Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25377 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19936-2011 proposto da:

R.M. C.F. (OMISSIS), S.I. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. FALCONIERI 55, presso lo

studio dell’avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO FRANCESCO BRUNELLO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

INAF – ISTITUTO NAZIONALE DI ASTRO FISICA C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex

lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/05/2011 R.G.N. 163/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato BRUNELLO PAOLO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, ha respinto la domanda proposta da R.M. e S.I., dipendenti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, i quali avevano convenuto in giudizio l’ente chiedendo, previa dichiarazione di nullità del CCNL 9 agosto 2000, art. 74, per il comparto università e osservatori astronomici, l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, e la conseguente condanna dell’istituto al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno per perdita di chance.

2 – La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, escludendo che la esecuzione spontanea della sentenza di primo grado potesse essere ritenuta comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la decisione. Quanto al merito ha evidenziato, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che la classificazione professionale dei lavoratori è riservata alla contrattazione collettiva e non può essere sindacata dal giudice ordinario. Ha aggiunto che il D.Lgs n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare la legittimità di differenziazioni operate dalle parti collettive e che non è arbitrario ed irragionevole operare l’inquadramento differenziando le posizioni sulla base del titolo di studio posseduto. La Corte, pertanto, ha condannato gli appellati alle restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza riformata.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso R.M. e S.I. sulla base di tre motivi. L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha resistito con tempestivo controricorso.

4 – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello”. I ricorrenti evidenziano che dopo la pronuncia della sentenza di primo grado l’Istituto, oltre a corrispondere le differenze retributive, aveva provveduto all’inquadramento nella categoria D e ad adottare tutti gli atti conseguenti in tema di ricostruzione della carriera, atti nei quali non era stata apposta alcuna riserva nè era stata sottolineata la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Padova. Aveva errato, pertanto, la Corte territoriale nell’escludere che detta condotta integrasse acquiescenza alla decisione.

1.2 – Con la seconda censura i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 36 Cost., art. 2103 e 2126 c.c., nonchè la insufficienza della motivazione, con riferimento alla condanna, ritenuta erronea, alla restituzione delle somme ricevute per effetto della sentenza di primo grado. Sostengono di avere svolto, in conseguenza dell’inquadramento, le mansioni proprie della categoria D ed invocano le disposizioni sopra richiamate, che garantiscono il diritto del dipendente pubblico alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

1.3. – Il terzo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e lamenta la “disparità di trattamento nell’ambito della medesima qualifica funzionale di provenienza; violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. e della L. n. 300 del 1970, art. 15, lett. b) e art. 16, comma 1 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2”. La censura è incentrata sul carattere discriminatorio e sulla irragionevolezza dei criteri stabiliti dalle parti collettive per il passaggio dall’uno all’altro sistema di inquadramento. Si sostiene che, attesa la pacifica parità di mansioni e di qualifica, arbitraria è la valorizzazione del titolo di studio e delle modalità di conseguimento della qualifica medesima.

2.1. – Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale, nel ritenere ammissibile l’appello, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui “l’acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c., può sussistere soltanto qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare.” (Cass. 29.2.2016 n. 3934). La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado favorevole alla controparte non presenta detti caratteri, anche qualora, come nella fattispecie, non si risolva nel solo pagamento di somme ma postuli il compimento di una pluralità di atti, tutti finalizzati alla ricostruzione della carriera del dipendente, trattandosi di comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare che l’ottemperanza al comando giudiziale venga ottenuta in sede esecutiva, con aggravio di spese (Cass. 29.5.2012 n. 8537 e Cass. 1.9.2016 n. 17476).

2.2 – Anche la condanna degli appellati alla restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado non merita censura, perchè la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che “le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possano trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l’analogia con quanto stabilito nell’art. 96, comma secondo, e nell’art. 402 c.p.c., comma 1, rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria” (Cass. 11.6.2008 n. 15461).

Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui evidenzia che dopo l’inquadramento, disposto in ottemperanza al comando giudiziale, sarebbero state espletate mansioni proprie della categoria D, per le quali i ricorrenti avrebbero dovuto ricevere in ogni caso la giusta retribuzione.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che proponga una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (in tal senso fra le più recenti Cass. 22.4.2016 n. 8206).

Detto onere nella specie non è stato assolto, poichè il ricorso non precisa se l’argomento sia stato sviluppato nella memoria difensiva in grado di appello per resistere alla domanda restitutoria proposta dall’Istituto.

2.3 – Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il principio già affermato da plurime pronunce della Sezione Lavoro, hanno evidenziato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.” (Cass. S.U. 7.7.2010 n. 16038).

Detto principio è stato poi richiamato in recenti decisioni (Cass. 26.9.2016 n. 18863; Cass. 20.1.2014 n. 1038; Cass. ord. 14.10.2014 n. 21699; Cass. ord. 30.10.2014 n. 23092) con le quali, nel ritenere infondate pretese analoghe a quella qui fatta valere dai ricorrenti, si è statuito che “l”art. 74, comma 4, del C.C.N.L. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l’inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex 7^ qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex 7^ qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l’anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale.”.

Infine è stato sottolineato che la peculiarità del regime giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, non ne altera minimamente la natura giuridica, che resta a tutti gli effetti quella di fonti negoziali (Cass. S.u. 8 luglio 2008, n. 18621), con conseguente preclusione del controllo di validità per violazione delle norme costituzionali.

A dette pronunce il Collegio intende dare continuità, poichè il ricorso non prospetta argomenti che giustifichino la invocata revisione critica del precedente orientamento.

La asserita equiparazione fra concorso riservato e concorso pubblico si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che, al contrario, ha evidenziato che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, in assenza delle quali sono state ritenute illegittime forme di selezione riservate, anche se finalizzate alla stabilizzazione di personale precario, poichè i concorsi riservati, prescindendo del tutto dall’esigenza di consentire la partecipazione a chiunque vi abbia interesse, non consentono la selezione dei più meritevoli e pertanto violano il principio di cui agli artt. 51 e 97 Cost. (fra le più recenti Corte Cost. n. 277/2013; Corte Cost. n. 137/2013; Corte Cost. 177/2012).

Nè risulta irragionevole ed arbitraria la valorizzazione, anche in sede di passaggio dall’uno all’altro sistema di classificazione, del possesso del titolo di studio richiesto per il primo inquadramento nella categoria superiore, giacchè la professionalità del dipendente pubblico non può essere valutata solo in relazione alle mansioni espletate.

D’altro canto le evidenziate differenze relative al titolo di studio ed alle modalità di accesso all’impiego escludono che possa configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento e, al contrario, giustificano il rilievo dato dalla contrattazione collettiva alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro (in tal senso, con riferimento al personale del ruolo ad esaurimento, Cass. 13 febbraio 2013 n. 3530 e negli stessi termini Cass. nn. 10105/2013, 2419/2013, 2272/2013, 2036/2013).

Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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