Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25374 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 20/09/2021), n.25374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21730/2020 proposto da:

M.W., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, in forza di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

Procura Repubblica Catanzaro;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2257/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 M.W., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Catanzaro, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese in quanto discriminato per la sua omosessualità in un contesto caratterizzato da frequenti atteggiamenti omofobi anche da parte del Governo; di aver lavorato in (OMISSIS) in una fabbrica di pelli dove lavorava anche un ragazzo di nome R., con il quale, durante la visione di film pornografici in occasione delle pause di lavoro nella fabbrica, aveva deciso di fare sesso, iniziando una relazione durata molti anni (10-12); di aver intrattenuto rapporti quotidiani (2 o 3 al giorno) con altri uomini, a pagamento, ricavando 1000-2000 rupie per volta, senza incorrere in gelosia del compagno; che nel 2010, mentre aveva un rapporto con il compagno in un casolare abbandonato era stato fotografato da uno sconosciuto che lo aveva minacciato e, secondo una seconda versione, ricattato; che lo sconosciuto aveva mostrato le foto all’imam che gli aveva intimato di smettere; che il padre aveva promesso all’imam di farlo sposare con una donna; che aveva rifiutato fuggendo prima a Karachi e poi espatriando.

Il Tribunale ha respinto il ricorso con ordinanza del 15/12/2017, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da M.W. è stato rigettato dalla Corte di appello di Catanzaro, a spese compensate, con sentenza del 27/11/2019.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso M.W., con atto notificato il 29/7/2020, dando atto della sospensione dei termini per emergenza pandemica dal 9/3/2020 all’11/5/2020 e svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 7/9/2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 con riferimento ai profili di credibilità, in particolare quanto all’orientamento sessuale del richiedente asilo, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10 e 27 con riferimento all’inottemperanza del dovere di cooperazione istruttoria.

Lamenta altresì che la Corte abbia dato rilievo, quanto alla data della morte del padre, a un documento (il mod. C3) non prodotto in giudizio.

1.1. La Corte di appello, con amplissima ed esemplare motivazione, ha ritenuto che non sussistesse il requisito della credibilità soggettiva del richiedente asilo alla luce dell’estrema genericità della narrazione, sia con riferimento alle figure dei protagonisti delle vicende, sia con riferimento ai vissuti psicologici e alla presa di coscienza dell’orientamento sessuale, sia con riferimento alla descrizione non circostanziata degli eventi; la Corte ha ritenuto inoltre che il racconto fosse inficiato da plurimi aspetti di inverosimiglianza, incoerenza e contraddizione anche su eventi e situazioni essenziali; sono state inoltre evidenziate contraddizioni anche nella parte cruciale del racconto; tutta la cronologia è parsa incoerente.

1.2. Certamente, in linea di principio, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Tuttavia l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925).

La valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perché non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

I primi due commi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 impongono al richiedente un dovere di cooperazione consistente nell’allegare, produrre o dedurre “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare” la domanda di protezione internazionale. In ordine alla documentazione la norma mitiga l’obbligo di produzione, coerentemente con il più incisivo obbligo dell’autorità decidente di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, indicando i documenti “comunque appena disponibili”.

Nel comma 2 viene specificato, tuttavia, che gli elementi rilevanti che il richiedente è tenuto a fornire devono riferirsi alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. Il comma 5 infine stabilisce che anche quando tali circostanze non siano suffragati da prove, la veridicità delle dichiarazioni deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

L’esame delle lettere c) ed e) sopra indicate evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell’art. 3, non richiedono pertanto un approfondimento istruttorio officioso se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la situazione di rischio descritta.

1.3. La circostanza relativa all’utilizzo del Mod.C3 non prodotto in giudizio per evidenziare una contraddizione appare del tutto marginale a fronte della messe di elementi addotti dalla Corte a supporto della sua valutazione ed è comunque fuori fuoco perché a tal proposito la Corte si è limitata a valorizzare le dichiarazioni rese dal richiedente asilo che al Mod.C3 si riferivano.

1.4. Il ricorrente, sotto lo schermo delle denunciate violazioni legge, censura il giudizio di fatto espresso dalla Corte catanzarese sulla credibilità del racconto personale e sollecita la Corte di legittimità a una diretta rivalutazione delle risultanze istruttorie: il motivo deve quindi essere ritenuto inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 6, 7 e 8 con riferimento allo status di rifugiato e alla repressione penale e alla intensa disapprovazione sociale riservata in (OMISSIS) all’orientamento omosessuale.

Il motivo è inammissibile perché presuppone l’indimostrato e non creduto orientamento omosessuale del richiedente asilo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e art. 14, lett. a) e b) con riferimento al timore di subire trattamenti inumani e degradanti, sempre con riferimento all’omosessualità del richiedente asilo.

Le stesse considerazioni di cui al punto precedente conducono all’inammissibilità anche di questo motivo che presuppone un orientamento omosessuale disconosciuto.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 con riferimento ai seri motivi di carattere umanitario e alla violazione dei diritti umani fondamentali in (OMISSIS).

Il motivo è pure inammissibile per la sua genericità; da un lato la vulnerabilità soggettiva del ricorrente nel Paese di origine è prospettata solo sulla base dell’assenza di legami familiari, mentre i rischi connessi all’orientamento sessuale non possono trovar ingresso in difetto di credibilità del racconto personale; per altro verso ed ai fini del giudizio di bilanciamento previsto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 29459 del 13/11/2019), non risulta né dimostrato, né dedotto, un significativo stato di integrazione sociale del richiedente in Italia.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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