Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25376 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14647-2014 proposto da:

S.V. C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avvocato VITO PETRAROTA, domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta delega in

atti;

– ricorrente-

nonchè contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2176/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/06/2013 R.G.N. 1774/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato; GUERRIERO COSTANTINO per delega orale Avvocato VITO

PETRAROTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2176/2013, depositata il 13 giugno 2013, la Corte di appello di Bari ha respinto l’appello proposto da S.V. e confermato la sentenza del Tribunale di Trani, che ne aveva rigettato le domande dirette all’annullamento delle sanzioni disciplinari al medesimo intimate dalla S.p.A. Acquedotto Pugliese, oltre al risarcimento dei danni.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con plurimi motivi, illustrati da memoria; la società è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve premettere che il presente ricorso risulta notificato all’avv. Pierluigi Balducci, con studio in (OMISSIS), anzichè all’avv. Giuseppe Polito, con studio in (OMISSIS), difensore della società nel giudizio di appello.

Si deve ancora premettere che all’istanza in data 4/2/2015 di rimessione in termini per una nuova notifica all’avv. G. Polito, e conseguente decreto di non luogo a provvedere (stante la facoltà del ricorrente di procedervi, salva la valutazione della non imputabilità del ritardo al momento della decisione del ricorso), il ricorrente non ha dato seguito, sicchè l’unica notifica in atti risulta quella all’avv. Balducci.

Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero “nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass. 20 aprile 2016 n. 7959; conforme Cass. n. 6237/2005).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA