Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25374 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25374 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 34545-2006 proposto da:
CAPPELLERI

MARIO

(c.f.

CPPMRA41B06Z315K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
94, presso l’avvocato LONGO MAURO, che lo

Data pubblicazione: 12/11/2013

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente-

2013

contro

1395

ANGELOZZI GIOVANNI;
– intimato –

1

sul ricorso 3058-2007 proposto da:
ANGELOZZI

GIOVANNI

(C.F.

NGLGNN42M05C632G),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso l’avvocato MARCANGELI GIOVANNI,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a

condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CAPPELLERI

MARIO

(c.f.

CPPMRA41B06Z315K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
94, presso l’avvocato LONGO MAURO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso principale;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n.

439/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere

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margine del controricorso e ricorso incidentale

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LONGO MAURO
che si riporta;
udito,

per il controricorrente

e ricorrente

incidentale, l’Avvocato MARCANGELI GIOVANNI che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale e

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accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbimento del

ricorso incidentale condizionato»,

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma,con sentenza del 26 giugno 2002,
condannava l’avv. Giovanni Angelozzi a corrispondere
all’avv.Mario Cappelleri,con cui era intercorso un

contratto di associazione professionale dal 1967 al 31
dicembre 1985 nello studio di Viale delle Milizie n.34 in
Roma,la somma di E 70.000 in seguito allo scioglimento del
negozio,oltre al risarcimento del danno nella misura di e
10.000 per il comportamento scorretto tenuto nei confronti
del collega.
La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di
Roma,che con sentenza del 26 gennaio 2006 ha respinto le
domande del Cappelleri,in quanto: a)nessuna prova aveva
fornito quest’ultimo in ordine al suo diritto di
continuare a suddividere i guadagni delle (sole) cause
previdenziali di pertinenza del collega,pur dopo il 31
dicembre 1985,data di scioglimento dell’associazione;
b)l’Angelozzi,poi, nel marzo 1986 aveva versato alla
controparte la somma di £.28.800.000, corrispondente a
circa la metà degli introiti delle cause previdenziali
relative all’anno precedente, in tal modo intendendo
definire i rapporti di dare ed avere relativi alla cessata
associazione; c) anche la condanna dell’Angelozzi al
risarcimento del danno risultava erronea in mancanza di un

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fatto illecito allo stesso imputabile e,soprattutto,di una
richiesta della controparte a conseguirlo.
Per la cassazione della sentenza,l’avv.Cappelleri ha
proposto ricorso per 5 motivi; cui ha resistito
l’Angelozzi con controricorso,con il quale ha formulato a

sua volta ricorso incidentale per due motivi.
Motivi della decisione
Il Collegio deve anzitutto respingere le eccezioni di
inammissibilità del ricorso avanzate dall’avv.Anglozzi,
avendo il ricorrente sufficientemente indicato le norme
ritenute violate,nonché i fatti di causa peraltro da
prospettare in correlazione con le finalità di individuare
l’oggetto delle censure.Mentre nessuna interpretazione del
contratto di associazione professionale difforme da quella
prospettata dai giudici del merito (e peraltro pacifica
tra le parti) è contenuta nel ricorso; che ha infine
fatto valere asserite violazioni di norme sostanziali e
processuali senza chiedere il riesame dei fatti di
causa,pur essi incontestati.
Con

il

primo

motivo

del

ricorso

principale, il

Cappelleri,deducendo violazione degli art.2251 segg. cod.
civ. ,2263,2282 segg. ,nonché della legge 1815 del 1939,
censura la sentenza impugnata per avere rigettato le
proprie richieste, assumendo che esso ricorrente non aveva
dato la prova del suo diritto a percepire, anche dopo lo
scioglimento dell’associazione,i proventi delle
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controversie previdenziali nella misura del 50%,senza
considerare che era pacifica la sussistenza tra le parti
di un’associazione professionale,

cui

perciò doveva

applicarsi la disciplina della società semplice;con la
conseguenza che, seppure non fosse stata documentata altra

pattuizione tra di esse, i proventi e gli utili dovevano
suddividersi in parti eguali,a1 pari della loro
ripartizione in occasione dello scioglimento del rapporto.
Con il secondo,deducendo violazione degli art.1176
segg;1965 segg. nonché vizi di motivazione, si duole che
la decisione abbia attribuito valenza di definizione
complessiva del rapporto in conseguenza del suo
scioglimento, al pagamento dell’importo di £. 28.800.000
da parte dell’avv.Angileri nel marzo 1986,pur in mancanza
di una transazione o di un accordo in tal senso tra le
parti: senza considerare che detto versamento poteva
essere configurato o quale proposta di transazione non
accettata,ovvero come il saldo dei proventi delle cause
previdenziali per il periodo pregresso. Ma che in
entrambi i casi restava confermata la volontà delle parti
di sciogliere il contratto con attribuzione a ciascuna di
metà degli utili,di cui dunque l’importo in questione
costituiva un mero acconto.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Le parti hanno sempre ritenuto pacifico, ed anche la
sentenza impugnata ha confermato: a) che tra di esse era
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intercorso un contratto di associazione professionale
nello studio di via delle Milizie n.34 in Roma a decorrere
dal 1967 e fino al 31.dicembre 1985,data in cui ne era
stato consensualmente stabilito lo scioglimento; b)che l pur
trattando ciascun legale,in via esclusiva i mandati allo

