato il 29 marzo 1973, il quale destinava l’area espropriata a viabilità ed includeva i terreni adiacenti in zona agricola E1, la Corte ha rilevato che la predetta destinazione aveva trovato conferma nel successivo Piano regolatore generale, adottato il 18 maggio 1982, il quale aveva altresì confermato la destinazione agricola dei terreni limitrofi posti a Nord, mentre aveva destinato a parco territoriale urbano quelli situati a Sud. Ciò posto, e precisato che, come risultava anche dalle Norme tecniche di attuazione e dal Piano regolatore vigente all’epoca del decreto di esproprio, approvato il 3 ottobre 1988, la viabilità alla quale era destinato il fondo era costituita da un asse viario di collegamento di natura generale e soprattutto extracomunale, la Corte ha ritenuto che il vincolo apposto all’immobile avesse natura conformativa, aggiungendo comunque che, anche a volerlo considerare espropriativo, il fondo sarebbe risultato non edificabile, in quanto incluso in un comparto destinato in parte a zona agricola, in parte a parco territoriale urbano.

Rilevato inoltre che tali conclusioni coincidevano con quelle cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di rinvio, la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione della consulenza richiesta dalle R., aggiungendo che il c.t.u. aveva provveduto all’aggiornamento della stima alla stregua della dichiarazione d’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis ricalcolando l’indennità sulla base dei criteri relativi alle aree non edificabili. Ha escluso la configurabilità di un deprezzamento delle aree residue, in quanto situate quasi interamente a valle della strada ed aventi destinazioni urbanistiche differenziate, e, dato atto del lungo tempo trascorso dalla vicenda ablatoria, che aveva impedito il reperimento di dati sufficienti per una stima comparativa, ha ritenuto congruo, come parametro di riferimento, il valore unitario di Euro 4,62 al mq., accertato da una sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con riguardo all’anno 2003 ed a terreni destinati a parco territoriale urbano; tenuto conto dell’incremento dei prezzi fatto registrare dal mercato immobiliare nel periodo di tempo trascorso tra il predetto anno e la data del decreto di esproprio, ha poi ritenuto condivisibile la decurtazione del 60% del valore stimato, nonchè l’ulteriore riduzione ad Euro 2,50 al mq., effettuata dal c.t.u. in considerazione della non edificabilità dell’area.

La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale ed alla giurisprudenza della Corte EDU, in quanto riguardanti le aree edificabili; precisato infine che l’obbligazione aveva natura di debito di valore, ha disposto la rivalutazione monetaria delle somme dovute, riconoscendo sulle stesse, via via rivalutate, gl’interessi legali anno per anno.

4. Avverso la predetta sentenza le R. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria. La Provincia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, al quale le ricorrenti hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, a seguito dell’istituzione delle città metropolitane, prevista dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 5, si è costituita in giudizio, in luogo della controricorrente, la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di avente causa della Provincia, nei cui rapporti giuridici attivi e passivi è subentrata con decorrenza dal 1 gennaio 2015, ai sensi della predetta disposizione, comma 16. Trattandosi di successore a titolo universale della controricorrente, l’intervento deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., la cui applicabilità in sede di legittimità non è espressamente esclusa dal codice di rito, nè appare incompatibile con le forme proprie del giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez. III, 23/09/2013, n. 21729).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, degli artt. 42 e 117 Cost., della L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7 e 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 9 e 12 e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13 nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha attributo carattere conformativo al vincolo derivante dalla destinazione prevista dal Piano regolatore generale, senza considerare che l’espropriazione è stata disposta in conseguenza di una dichiarazione di pubblica utilità adottata proprio in attuazione della previsione urbanistica. Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale ha ricondotto alla zonizzazione urbanistica la destinazione a viabilità, che non poteva essere realizzata se non attraverso l’espropriazione del fondo, risultando a tal fine irrilevante la distinzione tra viabilità principale e secondaria, la cui incidenza sul diritto all’indennizzo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,42 e 97 Cost.; il vincolo imposto ad un determinato bene, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica la cui realizzazione esige il trasferimento della proprietà all’ente pubblico, non può essere infatti tenuto in conto a fini indennitari, dovendosi verificare la natura del terreno espropriato prescindendo dalla prescrizione urbanistica, ovverosia la sua edificabilità di fatto. Nel ricollegare l’apposizione del vincolo alla Delib. di approvazione del progetto esecutivo, anzichè allo strumento urbanistico generale, la sentenza impugnata ha confuso la localizzazione dell’opera con la sua esecuzione, omettendo inoltre di considerare che l’inclusione nelle reti stradali all’interno ed a servizio delle singole zone costituisce un vincolo imposto a titolo particolare, avente quindi carattere espropriativo.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

La sentenza impugnata ha infatti accertato che tanto nel Programma di fabbricazione vigente alla data di approvazione del progetto dell’opera pubblica quanto nel Piano regolatore generale successivamente approvato il fondo di proprietà dell’attrice era incluso in zona destinata a viabilità e rispetto della stessa, precisando inoltre che la strada provinciale (OMISSIS), per la cui realizzazione era prevista tale destinazione, non era posta a servizio di zone adiacenti con potenzialità edificatorie, ma costituiva un asse viario di collegamento di natura generale ed extracomunale.

