Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25376 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25376

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23127/2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MILLESIMO

55, presso lo studio dell’avvocato ROSA VOLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO BIANCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIA DI SALERNO, ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 984/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/07/2015 R.G.N. 463/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA TERESA BUONO per delega verbale Avvocato MARCO

BIANCHINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 27.7.2015, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta da V.A. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, dell’Ufficio scolastico provinciale di Salerno, dell’Istituto statale di istruzione secondaria superiore (OMISSIS) per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 24.3.2014.

2. La Corte distrettuale ha rilevato l’intervenuta decadenza del Ministero e dell’Ufficio scolastico regionale D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 bis, comma 4, per superamento del termine perentorio di 120 giorni per l’adozione del provvedimento disciplinare e, in applicazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, come novellata dalla L. n. 92 del 2012, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

3. Per la cassazione della sentenza il V. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con entrambi i motivi di ricorso il V., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, nonchè vizio di motivazione, avendo, la Corte distrettuale, fatto discendere dalla ritenuta violazione delle regole procedimentali dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, le conseguenze previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 nel testo modificato nel 2012. Lamenta, il ricorrente, l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, trattandosi di novella inapplicabile al pubblico impiego privatizzato in forza delle previsioni contenute nella L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 7 e 8, e della circoscritta operatività del rinvio mobile contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte con la decisione n. 11868/2016 prendendo consapevole posizione critica nei confronti di altra precedente pronunzia (cfr. Cass. n. 24157/2015), ha recentemente statuito che “Le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 alla L. n. 300 del 1970, art. 18 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicchè la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma; rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera della L. n. 92 del 2012, art. 1,comma 8, l’inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate all’art. 18, comma 6 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato”.

In particolare, la inconciliabilità della nuova normativa con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ritenuta particolarmente evidente in relazione al licenziamento intimato senza il necessario rispetto delle garanzie procedimentali, posto che l’art. 18, comma 6 fa riferimento al solo L. n. 300 del 1970, art. 7 e non agli artt. 55 e 55 bis D.Lgs. citato, con i quali il legislatore, oltre a sottrarre alla contrattazione collettiva la disciplina del procedimento, del quale ha previsto termini e forme, ha anche affermato il carattere inderogabile delle disposizioni dettate “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c. e seguenti”.

Ciò comporta che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione del Ministero della Funzione pubblica (allo stato non adottato), non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma.

3. La Corte distrettuale, decidendo la controversia in epoca in cui si erano formati nella giurisprudenza di merito (anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina), orientamenti contrastanti sulla applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato della L. n. 300 del 1970, art. 18 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra sintetizzato.

Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata poichè le conseguenze della illegittimità del licenziamento del V. debbono essere nuovamente valutate dal giudice di merito alla luce del principio di diritto innanzi enunciato, con ulteriore pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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