Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25374 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23029/2015 proposto da:

C.A.; D.A.; elettivamente domiciliati in

Roma C.so Trieste 109, presso lo studio dell’avvocato Mondelli

Donato che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato

Mondelli Michele, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

San Paolo Imi s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1831/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. e D.A. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Pretore di Foggia il 14.2.96, per la somma di Lire 26.203.094 – nelle rispettive qualità di debitore principale e fideiussore – su ricorso di S. Paolo Imi s.p.a., a titolo di saldo negativo di conto corrente.

Con sentenza del 2002, il Tribunale di Foggia rigettò l’opposizione; i due opponenti proposero appello adducendo l’errata ed omessa valutazione della ctu.

Con sentenza del 18.11.2014, la Corte d’appello di Bari accolse parzialmente l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando i due appellanti al pagamento della somma di Euro 8327,53 oltre agli ulteriori interessi convenzionali al tasso del 18% dal 7.11.95.

C. e D. ricorrono in cassazione formulando tre motivi.

Non si è costituita la S. Paolo Imi s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione degli artt. 61,115,183 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello deciso sulla base di documentazione insufficiente ed incompleta prodotta dalla banca opposta (alcuni estratti-conto bancari, per il periodo maggio-ottobre 1995, e il saldaconto del terzo trimestre 1995), documentazione integrata dal ctu con ulteriori estratti-conto (peraltro non completi, perchè decorrenti dal 24.10.91) in violazione delle norme processuali, peraltro con motivazione errata ed illogica.

Il motivo è inammissibile sia perchè rimanda ad un riesame degli atti, non consentiti) in sede di legittimità, sia perchè la Corte d’appello afferma che la documentazione integrativa era stata “acquisita dal c.t.u. su sollecitazione degli stessi opponenti, nel contraddittorio delle parti..”, e tale affermazione – nella parte relativa all’acquisizione della documentazione su sollecitazione degli stessi opponenti – non è censurata dai ricorrenti.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., artt. 2697,1823 e 1825, c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui:

a) ha riconosciuto valida la pattuizione di interessi ultralegali con il richiamato contratto di apertura di credito del 24 ottobre 1991, successivo al sorgere del rapporto di conto corrente ((OMISSIS)) con sottoscrizione riferibile al solo correntista e non anche al fideiussore, pattuizione per di più attinta dalla violazione del tasso-soglia per tali tipi di rapporti (all’epoca sul tasso pari al 13,19%) come si evince dalla griglia pubblicata sulla GU Serie Generale n. 72 del 02.04.1997;

b) ha applicato, conformemente alla relazione del CTU, la capitalizzazione annuale degli interessi, in luogo di quella trimestrale, mentre non avrebbe dovuto applicare alcuna capitalizzazione;

c) ha riconosciuto il diritto della banca a spese non documentate.

La censura sub a) è infondata, essendo legittima la pattuizione scritta di interessi ultralegali anche successiva alla data di inizio del rapporto di conto corrente, nè essendo necessaria a tal fine la sottoscrizione del fideiussore, che è soggetto estraneo al contratto principale.

Il riferimento, poi, al superamento del tasso-soglia dell’usura, inoltre, consistente nelle sole parole testualmente sopra riportate, non integra, per la sua genericità ed ellitticità, gli estremi di una autonoma censura.

La censura sub b) è inammissibile, non essendo adeguatamente indicato il contenuto della CTU nella parte in cui avrebbe applicato la capitalizzazione annuale in vece di quella trimestrale.

La censura sub c) è inammissibile per genericità, non essendo in alcun modo specificate le spese di cui si tratta.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., artt. 1321,1823 c.c. e segg., artt. 1937 e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale attribuito il valore probatorio della fideiussione a una semplice lettera di data successiva al sorgere dell’obbligazione, nella quale è totalmente escluso qualsiasi riferimento allo stesso rapporto contrattuale nonchè alle condizioni convenute.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di censura di merito relativa alla valutazione e all’interpretazione del documento in questione.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della banca intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA