Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25375 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30458/2018 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4293/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.Y., (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma pubblicata il 22-6-2018, che ne ha respinto il gravame in tema di protezionale internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente deduce: (i) col primo mezzo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte d’appello omesso di esaminare le dichiarazioni da lui rese in sede amministrativa alla commissione territoriale; (ii) col secondo mezzo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la corte d’appello ritenuto insussistenti i presupposti di legge per concedere la protezione sussidiaria in ragione delle condizioni socio-politiche del Paese di origine; (iii) col terzo mezzo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la corte territoriale ritenuto insussistenti i presupposti del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

II. – Il primo motivo è inammissibile: da un lato non risulta affatto che la corte d’appello abbia omesso di considerare le dichiarazioni del richiedente, che sono state ben vero finanche riportate in sentenza (benchè per sunto); dall’altro l’art. 360 c.p.c., n. 5 è riferito al solo omesso esame di veri e propri fatti storici (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), che nel ricorso non risultano specificati;

III. – il secondo motivo è inammissibile;

dalla sentenza emerge che a fondamento della domanda era stata allegata una condizione di dissidio familiare, con consequenziali episodi di violenza tra parenti;

il ricorso non soddisfa il fine di autosufficienza, nel senso che non consente di apprezzare se e quando sia stata introdotta un’allegazione distinta, facente leva su presunte condizioni di violenza generalizzata da conflitto armato; a ogni modo il ricorso richiede alla Corte un sindacato di fatto, avendo il giudice a quo comunque esaminato la situazione del Paese di provenienza ed escluso, in base ai report internazionali appositamente menzionati, la ricorrenza di una simile condizione generalizzata;

IV. – il terzo motivo è inammissibile, anche se la motivazione dell’impugnata sentenza deve essere corretta;

la corte d’appello erra nell’affermare che i requisiti necessari per accogliere la domanda di protezione umanitaria siano “sostanzialmente coincidenti con quelli della protezione sussidiaria”;

ciò non si evince affatto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34 e questa Corte va invece ripetendo che la natura residuale e atipica della protezione umanitaria implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma, da eseguire caso per caso, rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale, al punto che al richiedente si impone in tale prospettiva di allegare in giudizio fatti specifici e sintomatici, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione c.d. “maggiore” (v. Cass. n. 21123-19); sennonchè nella giurisprudenza di questa Corte rileva il principio per cui non può essere riconosciuto allo straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (v. Cass. n. 4455-18 e Cass. Sez. U n. 29459 – 19), nè il diritto può essere affermato in considerazione del solo contesto generale del Paese di provenienza (v. Cass. n. 17072-18), visto che il diritto citato presuppone – come detto – l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità personale da valutare in termini comparativi;

nel caso concreto, benchè a valle dell’errata affermazione sopra riportata, la corte d’appello ha escluso che le risultanze di causa evidenziassero uno stato particolare di vulnerabilità del richiedente, sia dal punto di vista degli allegati disturbi di adattamento (ansia), ritenuti ininfluenti perchè modesti, sia in relazione al pressochè inesistente livello di integrazione; per questa parte la motivazione implica una valutazione in fatto e di essa il ricorrente non tiene alcun conto;

egli si limita a far riferimento al timore di subire in patria non meglio precisate condanne, ovvero indistintamente attentati terroristici o esposizioni a pericolo per conflitti armati, così ponendosi finanche al di fuori dei confini della ratio decisionale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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