Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25374 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21502-2014 proposto da:

BA.RO. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CLEMENTE X 14, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA GRASSO,

rappresentato difeso dall’avvocato ANTONIO MARIA SALVATORE DROGO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L. S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocata BRUNO BELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BANZOLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza o. 244/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/03/2014, r.g.n. 105/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2816 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato DROGO ANTONIO MARIA SALVATORE;

udito l’Avvocato BELLI BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

Con sentenza 5 marzo 2014, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da Ba.Ro. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni irrogatagli dalla datrice B.L. s.p.a. il 25 gennaio 2008 e di nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli, previa ulteriore contestazione disciplinare, il 20 febbraio 2008 con le conseguenti domande reintegratorie e risarcitorie, nonchè in subordine di riduzione per sproporzione.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la comprovata sussistenza e gravità dei due addebiti in questione: il primo, di manomissione del sistema di allarme del forno, di pulitura a martellate del suo canale vibrante, di alterazione delle temperature dei forni in contrasto con le prescrizioni ricevute e di ingiustificato allontanamento dal forno cui era addetto; il secondo, di impostazione di una potenza del forno nettamente superiore a quella prescritta. Dalla ritenuta infondatezza delle deduzioni istruttorie del lavoratore appellante essa reputava gli addebiti tali da giustificare le sanzioni conservativa e quindi espulsiva comminategli.

Con atto notificato il 5 (12) settembre 2014, Ba.Ro. ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste I.V.R.I. s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo ed erronea motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2119 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3, per le negate esibizione dei registri dei forni e integrazione di C.t.u., attesa l’incertezza della propria responsabilità nell’innalzamento di temperatura del forno (alla base della contestazione disciplinare culminata nel licenziamento per giusta causa), alla luce delle richiamate dichiarazioni testimoniali assunte.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, non sussistono le dedotte violazioni di legge, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984). Sicchè, il motivo si risolve nella sostanziale sollecitazione ad una rivisitazione del merito, attraverso la rinnovata insistenza sull’ammissione delle deduzioni istruttorie: e pertanto in una contestazione dell’accertamento in fatto del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, cui è solo devoluto il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio: Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Per giunta, il vizio motivo neppure è denunciabile, in quanto non riferito ad omissione di un fatto storico (nè tanto meno essendo stato specificamente indicato “dove” dedotto), quanto piuttosto ad una non condivisa valutazione delle risultanze istruttorie, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439). Dalle superiori discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ba.Ro. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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