Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25377 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9720-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avvocato ETTORE SBARRA, domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2736/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/04/2015 R.G.N.3413/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA SCAPPATURA per delega verbale DOMENICO

GAROFALO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 9.4.2015, la Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Trani, ha respinto le domande proposte dell’ing. C.M. nei confronti del Comune di Terlizzi, per la declaratoria di nullità e/o di illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio e del successivo licenziamento del 23.6.2005 e per la conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle differenze retributive rispetto all’assegno alimentare percepito o, in subordine, per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in assenza di giusta causa del recesso.

2. La Corte distrettuale, valutando la documentazione prodotta, ha rilevato, in ordine all’eccepito profilo di tardività del provvedimento espulsivo, che il Comune aveva avuto notizia certa dei fatti-reato commessi dal proprio dirigente solamente con la comunicazione, nel giugno 2005, da parte del GUP del Tribunale di Trani, della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di concussione e abuso d’ufficio; ha aggiunto che il Comune non aveva creato alcun incolpevole affidamento in una volontà datoriale di soprassedere all’adozione di un provvedimento espulsivo in quanto il rapporto di lavoro era stato sospeso (dapprima obbligatoriamente e, dopo la conoscenza della scarcerazione per decorrenza dei termini, facoltativamente); che il Comune, pur avendo legittimamente contestato gli addebiti disciplinari mediante rinvio al provvedimento penale, aveva proceduto ad una autonoma valutazione dell’intervenuta interruzione del vincolo fiduciario, fondata non solamente sui gravi fatti di reato; che, a fronte dell’ordinanza di custodia cautelare, il Comune aveva correttamente sospeso (in via obbligatoria) il dirigente, a prescindere da una preventiva contestazione disciplinare, come previsto dall’art. 16 del Regolamento comunale (e dagli artt. 26 e 27 c.c.n.l. comparto Regioni e Autonomie locali); che, del pari, il Comune aveva correttamente sospeso (in via facoltativa) il dirigente senza necessità del preventivo rinvio a giudizio in sede penale; che, infine, correttamente era stato contestato dal Comune anche il secondo motivo di recesso (connesso alla tardiva comunicazione del provvedimento di scarcerazione, effettuato, dal C., solamente un anno e due mesi dalla sua adozione).

3. Per la cassazione della sentenza il C. ha proposto ricorso, affidato a undici motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso l’ente locale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”), avendo, la Corte distrettuale, trascurato la valutazione – ai fini dell’apprezzamento della tardività dell’adozione del provvedimento espulsivo – di alcuni documenti, in particolare il provvedimento del 23.11.2004 di sospensione facoltativa dal servizio dell’ing. C. e la nota del 27.10.2004 con cui la Procura della Repubblica di Trani trasmetteva al sindaco anche copia del decreto di convalida di arresto in flagranza di reato emessa dal GIP del Tribunale di Trani in data 22/2/2003, documento, quest’ultimo, prodotto con le note autorizzate depositate il 21/9/2009.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 116 c.p.c., art. 2735 c.c., comma 1, art. 2733 c.c., comma 2, avendo, la Corte distrettuale, trascurato la confessione, effettuata con il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa del 23/11/2004, della conoscenza, da parte del Comune di Terlizzi, dei fatti reato addebitati al C. e della loro gravità ed incidenza sul vincolo fiduciario.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, art. 25, comma 8, c.c.n.l. comparto Regioni ed Autonomie locali 6.7.1995 (ovvero 25 bis, comma 1, c.c.n.l. introdotto dall’art. 26 c.c.n.l. 22.1.2004), 15, comma 1, Regolamento comunale (in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”) avendo, la Corte distrettuale, trascurato la tardività della contestazione disciplinare (del 10/6/2005), apprezzandosi, per contro, dal provvedimento di adozione della sospensione cautelare facoltativa da parte del Comune, che l’ente era perfettamente edotto dei fatti sin dal febbraio 2003 o quantomeno dal novembre 2004 e che, in violazione delle disposizioni legali e contrattuali che prevedono l’obbligatorietà dell’avvio del procedimento disciplinare anche nel caso in cui quest’ultimo sia connesso con il procedimento penale, non ha tempestivamente contestato l’addebito al dirigente.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce nullità dalla sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., comma 2, avendo, la Corte distrettuale, contraddittoriamente ritenuto sussistenti – sin dal novembre 2004, data di adozione del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa – gravi fondati indizi di responsabilità a carico del dirigente ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare ma, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare, non abbia ritenuto il Comune a conoscenza di sufficienti elementi.

5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 2119 c.c (in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”), avendo, la Corte distrettuale, ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento sulla scorta di un mero quadro indiziario, non potendosi ritenere – nell’ambito del procedimento disciplinare – provato il fatto-reato mediante mero riferimento ad una sentenza penale di condanna non passata in giudicato e, non assumendo alcuna rilevanza l’atteggiamento assunto in sede di audizione da parte del C., non avendo potuto, lo stesso, fornire giustificazioni a fronte della scarsa comprensione dei fatti addebitati così come descritti in via di “mera supposizione, di fantasiosa congettura” nella lettera di contestazione disciplinare. La Corte distrettuale ha omesso di rilevare che il Comune non ha proceduto ad alcuna autonoma valutazione dei fatti ascritti in sede penale ne ha offerto la prova dell’effettivo compimento di tali fatti di reato.

6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione agli artt. 434 e 112 c.p.c. avendo, la Corte distrettuale, dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello (concernente i vizi formali del procedimento disciplinare) per omessa considerazione critica della sentenza del Tribunale ed avendo, peraltro, trascurato che la sentenza di primo grado non ha esaminato i suddetti vizi formali.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 25 bis, comma 1, c.c.n.l. comparto Regioni ed Autonomie locali del 6/7/1995 (introdotto dall’art. 26 del c.c.n.l. del 22/1/2004) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato tale disposizione negoziale che regola proprio il caso di specie ossia quello in cui i due procedimenti, disciplinare e penale, riguardino i medesimi fatti e statuisce che in tal caso l’ente pubblico, una volta avviato il procedimento disciplinare, debba necessariamente sospenderlo sino al sentenza definitiva di condanna. La necessaria sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’ing. C. era dovuta, altresì, dall’art. 15 del Regolamento disciplinare del Comune (integralmente trascritto), norma non esaminata dal giudice di appello.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 1362 c.c. (in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”), avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato l’art. 16 del Regolamento comunale (integralmente trascritto) e ritenuto legittima l’adozione, non solo del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa ma anche di quella obbligatoria, da parte del dirigente del personale anzichè dal Responsabile dell’ufficio contenzioso.

9. Con il nono motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 29 c.c.n.l. comparto dirigenza Regioni ed Autonomie locali del 10/4/1996 e art. 1362 c.c. avendo, la Corte territoriale, ritenuto di interpretare la suddetta disposizione negoziale mediante richiamo della giurisprudenza amministrativa riferita ad altro testo normativo e trascurando che la disposizione negoziale applicabile al caso di specie ha limitato la possibilità di disporre la sospensione cautelare facoltativa all’ipotesi di rinvio a giudizio del dipendente, al pari dell’art. 16, commi 3 e 4, del Regolamento del Comune.

10. Con il decimo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, e della L. n. 300 del 1970, art. 7 (in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1″), avendo, la Corte territoriale, ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare relativa al secondo motivo di recesso (concernente la tardiva comunicazione, da parte del C., della propria scarcerazione in data 15/10/2004) – contestazione effettuata contestualmente a quella relativa ai fatti-reato il 10/6/2005 – nonostante il decorso di circa otto mesi che hanno pregiudicato le esigenze di difesa dell’incolpato.

11. Con l’undicesimo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 434 e 112 c.p.c. avendo, la Corte distrettuale, adottato una motivazione solo apparente in ordine all'”onere” – e non all’obbligo – del dipendente che aspira ad essere riammesso in servizio a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la cessazione dello stato di privazione della libertà personale, dovendosi rinvenire esclusivamente un interesse del C. ad ottenere l’eventuale riammissione in servizio e, pertanto, non potendosi ravvisare alcuna condotta rilevante sotto il profilo della giusta causa.

12. I motivi primo, secondo, quarto, sono inammissibili.

I motivi sono da disattendere perchè invocano valutazioni non consentite in sede di legittimità.

Invero, la parte ricorrente sollecita una rivisitazione nel merito delle prove documentali acquisite agli atti (in specie, il provvedimento di sospensione facoltativa adottato dal Comune il 23.11.2004) e prodotte dal lavoratore (tardivamente, come sottolineato dalla Corte di appello) con le note conclusive nel corso del giudizio di primo grado, deducendo la violazione di norme di diritto o la nullità del procedimento.

