Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25377 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19682/2018 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Stefania Santilli giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 672/2018 della Corte d’appello di Milano

depositata in data 8/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 672/2018 depositata l’8 febbraio 2018 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di I.A., cittadino della (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

la Corte territoriale ha ritenuto non credibile, perchè generico e lacunoso, il racconto del richiedente asilo, il quale aveva riferito di aver lasciato la (OMISSIS) a causa dei problemi insorti con lo zio per questioni ereditarie e per il timore di essere ucciso come suo padre ed un parente che lo aveva aiutato;

la Corte d’appello ha affermato, inoltre, di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b) ha escluso la sussistenza di rischio di danno grave in relazione alla vicenda personale narrata, di carattere privato;

quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte d’appello ha evidenziato che il richiedente proveniva da una zona della (OMISSIS) ((OMISSIS)), nella quale non vi erano allarmanti situazioni di conflitto armato interno, violenza indiscriminata ed instabilità politica, in base alle fonti di conoscenza richiamate (Amnesty International e European Asylum Support Office);

i Giudici d’appello, infine, hanno ritenuto che neppure vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione dell’inattendibilità della narrazione e della mancata dimostrazione dell’inserimento del migrante nel contesto sociale e lavorativo italiano;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia I.A. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo, sotto la rubrica “violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 agli artt. 2 e 3 C.E.D.U., nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, assume che le vicende personali e familiari del richiedente asilo costituissero in realtà fattispecie potenziali di persecuzione, attuate in ambito domestico;

la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare il fenomeno familiare nel contesto ereditario, senza tener conto del fatto che il ricorrente aveva riferito di aver subito violenze, come risultava dalla documentazione prodotta, attestante la presenza di cicatrici non recenti e la perdita di almeno due denti, compatibili con quanto riferito in merito ai violenti pestaggi subiti;

la Corte territoriale avrebbe così violato le indicazioni fornite dall’UNHCR circa i parametri di valutazione della credibilità, non avrebbe dato seguito al proprio obbligo di cooperazione istruttoria e non avrebbe esaminato i documenti prodotti sulla situazione dello Stato di provenienza, anche con riferimento alla mancata protezione da parte della Polizia;

4. il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi; Violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 agli artt. 2 e 3 C. E. D. U.. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave. Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, sostiene, rispetto al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, che le dichiarazioni del ricorrente, seppur generiche, non fossero contraddittorie e che la genericità del racconto trovasse giustificazione nella mancata scolarizzazione e nella giovane età dello stesso;

la Corte d’appello, a dire del ricorrente, avrebbe trascurato la situazione di grave violazione dei diritti umani esistente in (OMISSIS), attestata dallo stesso rapporto di Amnesty International citato in sentenza, senza attivarsi per richiedere informazioni precise e attuali a questo proposito e facendo riferimento solo alla situazione di mancanza di una violenza indiscriminata nell'(OMISSIS), da dove il richiedente asilo proveniva;

5. entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

5.1 la Corte d’appello ha rigettato il gravame rispetto al diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, dell’art. 14, lett. a) e b), sulla base di due ordini concorrenti di ragioni, costituite dalla non verosimiglianza delle dichiarazioni del migrante e dalla mancanza dei presupposti per il riconoscimento delle misure di protezione invocate;

rispetto al primo accertamento occorre ricordare che la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019); la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

la Corte distrettuale si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e c), e tramite il richiamo alle precedenti valutazioni della Commissione territoriale, dimostrando così di condividere le valutazioni compiute sul punto dall’organo amministrativo e dal Tribunale – che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico (non era stato cioè adeguatamente circostanziato), come ammette lo stesso ricorrente, e risultava contraddittorio;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel menzionato art. 3, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in entrambi i motivi in esame, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

5.2 tanto basta per ritenere inammissibili pure le doglianze in tema di rifugio e protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), giacchè, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012);

5.3 peraltro, la Corte distrettuale ha rilevato che l’atto di persecuzione denunciato, quand’anche credibile, non valeva a giustificare la fondatezza della domanda, dovendo la persecuzione essere ricondotta a motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale per poter dare ingresso al preteso riconoscimento dello status di rifugiato;

l’assunto non è stato specificamente contrastato, rimanendo così fermo che il racconto del migrante non era riconducibile alla fattispecie normativa astratta invocata;

5.4 l’odierno ricorrente assume in questa sede che la polizia non avesse fatto nulla e non avesse in alcun modo cercato di proteggere la sua famiglia, intendendo così fare riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 secondo cui, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere individuati anche in soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi;

la sentenza impugnata, tuttavia, non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta indicato come e dove il migrante, nel corso del giudizio di impugnazione, avesse specificamente allegato tali caratteristiche dell’intervento della polizia;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

5.5 la Corte di merito ha poi escluso la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in assenza di un conflitto generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante;

rispetto a questa statuizione il contesto di grave violazione dei diritti umani che il ricorrente assume trascurato non aveva rilievo alcuno;

infatti l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 14006/2018);

nessun rilievo assume invece, a questo fine, un contesto di grave violazione dei diritti umani;

6. il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 9 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione ai presupposti per la protezione umanitaria; mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni- artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., comma 6”, asserisce che la Corte territoriale, nel negare la protezione umanitaria, non abbia considerato la condizione personale di vulnerabilità del ricorrente, in rapporto a violenze e persecuzioni dallo stesso subite, nè abbia adeguatamente apprezzato l’avvenuto inserimento nel contesto del paese ospitante; la vulnerabilità inoltre deriverebbe dallo stato di instabilità ed insicurezza della (OMISSIS) e dalla complessiva situazione di violazione dei diritti umani esistente in quel paese, con riguardo alle considerevoli criticità emergenti dalle informazioni internazionali disponibili;

7. il motivo è inammissibile;

nel caso di specie la Corte di merito ha accertato l’inattendibilità del racconto del migrante e la mancanza di alcuna dimostrazione di un inserimento nel contesto sociale e lavorativo italiano;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza si spende in deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi, e cerca poi proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

quanto invece al mancato esame del contesto di violazione dei diritti umani fondamentali ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, occorre rilevare che non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine;

in vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;

ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

8. in conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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