Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25376 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18565/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 23,

presso lo studio dell’Avvocato Mario Antonio Angelelli, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 17/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 17 maggio 2018 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto da O.E., cittadina della (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro, una volta ravvisata la piena inattendibilità del racconto della migrante (la quale aveva riferito di aver lasciato il suo paese nel 1990 perchè vittima di tratta, di essersi prostituita fino al 2000 e di aver poi iniziato a lavorare, pur rimanendo perseguitata dalla donna che l’aveva avviata alla prostituzione), riteneva che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di circostanze di particolare vulnerabilità, di patologie che imponessero una permanenza nel paese ospitante o di una vicenda personale che valesse a rappresentare un rischio specifico in caso di rimpatrio e non essendo stati neppure allegati conclusivi elementi di integrazione sociale;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.E. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

la seconda censura assume, in aggiunta e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 115 c.p.c.;

in tesi di parte ricorrente il Tribunale, con motivazione spiccia, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria avrebbe ristretto l’analisi della condizione personale della ricorrente alla sola ricerca delle condizioni di vulnerabilità, svalutando i dati relativi al suo inserimento nella società italiana da oltre trent’anni, in costante conformità con la normativa sul soggiorno;

la ricostruzione fallace del diritto applicabile aveva fatalmente condotto il giudice di merito a ritenere irrilevanti gli elementi di prova addotti, dovendosi ritenere che ai fini della protezione umanitaria fosse sufficiente il raggiungimento di un sufficiente grado di inserimento sociale;

l’apprezzamento di tale condizione avrebbe poi dovuto saldarsi con le nozioni di comune dominio sulla situazione politica della (OMISSIS), assai problematica quanto al rispetto dei diritti umani;

4. le censure proposte sono, ambedue, inammissibili;

il Tribunale, dopo aver ravvisato la “piena inattendibilità” del racconto della migrante, anche rispetto a generalità e date di nascita fornite in maniera differente in ogni occasione, non si è limitato ad escludere la sussistenza di circostanze di particolare vulnerabilità, ma ha ritenuto da una parte che la vicenda narrata non valesse a rappresentare un rischio specifico in caso di rimpatrio, dall’altra che la ricorrente non avesse allegato conclusivi elementi di integrazione sociale;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la prima doglianza non solo non è coerente con il contenuto del provvedimento impugnato, ma soprattutto intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

anche il secondo mezzo è inammissibile giacchè, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre per altra via un sindacato di fatto sull’esito della valutazione della congerie istruttoria;

in proposito giova richiamare il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia o meno attribuito alle stesse forza di convincimento, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (v. Cass., Sez. U., 15486/2017, Cass. 5009/2017, Cass. 24548/2016 e Cass. 11892/2016);

5. in conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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