Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25376 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25649/2014 proposto da:

G.L., e G.P., elettivamente domiciliati in Roma

Via Degli Scipioni 8 presso lo studio dell’avvocato Crisci Francesco

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Menniti Roberto

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

Prefettura di Ravenna, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29 del 4 marzo 2014, la Corte d’Appello di Bologna, pronunciando in unico grado, ha determinato l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovute agli opponenti G.P. e G.L. da ANAS s.p.a. rispettivamente in Euro 251.856,63 e in Euro 8.221,10, ordinando il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle suddette somme, oltre interessi legali come specificato nella motivazione, compensando interamente tra le parti le spese di lite. La Corte d’appello, all’esito dell’espletamento di CTU, ha determinato le indennità di cui sopra in conformità alle risultanze dell’elaborato peritale, specificando che nella fattispecie trova applicazione la L. n. 2359 del 1865, art. 40 ossia la disciplina antecedente al D.P.R. n. 327 del 2001, considerato che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera risaliva all’aprile 2003. La Corte territoriale ha escluso la legittimazione passiva del Prefetto, che aveva emesso il provvedimento ablativo, affermando la legittimazione passiva dell’Anas s.p.a., come da giurisprudenza di questa Corte richiamata (Cass. n. 464/2006; Cass. n. 6769/2007 e Cass.21096/2007). La Corte d’appello ha ritenuto non dovuta agli opponenti l’indennità aggiuntiva L. n. 865 del 1971, art. 17 non essendo prevista da detta norma per i proprietari del fondo espropriato che rivestissero anche la qualifica di coltivatore diretto.

2. Avverso questa ordinanza, G.P. e G.L. propongono ricorso, affidato a tre motivi, resistiti con controricorso da Anas s.p.a. e dalla Prefettura di Ravenna. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Adducono che l’autorità espropriante, ossia nella specie il Prefetto di Ravenna, ai sensi dell’art. 29 citato, è litisconsorte necessario, anche quando non è tenuto al pagamento dell’indennità, avendo in tal caso l’evocazione in giudizio una mera funzione notiziale.

2. Con il secondo motivo denunciano la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 17 in relazione all’360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso dei ricorrenti erroneamente la Corte d’appello non ha liquidato in loro favore l’indennità aggiuntiva prevista dal citato art. 17 e richiamano l’orientamento espresso sulla questione dalle sentenze di questa Corte n. 1904/1990 e n. 19635/2005. Aggiungono che la qualità di coltivatore diretto di G.P. non era stata contestata da Anas s.p.a., era stata accertata dal CTU e risultava dal certificato INPS prodotto (allegato 2 alla CTP e 9 alla CTU).

3. Con il terzo motivo lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deducono che la Corte territoriale ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite solo in base alla “natura della controversia” e detta motivazione era generica e non sufficiente ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a supportare la statuizione di compensazione impugnata.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, “In materia di espropriazione per pubblica utilità, le autorità amministrative, quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, che pur hanno emesso il decreto di esproprio e quello di occupazione temporanea, devono rimanere estranee ai giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi ovvero a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, non essendo tali autorità identificabili con l’espropriante e neppure la loro attività riferibile, in base ad un rapporto d’immedesimazione organica, all’amministrazione d’appartenenza” (tra le tante Cass. n. 1991/2000; Cass. n. 11053/2012). Nei giudizi di opposizione alla determinazione della indennità di espropriazione, promossi a norma della L. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 51 il prefetto non è parte necessaria del procedimento, atteso che, superata la fase autoritativa dell’emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione riservata all’autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all’adeguatezza dell’indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo.

4.2. La Corte territoriale si è attenuta ai suddetti principi di diritto, considerato, peraltro, che nel caso di specie neppure è applicabile la disciplina sostanziale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, essendo intervenuta nell’aprile 2003 la dichiarazione di pubblica utilità.

5. Il secondo motivo è fondato.

5.1. Questa Corte ha affermato che “Anche nell’ipotesi in cui non venga raggiunto alcun accordo con l’espropriante, al proprietario coltivatore diretto, così come agli altri soggetti indicati alla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, spetta comunque, in base alla richiamata norma, l’indennità aggiuntiva per la perdita del terreno su cui egli esercitava la propria attività lavorativa agricola, in conformità, del resto, alla funzione della predetta indennità, compensativa del sacrificio sopportato dall’avente diritto, e all’autonomia della stessa, per la quale essa prescinde dalle modalità (decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione espropriativi, nella quale viene inglobata nell’intero controvalore dell’immobile) con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo” (Cass. n. 19635/2005 e Cass. n. 19931/2017).

5.2. Nel caso di specie, qualora sia accertato in fatto dal Giudice di merito che entrambi i ricorrenti, oppure uno solo di essi, siano coltivatori diretti, competerà l’indennità aggiuntiva, in applicazione del principio di diritto suesposto.

6. Resta assorbito il terzo motivo, concernente la statuizione sulle spese di lite, che dovrà essere nuovamente regolata dal giudice del rinvio applicando la disciplina vigente all’epoca di introduzione del giudizio di primo ed unico grado.

7. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo, restando assorbito il terzo.

L’ordinanza impugnata è cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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