Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25377 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25377 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 32834-2006 proposto da:
DONATIELLO ANGELA (C.F.

DNTNGL52A62D761W), LUPO

CARMELA (C.F. LPUCML34E55D761A), DONATIELLO ANTONIO
(C. F. DNTNTN62C06D761H), DONATIELLO MARCELLO (C. F.

Data pubblicazione: 12/11/2013

DNTMCL64D18D761E), nella qualità di eredi di
DONATIELLO GERARDO, elettivamente domiciliati in
2013
1400

ROMA, PIAZZALE CLODIO 8 – INT.8, presso l’avvocato
D’AMBROSIO ROMANA, rappresentati e difesi
dall’avvocato VITALE VINCENZO, giusta procura in
calce al ricorso;

T

1

- ricorrenti contro

4

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona del
ft

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE

rappresentata e difesa dall’avvocato SCATTAGLIA
MARIA, giusta procura a margine del controricorso;
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in
persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

493/2006

della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;

ROMANA di rappresentanza della REGIONE PUGLIA,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con citazione notificata il 25 febbraio 2000, la
Regione Puglia propose opposizione al decreto ingiuntivo

buto spettante a Gerardo Donatiello per i danni conseguiti a causa della siccità nell’annata agraria
1989/1990. Il ricorrenti aveva esposto che l’entità del
suo credito, fondato sull’art. 2, comma due della legge
n. 31/1991, era stata determinata dal comune di Francavilla Fontana nella misura di £ 6.400.000, ma in concreto gli era stata erogata la minor somma di £ 406.000 a
causa dell’insufficienza dei fondi regionali e della
conseguente liquidazione percentuale delle spettanze degli aventi diritto; sicché egli era ancora creditore di
£ 5.994.000.
La regione contestò di essere tenuta all’erogazione
delle indennità in misura superiore a quella messa a disposizione dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, che citò in giudizio in manleva. Il Ministero,
costituitosi, contestò la pretesa attrice, perché il limite all’indennità erogabile era necessariamente determinato dallo stanziamento in bilancio.

3

emesso dal Pretore di Brindisi, di pagamento del contri-

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 22 settembre
2003, respinse l’opposizione e determinò la decorrenza
degli interessi.
2.

La decisione di primo grado è stata riformata

2006, che ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto
le domande del Donatiello. La corte territoriale ha osservato che la somma di 2.000.000 per ettaro, prevista
dall’art. 2 comma 2 d.l. n. 367 del 1990, convertito con
modificazioni dalla legge n. 31 del 1991, costituiva il
limite e non l’ammontare dell’indennità stanziata, che a
norma dell’art. 11 è costituito dalle disponibilità del
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, e che tali disponibilità, considerati gli stanziamenti nel bilancio dello Stato per il 1991 e la loro insufficienza
rispetto all’intero fabbisogno a livello nazionale, con
la conseguente riduzione proporzionale delle somme ripartite alle singole regioni, avevano portato all’assegnazione in concreto alla Regione Puglia di una somma
insufficiente, e alla riduzione proporzionale del contributo corrisposto agli agricoltori danneggiati. La disposizione così interpretata aveva trovato conferma nella norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art.
8 septies d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in leg-

4

Il cons.
dr. Ald

est.
rini

dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza 10 luglio

ge dalla l. 27 luglio 2004 n. 186, e nella sentenza n.
135 del 2006 della Corte costituzionale, che ne aveva
affermato la legittimità.
3. Per la cassazione di questa sentenza, notificata

cello Donatiello, nonché Carmela Lupo, tutti eredi di
Gerardo Donatiello con atto notificato il 24 novembre
2006 al Ministero e spedito il 27 novembre 2006 alla Regione per nove motivi.
Resistono La Regione Puglia e il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali con separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. A seguito della notifica del ricorso, in data 24
novembre 2006, il Ministero delle Politiche agricole e
forestali ha notificato il suo controricorso il 29 gennaio 2007, e dunque oltre il termine di legge di quaranta giorni, che scadeva il giorno 3 gennaio 2007. Il controricorso è pertanto inammissibile.
5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2, comma due del d.l. 6 dicembre
1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge
30 gennaio 1991, n. 31, perché l’interpretazione adotta-

5

il 27 settembre 2006, ricorrono Angela, Antonio e Mar-

ta dal giudice di merito comporterebbe la negazione del
diritto soggettivo dell’agricoltore danneggiato
all’indennità.
Il motivo è infondato, essendo consolidato nella

ritto dell’agricoltore al contributo una tantum previsto
dall’art. 2, comma due, del d.l. 6 dicembre 1990, n.
367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31, in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità
nell’annata agraria 1989-90, ed erogato nell’ambito della Regione Puglia in virtù della legge reg. 11 maggio
1990, n. 24, non costituisce un diritto soggettivo perfetto con riferimento all’intero ammontare indicato dalla predetta disposizione, dovendo essere la stessa coordinata con il successivo art. 11, il quale poneva a carico dello Stato uno stanziamento annuo all’interno del
quale dovevano essere reperiti i fondi che le regioni
erano autorizzate a erogare ai coltivatori, con la conseguenza che, non essendo previsto a carico delle regioni l’obbligo di reperire direttamente i fondi per far
fronte ai danni derivanti dalle calamità naturali, il
predetto contributo in tanto può essere erogato, in
quanto vi sia capienza nei fondi messi a disposizione
della regione dal Fondo di solidarietà previsto

6

Il conì rM est.
dr. Aldd C&cherini

giurisprudenza di questa corte il principio che “il di-

dall’art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Cass.
21 ottobre 2005 n. 20430; 21 ottobre 2005 n. 20432; 6
febbraio 2013 n. 2786).

6.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, dell’art. 11 del decreto-legge 6 dicembre
1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 gennaio 1991, n. 31, per cui il contributo

una tantum

previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità
nell’annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile
dagli enti territoriali interessati entro i limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 del
medesimo decreto-legge e nell’ambito della quota destinata a ciascun ente, perché la norma in questione atterrebbe ai rapporti tra la regione e il Ministero delle
Politiche agricole e forestali, senza apportare alcuna
limitazione al diritto soggettivo del privato.
Il motivo, infondato, è assorbito dal rigetto del
motivo precedente, in relazione al quale è stato già ri-

7

degli artt. 8 septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136,

chiamato il principio di diritto applicabile, che contraddice la tesi sostenuta dai ricorrenti.
7. Con il terzo motivo si denuncia un vizio di motivazione sul punto, in relazione al quale era stato spe-

le, che la regione non avesse la disponibilità finanziaria per il pagamento del saldo richiesto dal Donatiello,
sulla base della quota di fondi destinata a essa.
Il motivo – che, pur toccando temi diversi, neppure
offre la sintesi prescritta dall’art. 366 bis c.p.c. – è
inammissibile, movendo dal presupposto, non emergente
dalla lettura della sentenza e non illustrato altrimenti
nel ricorso, che la parte avesse chiesto un accertamento
circa la corrispondenza proporzionale della somma erogata dalla Regione al Donatiello per i danni derivati dalla siccità dell’annata agraria 1989-1990 a quella assegnatale dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
8. Con il quarto motivo si denuncia una contraddizione nell’impugnata sentenza la quale, da un lato, afferma che la concreta entità del contributo deve essere
rapportata alle effettive disponibilità finanziarie del
fondo di solidarietà, e dall’altro che il contributo è
erogabile entro i limiti dell’autorizzazione di spesa di

8

Il c . rel. est.
dr. Atb Ceccherini

cificamente sollecitato l’esame della corte territoria-

cui all’art. l della legge e nell’ambito della quota destinata a ciascun ente.
Il motivo è inammissibile, nascendo dal travisamento
della motivazione della sentenza impugnata, la quale non

(posto pure che ciò possa costituire una contraddizione), ma afferma che “la sua concreta entità deve essere
rapportata alle effettive disponibilità finanziarie del
citato Fondo di solidarietà in agricoltura, a carico del
quale l’art. 11 della legge medesima pone il correlato
onere”; dove la disponibilità finanziaria – evidentemente riferita all’evento calamitoso del 1989-1990 – è correttamente identificata con lo stanziamento previsto
dall’art. 11 del d.l. n. 367 del 1990 cit., senza che
sia prevista né consentita l’utilizzazione di fondi diversi, eventualmente in dotazione al Fondo ma non utilizzabili per lo specifico intervento assistenziale in
questione.
9.

Con il quinto motivo si denuncia un vizio di mo-

tivazione perché la corte territoriale non avrebbe indicato i dati necessari per la determinazione matematica
del contributo in proporzione dei fondi effettivamente
stanziati.

