Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25373 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7286/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10405/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2011 R.G.N. 1294/07.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 10 marzo 2011 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità”, in relazione agli accordi sindacali del 2001/2002 “che prevedono il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 5.3.2002 30.4.2002 tra B.V. e Poste Italiane Spa, con conseguente declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite dalla messa in mora, nei limiti del triennio decorrente dal 30.4.2005;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, per avere la sentenza impugnata ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, omettendo di considerare adeguatamente lo specifico riferimento ai vari accordi sindacali; il secondo motivo denuncia che la Corte non avrebbe sufficientemente motivato sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra loro non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto; il terzo motivo sostiene la violazione di legge perchè sarebbe stato onere della controparte provare l’estraneità dell’assunzione rispetto alle esigenze individuate nei singoli contratti; il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla ammissibilità ed alla rilevanza di un capitolo di prova testimoniale richiesto dalla società, invocando altresì l’esercizio di poteri officiosi;

che tali censure non possono trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie analoghe (da ultimo v. Cass. nn. 10019, 10020 e 5255 del 2017; Cass. n. 16512 del 2016);

che infatti il decisum della Corte territoriale si fonda su di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’una attinente alla genericità della clausola appositiva del termine, statuizione censurata con il primo e secondo motivo di ricorso; l’altra attinente l’onere e la carenza di prova in ordine al fatto che si fossero effettivamente verificate le indicate esigenze tecniche, organizzative e produttive, statuizione censurata con il terzo e quarto mezzo di gravame;

che questi ultimi motivi, i quali investono pienamente l’accertamento di un fatto – ricorrenza in concreto della causale – compiuto dal giudice di merito, anche in ordine alla esaustività delle allegazioni della società ed alla genericità della prova testimoniale richiesta e di quella documentale prodotta dalla medesima, sono in parte infondati e in parte inammissibili;

che, infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine grava sul datore di lavoro (tra tante: Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 3325 del 2014), mentre la doglianza che lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori ed il mancato esercizio dei poteri officiosi è sussumibile nell’ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza (Cass. n. 16997 del 2002; Cass. n. 15633 del 2003) e può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione su di un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011); in definitiva, le censure in esame, trascurando tali principi e mancando di enucleare il fatto controverso e decisivo anche secondo il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettano una diversa ricostruzione della vicenda storica in ordine alla sussistenza fattuale della causale giustificativa, così scivolando “sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema” (da ultimo Cass. n. 16346 del 2016);

che secondo consolidata giurisprudenza: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse alla impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (Cass. n. 3633 del 2017, in contenzioso analogo; in precedenza, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);

che pertanto nella specie, poichè l’indicata ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta dal ricorrente con il terzo e quarto motivo, è del tutto ultronea la verifica delle censure di cui al primo e secondo motivo sulla genericità della causale, perchè l’eventuale accoglimento di essi non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza gravata;

che il quinto motivo denuncia violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla messa in mora, sostenendo che la lavoratrice avrebbe diritto solo a partire dall’effettiva ripresa del servizio, mentre con il sesto si lamenta che la Corte avrebbe immotivatamente ritenuto di non applicare lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che tali censure, esaminabili congiuntamente, vanno accolte per quanto di ragione, essendo applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. n. 16763 del 2015 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f (cfr. Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che dunque non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti i primi quattro motivi di ricorso, vanno accolti gli ultimi nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062 del 2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie i motivi concernenti l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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