Il ricorrente riproduce integralmente il testo dei due documenti invocati che assume non considerati o insufficientemente considerati dal giudice del merito con particolare riferimento alla conoscenza specifica dei fatti-reato commessi dal C. e chiede una rinnovata valutazione.

Il ricorrente chiede, invero, al giudice di legittimità di esaminare il contenuto dei documenti e di verificare l’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata, ovvero è stata insufficiente o illogica.

Va, peraltro, rilevato che le norme (artt. 2697 c.c. e ss.) poste dal Libro 6, Titolo 2, del codice civile regolano le materie: a) dell’onere della prova; b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere. La materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, è, poi, disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’erroneità su tali profili ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ex multis, Cass. 2707/2004).

L’illustrazione delle doglianze sull’apprezzamento dei documenti si risolve, dunque, nella proposizione di un mezzo d’impugnazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, inammissibile alla stregua della riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), riforma applicabile ai ricorsi avverso le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012.

Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per Cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendo essere interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge.

La legge, in questo caso, è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

Ebbene, la Corte di appello ha ampiamente esaminato e valutato tutta la documentazione tempestivamente prodotta dal C. ed ha ritenuto che “da alcuno dei documenti richiamati emerge che il Comune di Terlizzi, prima della richiesta di rinvio a giudizio (del 6/6/2005) avesse avuto certa conoscenza dei fatti-reato addebitati al proprio dirigente, della loro consistenza e gravità (indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica) e, quindi, dell’effettiva incidenza sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro in essere” (pag. 4 sentenza impugnata).

La Corte distrettuale ha, invero, ritenuto che non poteva desumersi la conoscenza dei fatti da parte del Comune nè dal verbale di perquisizione locale dell’ufficio comunale del C., nè dalla delibera del Commissario straordinario del 2.5.2003, nè “dalla nota con la quale il Comune di Terlizzi, in data 27/10/2004, chiedeva (e…non riceveva) informazioni alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani per valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per il prolungamento della sospensione cautelare facoltativa e per “avere cognizione” dei reati per i quali era stata esercitata l’azione penale”. La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato che “non risulta in alcun atto del processo la risposta eventualmente fornita all’istanza di informativa (del 27/10/2004), rinvenendosi, invece, solo la richiesta di rinvio a giudizio del GUP del Tribunale di Trani in data 5/5/2005, trasmessa al Comune di Terlizzi dalla Procura di Trani con nota di accompagnamento della 6/6/2005 (v. timbro in calce la predetta nota, in fasc. di parte resistente)”. La Corte ha, pertanto, concluso che l’ente territoriale non aveva, nell’ottobre del 2004, alcuna conoscenza certa e diretta degli addebiti mossi al C., sapendo solamente che il proprio dipendente era stato arrestato per “fatti connessi all’espletamento del servizio”. Ha aggiunto che nessun incolpevole affidamento (di soprassedere nell’adozione della sanzione espulsiva) poteva essere sorto nel C. nei confronti del Comune, essendo intervenuta prima la sospensione cautelare obbligatoria e poi quella discrezionale.

La Corte distrettuale, conformandosi ai principi affermati in maniera consolidata da questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 8202/2005), ha, inoltre, sottolineato – con riguardo ai documenti prodotti con le note autorizzate del 15/9/2009 – la tardività della produzione, che, inoltre, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, non risulta autorizzata da alcun giudice di merito (non essendo stato trascritto nel ricorso il contenuto del provvedimento del giudice che abbia autorizzato l’acquisizione della documentazione depositata assieme alle note conclusive).

13. Il terzo motivo ed il settimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Il ricorrente invoca l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni negoziali (c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali 6/7/1995 e c.c.n.l. del medesimo comparto 22/1/2004, che assume altresì richiamate dall’art. 15 del Regolamento comunale) che si applicano “a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali ai dirigenti…” (art. 1 – Campo di applicazione, c.c.n.l. 22/1/2004).

Emerge pacificamente dalla sentenza impugnata e dal ricorso che il C. possedeva la qualifica dirigenziale (Dirigente del Settore di pianificazione territoriale ed opere pubbliche), dipendente pertanto escluso dal campo di applicazione delle disposizioni negoziali invocate dal ricorrente.

In ordine alla invocata errata interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, si riporta il testo della norma vigente all’epoca dei fatti (e, quindi, precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009):

“art. 55 – Sanzioni disciplinari e responsabilità.

1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, si applicano l’art. 2106 c.c. e la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 1, 5 e 8.