stesso conferiti -che per l’Angelozzi riguardavano per la
quasi totalità controversie previdenziali e per il
Cappelleri ogni altra controversia in materia civile- i
due soci avevano pattuito di conferire gli incassi
dividendo in parti eguali le spese e gli utili dello
studio; c)che dopo lo scioglimento ciascuno aveva
continuato l’attività in un proprio studio,l’Angeleri
trattenendo le (proprie) controversie previdenziali ed il
collega le altre (già di sua competenza); d) che nel marzo
del 1986 l’avv.Angelozzi aveva versato al Cappelleri la
somma di £.28.800.000 sostanzialmente corrispondente alla
metà dei mandati di pagamento in cause previdenziali
emessi nel corso dell’anno 1985,ma materialmente saldati
in quello successivo.
Ora,i1 Cappelleri,come risulta dalla parte della sentenza
dedicata allo svolgimento del processo,nonché da quella
iniziale del suo stesso ricorso con la citazione
introduttiva del giudizio aveva dedotto che la controparte
era tenuta a corrispondergli anche “il 50% degli introiti
percepiti dall’i gennaio 1986 e fino alla data di
definizione delle controversie previdenziali,comunque
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definite e pendenti a tutto il 31 dicembre 1985_” in
quanto era intercorso l’accordo che “per le sole cause
previdenziali già definite o in corso i relativi compensi
dovevano essere distribuiti in parti eguali”.
Tale essendo la causa petendi della pretesa del

ricorrente,i1 Tribunale ha ritenuto sufficientemente
provata siffatta anomala pattuizione, ed ha condannato
l’avv.Angelozzi a corrispondere al collega a tale titolo
la somma di C 70.000 (oltre al risarcimento del danno).
Laddove la sentenza impugnata
ha escluso che tanto la documentazione prodotta in
atti,quanto la prova testimoniale offerta dalle parti
avesse dato la prova dell’esistenza dell’accordo suddetto
relativo agli introiti percepiti dall’i gennaio 1986;ed ha
perciò respinto la richiesta del Cappelleri anche perché
era pacifico tra le parti,in relazione alle controversie
previdenziali definite al 31 dicembre 1985 (data di
scioglimento dell’associazione) che l’Avv.Angelozzi gli
avesse versato la somma di . 28.800.000,corrispondente
alla metà dei mandati di pagamento emessi dall’istituto
previdenziale e percepiti da quest’ultimo. Per cui affatto
diversa e perciò assolutamente nuova è la questione
dedotta dall’avv. Cappelleri con il ricorso circa la
correttezza della suddivisione delle spese e degli utili
dell’associazione fino al momento del suo scioglimento e
della natura solutoria attribuita al pagamento della
8

menzionata somma di £.28.800.000,menzionata dalla sentenza
impugnata esclusivamente al fine di confermare che nessun
patto o comportamento concludente delle parti era
riferibile ad asseriti introiti successivi al 1 0 gennaio
1986;in relazione ai quali non bastava d’altra parte un

sollecito generico ( meramente esplorativo) rivolto al
giudice di appello onde verificarne sussistenza ed
ammontare, occorrendo invece che l’avv.Cappelleri quanto
meno avesse dedotto (già nel giudizio di primo grado)
quali partite di crediti fossero stati percepiti dal
collega in epoca successiva al 1 0 gennaio 1986 e nel
contempo dimostrato che si riferivano a controversie
trattate prima di tale data allorché dunque l’associazione
era operante. Così come è irrilevante invocare la
disciplina degli art.2251 seg. cod. civ. relativa alla
gestione dell’associazione,nonché ai diritti ed obblighi
degli associati,estranea al thema decidendum proposto dal
ricorrente al Tribunale ;ed a maggior ragione all’accordo
non dimostrato che egli ha assunto essere intercorso con
la controparte per il periodo successivo allo scioglimento
della società.
Infondato è infine anche l’ultimo motivo con cui il
ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere
respinto tale ultima (nuova) domanda perché il Tribunale
non avrebbe esaminato le richieste riconvenzionali
dell’Angelozzi:essendosi invece la Corte di merito
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limitata ad osservare in aggiunta alla ricordata
motivazione per riformare la decisione dei primi
giudici,che la disamina condotta da questi ultimi era
stata a tal punto poco approfondita da avere trascurato
del tutto la sussistenza della domanda riconvenzionale
espressamente

dichiarata

assorbita per l’avvenuto rigetto a conclusione del
giudizio di appello,delle richieste del Cappelleri.
Assorbiti,pertanto,i1 quarto ed il quinto motivo,fondati
sull’inadempimento,

invece

rimasto

escluso,

dell’avv.Angelozzi all’accordo di cui si è detto, nonché
il ricorso incidentale,i1 Collegio deve confermare la
sentenza

impugnata

e

condannare

il

soccombente

avv.Cappelleri al pagamento delle spese processuali,che si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso principale ed assorbito
l’incidentale,condanna l’avv.Cappelleri al pagamento delle
spese processuali,che liquida in favore della controparte
in complessivi C 5.200,00 di cui C 5.000 per onorario di
difesa,oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013.

dell’avv.Angelozzi:peraltro

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