9

istituisce un doppio limite al diritto all’erogazione

Il motivo – privo della sintesi richiesta dall’art.
366 bis c.p.c. – è comunque inammissibile, perché non
contiene l’allegazione che la questione sarebbe stata
sollevata nel corso del giudizio di merito. Il tema ap-

di legittimità, avendo il ricorrenti nel giudizio di merito sostenuto la diversa tesi, del resto riproposta anche nel ricorso, che il suo diritto prescinderebbe dalla
quota assegnata alla regione dal Ministero.
10. Con il sesto si denuncia una violazione
dell’art. 2 del d.l. n. 367/1990 cit. La parte ricorrenti, tornando sul tema della violazione del diritto soggettivo dell’agricoltore danneggiato, sostiene che tale
diritto sarebbe negato dall’impugnata decisione, che lo
farebbe dipendere da una determinazione discrezionale,
da parte della regione, del fondo erogabile.
Il motivo è inammissibile, movendo dal falso presupposto che la corte territoriale avrebbe affermato un potere discrezionale della Regione Puglia di determinare all’interno del fondo assegnatole dal Ministero – l’ammontare delle somme destinate a indennizzare gli agricoltori danneggiati. Gli stessi ricorrenti, del resto,
non indicano il passo dell’impugnata sentenza in cui dovrebbe leggersi l’affermazione censurata.

10

Il ce
dr. Al

el. est.
cherini

pare comunque proposto per la prima volta in questa sede

Con il settimo motivo e l’ottavo motivo, intimamente
collegati dal medesimo vizio di fondo nonostante la loro
formale eterogeneità, si denuncia un vizio di motivazione e la violazione dell’onere della prova (il riferimen-

traccia nel processo di una ricognizione di debito da
parte della Regione Puglia, unica obbligata), non avendo
la corte territoriale valutato se fosse stata “fornita
la prova dell’esistenza del credito da parte
dell’attore”, né se la regione avesse dato la prova del
fatto impeditivo o estintivo costituito dalla mancanza
della disponibilità dei fondi necessari, e su di essa
gravante secondo il ricorrenti.
I due motivi sono inammissibili. Prescindendo da ogni altra considerazione, è qui sufficiente rilevare che
essi nascono da una ricostruzione del tutto errata
dell’istituto, del resto già confutata a proposito dei
primi due motivi. Il diritto soggettivo perfetto dell’agricoltore danneggiato dalla siccità dell’annata agraria
1989/1990 nasce dal decreto n. 369 del 1990, e con i limiti in esso indicati. L’attore è dunque tenuto a provare non solo il fatto costitutivo del suo diritto, ma anche il suo ammontare, e per quel che s’è detto a suo
luogo tale prova non è costituita dagli accertamenti del

.

11

to all’art. 1988 c.c. è inammissibile, non essendovi

comune, mentre nel presente giudizio, tenuto conto
dell’effettivo dibattito processuale svoltosi, non si
faceva questione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dell’attore.

dell’art. 2 del decreto n. 369 del 1990, che prevede una
determinazione matematica e proporzionale del contributo
dovuto all’agricoltore danneggiato sulla base del fatto,
assertivamente pacifico, “di un fabbisogno finanziario
di 420 miliardi invece dei 165 miliardi e 95 milioni ricevuti”.
Anche ammettendo che la frase riportata tra virgolette si riferisca alla Regione, il motivo è formulato
in termini incomprensibili. In ogni caso è certo che
della questione confusamente adombrata – e del punto assertivamente pacifico – non vi è traccia nella sentenza
impugnata, e che lo stesso ricorrenti non indicano quando e dove avrebbe sollevato la questione, sicché il motivo è inammissibile.
In conclusione il ricorso è respinto. Le spese sostenute dalla Regione Puglia, che ha resistito validamente al ricorso, sono a carico della parte soccombente,
e sono liquidate come in dispositivo.

12

Il cons.
dr. Aldo C

;st.
rini

Con l’ultimo motivo si denuncia una violazione

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile
il controricorso del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, e condanna la parte ricorrenti al pagamento

C 1.700,00, di cui C 5.000,00 per compenso, oltre agli
oneri accessori di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 26 settembre 2013.

in favore della Regione Puglia delle spese, liquidate in

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