Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25376 del 12/12/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25376
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14647-2014 proposto da:
S.V. C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’avvocato VITO PETRAROTA, domiciliato in Roma presso la
Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta delega in
atti;
– ricorrente-
nonchè contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2176/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 13/06/2013 R.G.N. 1774/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;
udito l’Avvocato; GUERRIERO COSTANTINO per delega orale Avvocato VITO
PETRAROTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2176/2013, depositata il 13 giugno 2013, la Corte di appello di Bari ha respinto l’appello proposto da S.V. e confermato la sentenza del Tribunale di Trani, che ne aveva rigettato le domande dirette all’annullamento delle sanzioni disciplinari al medesimo intimate dalla S.p.A. Acquedotto Pugliese, oltre al risarcimento dei danni.
Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con plurimi motivi, illustrati da memoria; la società è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che il presente ricorso risulta notificato all’avv. Pierluigi Balducci, con studio in (OMISSIS), anzichè all’avv. Giuseppe Polito, con studio in (OMISSIS), difensore della società nel giudizio di appello.
Si deve ancora premettere che all’istanza in data 4/2/2015 di rimessione in termini per una nuova notifica all’avv. G. Polito, e conseguente decreto di non luogo a provvedere (stante la facoltà del ricorrente di procedervi, salva la valutazione della non imputabilità del ritardo al momento della decisione del ricorso), il ricorrente non ha dato seguito, sicchè l’unica notifica in atti risulta quella all’avv. Balducci.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero “nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass. 20 aprile 2016 n. 7959; conforme Cass. n. 6237/2005).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016