Le ricorrenti contestano tale accertamento, sostenendo che la Corte territoriale ha recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, senza tener conto delle contrarie osservazioni del loro consulente di parte, il quale aveva sostenuto che nel tratto compreso nel Comune di (OMISSIS) la via (OMISSIS) non rientra tra le strade principali, ma tra quelle d’interesse locale, e delle Norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Prato, in cui il predetto tratto è classificato come strada di supporto al sistema locale. L’omessa valutazione delle osservazioni del consulente di parte non è peraltro censurabile per vizio di motivazione, trattandosi di mere allegazioni difensive, prive di autonomo valore probatorio, la cui mancata considerazione non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ormai circoscritta all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (cfr. Cass., Sez. I, 18/10/2018, n. 26305; Cass., Sez. II; 14/06/2017, n. 14802). Le Norme tecniche, delle quali non è stata neppure indicata la data di entrata in vigore, non risultano invece riferibili alla vicenda espropriativa in esame, in quanto certamente successive alla sua conclusione, essendo state emanate per l’attuazione del Piano di coordinamento, introdotto dalla legge regionale della Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e quindi anch’esso sicuramente approvato dopo l’emissione del decreto di espropriazione.

2.2. Nell’attribuire carattere conformativo al vincolo apposto al fondo espropriato, la Corte territoriale si è attenuta per un verso al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, che esclude l’applicabilità del regime delle c.d. aree bianche, in virtù dell’intervenuta conferma ad opera del Piano regolatore generale della destinazione precedentemente prevista dal Programma di fabbricazione, e per altro verso al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indicazione delle opere di viabilità nello strumento urbanistico generale, pur comportando l’inedificabilità delle parti di territorio interessate, non concreta un vincolo preordinato all’esproprio, in quanto, pur preludendo a una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta normalmente estranea alla vicenda espropriativa, nel senso che il vincolo previsto dal piano influisce sulle caratteristiche legali di edificabilità dei suoli, e quindi sul contenuto del diritto di proprietà, in ragione della funzione stessa dello strumento urbanistico, consistente nell’operare scelte programmatorie di massima (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 12/05/2017, n. 11913; 28/09/2016, n. 19204; 30/ 06/2016, n. 13425). Il vincolo costituito dal principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non suscettibile di revisione nel giudizio di rinvio, esclude la possibilità d’invocare, in questa sede, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalle ricorrenti, secondo cui, nel caso di sopravvenuta inefficacia del vincolo d’inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici, la vocazione edificatoria del fondo espropriato, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, dev’essere accertata in base al criterio dell’edificabilità di fatto, applicabile in via suppletiva in assenza di pianificazione urbanistica, non potendosi fare riferimento al regime previsto dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4 in quanto avente carattere meramente transitorio e finalità di salvaguardia, e quindi privo di efficacia conformativa del diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/2004, n. 2781). L’incensurabilità dell’accertamento in fatto concernente l’inclusione della strada provinciale (OMISSIS) nella rete delle principali vie di comunicazione, facendo apparire appropriata la scelta compiuta dall’Amministrazione attraverso la programmazione della sua realizzazione negli strumenti urbanistici di secondo livello succedutisi nel tempo, anzichè in quelli di attuazione, consente invece di ritenere corretta l’affermazione della natura conformativa del vincolo derivante dalla destinazione ad opere di viabilità: quest’ultima può essere infatti esclusa soltanto nell’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui la predetta destinazione, pur essendo prevista dal piano regolatore generale, sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno ed a servizio delle singole zone, normalmente rimessa allo strumento di attuazione, dovendosi in tal caso concludere per il carattere espropriativo del vincolo, in quanto imposto a titolo particolare ed incidente su specifici beni, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica (cfr. Cass., Sez. I, 10/05/2003, n. 11236; 25/09/2007, n. 19924; 5/04/2006, n. 7892).

Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa delle ricorrenti, anche attraverso il richiamo ad un precedente di legittimità ormai risalente (cfr. Cass., Sez. I, 17/01/2002, n. 434), secondo cui la preordinazione della procedura ablatoria alla realizzazione della destinazione prevista dallo strumento urbanistico imporrebbe di riconoscere a tale vincolo natura espropriativa: tale natura non è infatti ricollegabile alla mera corrispondenza tra la predetta destinazione e l’opera pubblica realizzata, occorrendo anche che il vincolo abbia carattere particolare, nel senso che non incida su una generalità di beni nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui ricade il fondo ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16084; 9/10/2017, n. 23572; 25/09/2015, n. 19072). E’ in quest’ottica che, con particolare riguardo alle opere di viabilità, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente distinto tra la rete delle principali vie di comunicazione, la cui definizione è rimessa dalla L. n. 1150 del 1942, art. 7, comma 2, n. 1 agli strumenti urbanistici di secondo livello, nell’ambito della c.d. zonizzazione del territorio comunale, avente effetto conformativo dei diritti di proprietà, e le reti stradali poste a servizio di singole zone, la cui indicazione è demandata dall’art. 13 della medesima legge agli strumenti urbanistici di attuazione, non escludendo la possibilità che queste ultime possano trovare in concreto collocazione anche nel piano regolatore generale, ma individuandone l’elemento distintivo nella funzionalità alle esigenze di mobilità delle zone cui specificamente accedono, e delle quali condividono il regime urbanistico, distinguendosi dalle altre aree della medesima zona proprio per il vincolo particolare ad esse apposto. Tale non è il caso della strada per la cui realizzazione è stata disposta l’espropriazione del fondo dell’attrice, la quale, pur confinando con aree destinate dal Piano regolatore all’edificazione, non è posta specificamente a servizio delle stesse, ma costituisce, come accertato dalla sentenza impugnata, un’arteria di comunicazione tra Comuni diversi (non a caso è qualificata come strada provinciale), la cui previsione ha trovato la sua sede appropriata nel Piano regolatore generale, che ne ha fatto oggetto di un’apposita zona, avente una destinazione specifica diversa da quella delle zone limitrofe. In quanto avente carattere generale, è proprio la predetta previsione a giustificare l’affermazione del carattere conformativo del vincolo apposto al fondo espropriato, rispetto al quale la dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta mediante l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica, si configura come uno strumento meramente attuativo: lo riconosce la stessa difesa delle ricorrenti, la quale, nel censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricondotto all’approvazione del progetto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, pone correttamente in risalto il carattere meramente ricognitivo di tale atto, ai fini della localizzazione dell’opera, insistendo però erroneamente sulla natura espropriativa del vincolo, in contrasto con la riconducibilità della relativa previsione non già ad esigenze specifiche delle zone limitrofe, ma alla programmazione urbanistica dell’intero territorio comunale.

3. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, degli artt. 42 e 117 Cost. e dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, osservando che, una volta esclusa l’edificabilità legale del fondo espropriato, la sentenza impugnata lo ha valutato come fondo agricolo, sia pure senza fare riferimento al valore tabellare, in contrasto con gli accertamenti compiuti dal c.t.u., il quale ne aveva riconosciuto la vocazione edificatoria, in relazione all’ubicazione, alla giacitura, alle adiacenze ed all’accessibilità. Tale valutazione, che prescinde dall’edificabilità di fatto, non tiene conto della circostanza che al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era decaduto quello derivante dal Programma di fabbricazione, che destinava il fondo a sede stradale, con la conseguente trasformazione dell’area in zona bianca, soggetta alle misure di salvaguardia previste dalla L. n. 10 del 1977, art. 4 la cui portata provvisoria ed interinale ne escludeva tuttavia la natura conformativi. Secondo le ricorrenti, il riferimento all’edificabilità legale ha comportato un sacrificio eccessivo del loro diritto, dal momento che il vincolo imposto al fondo non è stato indennizzato nè al momento dell’apposizione nè a quello dell’espropriazione, in tal modo determinandosi una disparità di trattamento rispetto ai proprietari delle aree circostanti, e facendosi gravare esclusivamente su esse ricorrenti le conseguenze della realizzazione dell’opera pubblica. L’applicazione del predetto criterio, comportando l’abbandono di quello dell’edificabilità di fatto, previsto in via alternativa dall’art. 5-bis cit. ed al quale la giurisprudenza ha invece attribuito una portata meramente suppletiva, determina infatti l’esclusione sistematica di ogni possibilità d’indennizzo per le aree edificabili la cui destinazione presupponga necessariamente l’espropriazione.

