Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25375 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15294/2014 proposto da:

Comune di Pietra Ligure, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Vallerga Mauro e domiciliato

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.E., L.G., M.F.A.,

M.F.E. e M.F.L., elettivamente

domiciliati in Roma Via Arno 88 presso lo studio dell’avvocato

Ungari Trasatti Camillo e rappresentati e difesi dall’avvocato

Gamalero Armando per mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1287/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1287/2013 depositata il 13-11-2013 e notificata il 4-4-2014, la Corte d’Appello di Genova, pronunciando in unico grado, ha determinato l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovute agli opponenti L.C.E., L.G., M.F.A., M.F.L. ed M.F.E. dal Comune di Pietra Ligure rispettivamente in Euro 140.000 e in Euro 6.370, ordinando il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle suddette somme, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., come specificato nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello, all’esito dell’espletamento di CTU, ha determinato le indennità di cui sopra in conformità alle risultanze dell’elaborato peritale, dopo aver dato conto che, a seguito delle sentenze nn. 348/2007 e 181/2011, l’indennità di espropriazione dovesse commisurarsi al valore venale del bene ablato, nella specie qualificabile a fini espropriativi come edificabile, anche se non per utilizzo residenziale, stante la possibilità di realizzare sullo stesso del parcheggi scoperti a raso.

2. Avverso questa sentenza, il Comune di Pietra Ligure propone ricorso, affidato a due motivi, resistiti con controricorso da L.C.E., L.G., M.F.A., M.F.L. ed M.F.E..

3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che in base al tenore letterale del citato art. 40, comma 1, rimasto in vigore dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del citato articolo, non è consentito fare riferimento alla possibile o effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Ad avviso del ricorrente, qualora il bene sia non edificabile, come pacificamente nella fattispecie in esame, nella determinazione del suo valore venale dovrà tenersi conto di ogni sua caratteristica (esposizione, presenza d’acqua e via dicendo), ma non di “possibilità di utilizzo intermedie”, essendo tale estensione della norma vietata dall’espresso disposto del citato art. 40, comma 1. Rileva, pur dando atto che l’orientamento espresso dalla Corte territoriale è conforme a quello delle pronunce di questa Corte citate nella sentenza impugnata, che il valore del bene così determinato non si pone in contrasto con i principi enucleabili dalle pronunce della CEDU ed è corrispondente alle caratteristiche del bene al momento dell’espropriazione, allora adibito a giardino, non potendosi avere riguardo a qualsiasi astratta e teorica possibilità di utilizzo ed a una futura ed ipotetica destinazione a parcheggio.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 82 e D.M. n. 236 del 1989, art. 8, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.M. n. 503 del 1996, in quanto riferita ai parcheggi privati aperti al pubblico. Ritiene l’Ente ricorrente che un parcheggio con 28 posti auto non possa soddisfare le sole esigenze dei proprietari e che di conseguenza debba certamente considerarsi aperto al pubblico, con obbligo di rispetto dei citati D.M., finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e con obbligo di realizzare un marciapiede pedonale. Diversamente opinando, il parcheggio neppure avrebbe potuto dotarsi di un percorso pedonale di accesso. Il ricorrente sostiene pertanto che sia necessario rideterminare l’effettiva quantità di posti realizzabili nello spazio espropriato, tenuto conto della realizzazione di percorsi pedonali e di opere per abbattimento delle barriere architettoniche.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, “L’indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicchè, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative” (tra le tante, oltre a quelle citate nella sentenza impugnata, da ultimo Cass. n. 3168/2019).

3.2. Nel caso di specie le possibilità edificatorie a fini residenziali sono state escluse dalla Corte territoriale perchè è satura la zona B, in cui ricade il terreno ablato, che aveva quindi destinazione urbanistica di edificabilità, ma era inedificabile di fatto.

Non è dunque pertinente il richiamo effettuato dal ricorrente al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, che riguarda l’azienda agricola, e in ogni caso, come puntualizzato dalla Corte territoriale, che si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti, anche per le aree non edificabili occorre tenere conto di possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria.

La Corte territoriale ha accertato, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la possibilità di realizzare nell’area ablata, non edificabile di fatto per quanto detto, parcheggi scoperti a raso e ha di conseguenza determinato il valore di mercato del bene ablato con riferimento a detta utilizzazione intermedia.

4. Anche il secondo motivo è infondato.

4.1. Non sono ravvisabili le violazioni di legge denunziate dal Comune ricorrente (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 82 e D.M. n. 236 del 1989, art. 8, comma 2, n. 2, richiamato dal D.P.R. n. 503 del 1996), che la Corte territoriale ha motivatamente escluso facendo riferimento all’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, sulla conformazione del luogo come accertata mediante la consulenza tecnica d’ufficio. Segnatamente la Corte d’appello ha affermato che: a) non occorre alcun dispositivo di sicurezza per l’eventuale svio dei mezzi percorrenti la SP (OMISSIS) in quanto la realizzazione del parcheggio non prevede alcuna interferenza con la citata SP; b) esiste già un marciapiede in fregio al muro di perimetro della proprietà attorea, tale da garantire anche l’accessibilità pedonale; c) la normativa relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. n. 503 del 1996, riguarda edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico e non può applicarsi nel caso di specie perchè sul suolo, ove non ablato, avrebbe potuto realizzarsi un parcheggio privato.

L’interpretazione della normativa richiamata in ricorso effettuata dalla Corte d’appello è immune da censure e la mancata applicazione della stessa è stata motivata sulla base di accertamenti di fatto non sindacabili in questa sede.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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