3. Salvo quanto previsto dall’art. 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni”. (… omissis).

Il principio invocato in ricorso della necessità della preventiva contestazione dell’addebito disciplinare ai fini della sospensione cautelare facoltativa non risulta sancito dalla disposizione legislativa richiamata dal ricorrente.

In ogni caso, questa Corte ha affermato che “La sospensione cautelare del pubblico impiegato in caso di procedimento penale a suo carico è regolata, a seguito della contrattualizzazione generale del rapporto di pubblico impiego, nel senso che sia la sospensione obbligatoria connessa all’applicazione di misure cautelari che la sospensione facoltativa collegata al rinvio a giudizio per reati caratterizzati da particolare gravità trovano fondamento nella salvaguardia di interessi, anche di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.), meritevoli di tutela e trovano fondamento nell’interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per il regolare espletamento dell’azione amministrativa, che può risultare compromessa dalla permanenza in servizio del dipendente, tant’è che detta sospensione prescinde dalla instaurazione del contraddittorio e dunque non richiede la necessaria contestazione degli addebiti, postula l’urgenza del provvedimento e la sua immediata e ragionevole adozione non appena il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale o di suoi particolari epiloghi, anche interinali” (Cass. 13/07/2009, n. 16321).

14. Il quinto motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato che la pubblica amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. 758/2006, Cass. 19183/2016).

La Corte di appello, all’esito dell’esame dell’informativa di reato (richiesta di rinvio a giudizio del GUP del Tribunale di Trani), considerato l’arresto in flagranza del C. e l’attinenza dei fatti alle mansioni svolte e alle funzioni di pubblico ufficiale, ha altresì evidenziato che lo stesso ricorrente aveva rinunciato – nel corso del procedimento disciplinare – all’audizione personale ed aveva improntato la propria difesa unicamente su profili di legittimità formale dei provvedimenti di sospensione e dello stesso procedimento disciplinare; ha, inoltre, evidenziato l’ulteriore condotta concernente la tardiva comunicazione, da parte del C., della cessazione del suo stato di detenzione, con conseguente indebita riscossione di una consistente indennità (pari al 50% della retribuzione dirigenziale).

La pronuncia è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. 02/03/2017, n. 5317; Cass. 30.1.2013 n. 2168; Cass. 8.1.2008 n. 132 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass. 2.7.2010 n. 15714).

15. Il sesto motivo è inammissibile per carenza di decisività.

La Corte distrettuale, pur avendo dapprima sottolineato l’inammissibilità del terzo motivo di appello (per mancanza di considerazioni critiche della sentenza impugnata) ha, poi, affrontato il merito della questione (concernente i vizi formali del procedimento disciplinare) ribadendo, per sintesi, ma con specifici richiami a punti della motivazione già sviluppati nella medesima sentenza, che “non potrebbe che richiamarsi quanto già precedentemente esposto in merito 1) alla non tardività della contestazione disciplinare, certamente immediata e tempestiva (v. sopra pagg. 4-6); 2) alla descrizione dei fatti contestati, ancorchè per relazionem ma con autonoma valutazione del Comune (v. sopra pag. 9-11); 3) all’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all’art. 27 Reg. Comunale (v. Sopra, pag. 9); 4) alla non pertinenza del richiamo all’art. 26 del citato Regolamento (v. sopra, pag. 11); 5) all’autonoma valutazione dei fatti contestati come “violazioni intenzionali dei doveri” del pubblico ufficiale, ex art. 24, lett. e) Reg. (id est di quelle violazioni non ricomprese nelle lettere precedenti indicate dalla citata norma) (v. sopra pag. 7 e 9); 6) all’irrilevanza dell’omessa indicazione della facoltà di presentare deduzioni scritte, atteso il debito, legittimo e concreto esercizio di tale garanzia di difesa posto in essere dal C.”.

16. L’ottavo motivo non è fondato.

Il ricorrente deduce la nullità del provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio per violazione dell’art. 16 del Regolamento comunale (che richiede – in corso di procedimento penale, e prima che sia avviato il procedimento disciplinare l’assunzione del provvedimento da parte del Responsabile dell’ufficio contenzioso). La lettura di questa fonte normativa di rango secondario non consente, peraltro, di rintracciare, nemmeno implicitamente, la previsione della sanzione di nullità nè è stato prospettato un giudizio di dannosità sociale della relativa violazione.