3.1. Il motivo è infondato.

Esclusa infatti, in conformità del vincolo rappresentato dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, l’applicabilità del regime delle c.d. aree bianche, e la conseguente possibilità di fare riferimento al criterio dell’edificabilità di fatto, la sentenza impugnata ha correttamente proceduto alla determinazione del valore del fondo espropriato tenendo conto delle possibilità di edificazione ricollegabili alla classificazione prevista dallo strumento urbanistico vigente all’epoca di svolgimento della vicenda ablatoria, ed escludendone pertanto l’edificabilità, in virtù del vincolo conformativo derivante dalla destinazione alla realizzazione di opere di viabilità.

Come riconoscono le stesse ricorrenti, tale ragionamento si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nell’edificabilità legale l’unico criterio (sopravvissuto alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis e recepito anche dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 3) per l’individuazione delle possibilità di sfruttamento del fondo ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, riservando un ruolo meramente integrativo o suppletivo al criterio dell’edificabilità di fatto, utilizzabile esclusivamente ai fini della determinazione del concreto valore di mercato dell’immobile o in carenza di strumenti urbanistici (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005, n. 16519; 11/02/2005, n. 2871; 7/11/2003, n. 16710). L’esclusività del riferimento alla classificazione urbanistica non comporta peraltro alcun sacrificio a carico dei proprietari dei fondi sottoposti a vincolo d’inedificabilità, ai quali non è preclusa la possibilità di dimostrare, in sede di opposizione alla stima, che il fondo presenta possibilità di sfruttamento ulteriori e diverse rispetto a quella agricola, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, ed ottenere quindi il riconoscimento di un valore di mercato tale da rispecchiare possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), ovviamente a condizione che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente (cfr. Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6527; 19/07/2018, n. 19295; 16/05/2014, n. 10785).

Tali possibilità nella specie non sono state in alcun modo prospettate, essendosi le ricorrenti limitate ad insistere sull’edificabilità di fatto del fondo espropriato, in contrasto con l’accertata insussistenza di possibilità legali di edificazione, ed a far valere l’ulteriore pregiudizio derivante dalla reiterazione del vincolo d’inedificabilità, divenuto inefficace per l’inutile decorso del quinquennio dall’approvazione dello strumento urbanistico che lo prevedeva, senza considerare che, come già precisato nella sentenza di cassazione con rinvio, lo stesso può dare diritto alla corresponsione di una speciale indennità, che resta però distinta da quella di espropriazione, e non può quindi costituire oggetto di liquidazione nel presente giudizio (cfr. Cass., Sez. I; 22/10/2018, n. 26644; 29/10/2014, n. 22992).

4. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e del D.M. n. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 3, comma 2, lett. c), nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato la parziale inclusione del fondo in zona F, destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ha liquidato l’indennità di espropriazione in misura pari a quella determinata dal c.t.u., che corrispondeva al valore agricolo medio, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 ribadendo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio del valore agricolo medio previsto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 l’indennità di espropriazione avrebbe dovuto essere liquidata in misura pari al valore venale del fondo espropriato.

6. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono infondati.

L’accertata inclusione del fondo espropriato in una zona destinata ad attrezzature ed impianti non consente infatti di attribuire allo stesso una vocazione edificatoria, dovendosi a tal fine fare riferimento alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello jus aedificandi connesso con il diritto di proprietà, ovverosia dell’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area in conformità del regime autorizzatorio previsto dalla legislazione vigente, la quale impedisce di riconoscere la predetta destinazione ove, come nella specie, lo strumento urbanistico vigente all’epoca della vicenda a-biatoria abbia vincolato l’area ad un’utilizzazione prettamente pubblicistica (cfr. Cass., Sez. I, 24/06/2016, n. 13172; 21/06/2016, n. 12818; 23/05/ 2014, n. 11503). E’ pur vero che, come si è detto in precedenza, l’esclusione della vocazione edificatoria non implica necessariamente la commisurazione dell’indennità di espropriazione al valore agricolo del fondo, a condizione che il proprietario deduca e dimostri che lo stesso può essere concretamente destinato ad usi diversi dall’esercizio dell’agricoltura, e tali da giustificare il riconoscimento di un più elevato valore di mercato; tale principio, affermatosi a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 4, e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. n. 10 del 1977, art. 14 (cfr. Corte Cost., sent. n. 181 del 2011), che ha espunto dall’ordinamento il criterio del valore agricolo medio, è stato peraltro tenuto ben presente dalla Corte territoriale, la quale, nel richiedere chiarimenti al c.t.u., ha espressamente sollecitato un aggiornamento della stima alla stregua della predetta sopravvenienza; nell’aderire alla quantificazione della indennità di espropriazione compiuta dal c.t.u. in adempimento di tale mandato, essa non ha fatto poi alcun riferimento al criterio previsto dalle norme dichiarate incostituzionali, ma si è limitata a confermare la perdurante validità della distinzione tra suoli edificabili e suoli inedificabili, reputando non pertinente, in proposito, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, avente ad oggetto i criteri di liquidazione dell’indennità di espropriazione relativi alle sole aree edificabili.

7. Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 nonchè l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dello indennizzo per il deprezzamento dell’area residua, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere parziale dell’espropriazione, la quale aveva determinato la suddivisione del fondo in due porzioni, collegate soltanto da un sottopasso ad uso privato di modeste dimensioni, tale da limitare fortemente il passaggio e lo sfruttamento dei fondi.

7.1. Il motivo è inammissibile.

La predetta suddivisione risulta infatti espressamente menzionata nella sentenza impugnata, la quale, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha escluso che la stessa abbia determinato un deprezzamento delle aree residue, rilevando che, fatta eccezione per una piccola parte posta a monte, le stesse sono situate quasi interamente a valle della strada e presentano destinazioni urbanistiche differenziate. Non è pertanto configurabile, nella specie, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cui deduzione mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della modificazione dell’art. 360 cit. ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

8. Prioritario, rispetto all’esame degli altri motivi del ricorso principale, è quello dell’unico motivo del ricorso incidentale, con cui la Provincia lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato l’obbligazione indennitaria come debito di valore, suscettibile di rivalutazione automatica, anzichè come debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, in virtù del quale incombeva alle creditrici l’onere di allegare e provare il maggior danno derivante dall’inadempimento. Sostiene inoltre la Provincia che, non trattandosi di risarcimento del danno, gl’interessi, aventi natura compensativa, non potevano essere riconosciuti anno per anno sulle somme via via rivalutate, ma con decorrenza dal decreto di esproprio per l’indennità di espropriazione, e dalla scadenza delle singole annualità per quella di occupazione.

8.1. Il motivo è fondato.

Nel determinare le indennità di espropriazione ed occupazione, la sentenza impugnata ha infatti qualificato espressamente le relative obbligazioni come debiti di valore, ritenendole suscettibili di rivalutazione monetaria e disponendo quindi l’adeguamento degl’importi liquidati mediante l’applicazione degl’indici Istat, indipendentemente dagl’interessi, riconosciuti in misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla data del decreto di esproprio.

Tali statuizioni si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di espropriazione ed occupazione costituiscono debiti di valuta, sicchè, nel caso in cui, all’esito del giudizio di opposizione alla stima, venga riconosciuta all’espropriato una somma superiore a quella liquidata in via amministrativa, l’espropriante deve corrispondere sulla maggior somma dovuta gl’interessi legali, con decorrenza dalla data del decreto di esproprio per l’indennità di espropriazione, e dalla scadenza delle singole annualità per quella di occupazione (cfr. Cass., Sez. I, 18/08/2017, n. 20178; 9/05/ 2016, n. 9329; 20/06/2011, n. 13456; 21/04/2006, n. 9410). Ciò ovviamente non impedisce il riconoscimento in favore dell’espropriato del maggior danno eventualmente cagionato dal ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, il quale, peraltro, oltre a non essere cumulabile con gl’interessi, postula la mora dell’espropriante, configurabile soltanto a partire dall’instaurazione del giudizio di opposizione (cfr. Cass., I, 25/02/2015, n. 3794; 7/03/2006, n. 4885), nonchè la prova del predetto pregiudizio, che può essere fornita anche in via presuntiva, in relazione alla possibilità di un utile reimpiego delle somme dovute (cfr. Cass., Sez. VI, 18/10/2017, n. 24598; Cass., Sez. III, 26/02/2015, n. 3954).

9. L’accoglimento della predetta censura comporta l’assorbimento del sesto motivo del ricorso principale, con cui le ricorrenti hanno lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, nonchè l’omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non aver esaminato la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria da loro proposta.

La parziale caducazione della sentenza impugnata, estendendosi al regolamento delle spese processuali, comporta inoltre l’assorbimento del settimo e dell’ottavo motivo, con cui le ricorrenti hanno denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91,92 e 115 c.p.c., nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per averle condannate alla restituzione della somma versata alla loro dante causa a titolo di spese processuali e per aver disposto l’integrale compensazione delle spese processuali, nonchè per aver posto a loro carico i due terzi delle spese della c.t.u.

10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi cinque motivi del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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