Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25377 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25794/2014 proposto da:

P.C.G., e P.C.R., rappresentati e

difesi dall’avvocato Ginardi Delia, giusta procura speciale redatta

in separato foglio allegato al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avvocato Sciortino Pietro, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza non definitiva n. 707/2014 depositata il 7-52014 la Corte d’Appello di Catania, pronunciando sulla domanda proposta da C.P.G. e C.P.R. nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti per l’occupazione illegittima del suolo di loro proprietà e per l’irreversibile trasformazione dello stesso, non essendosi conclusa la procedura ablativa con decreto di espropriazione, rigettava le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania, dichiarava il diritto degli attori all’indennità di occupazione legittima limitatamente al periodo dal 15-5-1992 al 15-5-1997, nonchè dichiarava che il terreno oggetto del contendere era da qualificarsi area non edificabile, rimettendo la causa sul ruolo per l’ulteriore corso.

2. Avverso questa sentenza C.P.G. e C.P.R. propongono ricorso, affidato a tre motivi, resistito con controricorso dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania.

3. Con atto notificato al controricorrente in data 8 aprile 2019 C.P.G. e C.P.R., premettendo che nelle more il giudizio pendente avanti alla Corte d’Appello di Catania si era concluso positivamente con sentenza definitiva e che non vi era più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ed hanno chiesto di dichiararsi l’estinzione del processo.

4. Il Consorzio controricorrente ha depositato memoria dando atto della rituale notifica della rinuncia ex art. 390 c.p.c., da parte dei ricorrenti e chiedendo a questa Corte ogni consequenziale statuizione di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte territoriale abbia richiamato, ai fini della determinazione dell’indennità, i valori agricoli medi, invece che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, i criteri prescritti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

2. Con il secondo motivo lamentano che erroneamente la Corte territoriale abbia considerato conformativo ed inderogabile il vincolo esistente sul terreno di loro proprietà dal 1989 al febbraio 1992, considerato che invece alla data di immissione in possesso del 16-5-1992 il terreno era inserito in una zona urbanistica con destinazione ad impianti di urbanizzazione industriali.

3. Con il terzo motivo lamentano che la Corte territoriale, nel conferire il secondo incarico al CTU, abbia fatto riferimento a norme dichiarate incostituzionali, violando i principi del giusto indennizzo sanciti anche dall’art. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo.

4. Con atto notificato al Consorzio controricorrente in data 8 aprile 2019 le parti ricorrenti hanno rinunciato al ricorso. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dal procuratore delle parti e dalle parti ricorrenti.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1) e le parti rinuncianti sono condannate, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.250,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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