17. Il nono motivo non è fondato.

L’art. 29 del c.c.n.l. Area dirigenziale, comparto Regioni ed Autonomie locali del 10/4/1996, recante la rubrica “Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro”, recita:

“1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dalla L. n. 55 del 1990, art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, come sostituito dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1,comma 1.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva”.

L’art. 27, comma 2, del medesimo c.c.n.l. (innanzi richiamato) prevede: ” 2. In caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 c.c.. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro”.

Questa Corte, proprio con riferimento alla disposizione negoziale in esame, ha affermato che “In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, l’art. 29, comma 2, del c.c.n.l. Dirigenza Enti locali del 10 aprile 1996, deve interpretarsi nel senso che il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente, può ulteriormente prolungare il periodo di sospensione dal servizio in presenza di fatti, oggetto dell’accertamento penale, che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che nei confronti dello stesso sia stato, o meno, emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale” (Cass. 12/10/2016, n. 20544; detta interpretazione è, inoltre, in linea con l’esegesi data da questa Corte ad analoghe disposizioni contrattuali: Cass. n. 12560/2014 ha esaminato l’art. 27, comma 3, del c.c.n.l. del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995; Cass. n 11738/2010 e Cass. 17152/2008 hanno esaminato l’art. 32, comma 3, del CCNL del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale del settembre 1995).

La Corte di appello, interpretando la suddetta disposizione, si è conformata al principio affermato da questa Corte che il collegio, anche in questa sede, condivide. Invero, tale interpretazione risponde alla ratio della norma, preordinata alla tutela dell’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, nonchè alla tutela del prestigio, dell’imparzialità e della immagine interna ed esterna della Pubblica Amministrazione, laddove l’opposta interpretazione, proposta dal ricorrente, priverebbe l’ente pubblico di un’efficace tutela nel periodo corrente tra la cessazione dello stato restrittivo della libertà personale e il rinvio a giudizio del dirigente.

18. Il decimo e l’undicesimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti al secondo motivo di recesso (la tardiva comunicazione, da parte del C., della cessazione dello stato di detenzione) non sono fondati.

In ordine alla tardività della contestazione disciplinare relativa a questo motivo di recesso, considerato il lasso di tempo intercorrente tra la conoscenza del fatto da parte del Comune (da ritenersi integrata al momento della comunicazione effettuata dal dirigente, 18/10/2004) e la data del provvedimento di contestazione (10/6/2005), la Corte di appello si è conformata al principio affermato da questa Corte in materia di immediatezza della contestazione, che – seppur formulato con riguardo al settore privato – può trovare applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, trovando il proprio fondamento nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 3 e 4. Il procedimento disciplinare, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità della sanzione irrogata (cfr. Cass. 08/06/2009, n. 13167).

La Corte distrettuale ha, invero, rilevato che l’esigenza di procrastinare la contestazione di questo fatto va rinvenuta nella confluenza delle diverse condotte addebitabili al dirigente in un unico contesto disciplinare, a fronte dell’adozione – da parte del Comune – di una sospensione (dapprima obbligatoria e poi facoltativa) dal servizio che non poteva ingenerare nel dipendente alcun incolpevole affidamento nella prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nessun concreto profilo di pregiudizio nel diritto di difesa viene, inoltre, illustrato dal ricorrente.

L’ultimo motivo fa riferimento, nella rubrica, all’omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.) ed alla nullità della sentenza mentre, in motivazione, si limita ad argomentare sulla violazione di legge (art. 132 cod.proc.civ.) deducendo, in realtà, una omessa motivazione, in quanto ritenuta “solo apparente ed intrinsicamente inidonea”, in ordine all’onere del dipendente di diligente collaborazione con il datore di lavoro nella comunicazione di provvedimenti che lo riguardano.

A prescindere dai profili di inammissibilità del motivo, in ogni caso, non sussiste un vizio di omessa pronuncia in quanto la Corte distrettuale ha esaminato la domanda di insussistenza e di illegittimità del secondo motivo di recesso; nè si ravvisa un vizio di omessa motivazione in quanto, trattandosi di fattispecie ricadente, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. La Corte – anche riportando per esteso le due note di contestazione degli addebiti – ha, invero, rilevato che il Comune ha contestato sia la mancata tempestiva comunicazione, da parte del C., della cessazione dello stato di restrizione della libertà sia l’indebito percezione dell’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile, sottolineando che tale condotta omissiva integrava gli estremi della gravità richiesti dall’art. 2119 c.c..

19. In conclusione, il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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