Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25373 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6136-2011 proposto da:

C.C. (OMISSIS), CA.GU. (OMISSIS), L.L.

(OMISSIS), M.M. (OMISSIS), tutti domiciliati In

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COLUCCIA LUIGI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. P.I. (OMISSIS),

succeduta ex lege alla “Gestione Commissariale Governativa per le

Ferrovie del Sud Est”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107,

press lo studio dell’avvocato ANGELO SCHIANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO ANCORA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/02/2010, r.g.n. 2578/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/E016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 462/2010, depositata il 26 febbraio 2010, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento dei gravami riuniti proposti dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. nei confronti di quattro sentenze del Tribunale di Lecce, respingeva le domande di C.C., Ca.Gu., L.L. e M.M. volte ad ottenere la declaratoria di nullità dei verbali sindacali del (OMISSIS), con i quali era stato deciso che la residenza di servizio del personale coincidesse con il tronco di assegnazione e non più con le tratte, e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità di trasferta, che in conseguenza dell’attuazione di tali accordi non era stata più corrisposta a decorrere dal febbraio 1999.

La Corte osservava che la contrattazione collettiva di livello nazionale (art. 20/A CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976) collegava la residenza di servizio a diversi tipi di sedi, peraltro nell’ambito di un elenco puramente esemplificativo, rimettendone l’identificazione alla contrattazione aziendale, tenute presenti le condizioni tecniche degli impianti; che gli accordi, che avevano modificato la residenza di servizio, non contrastavano con un pregresso uso aziendale e comunque, anche volendo ammettersene l’esistenza, tale uso non poteva considerarsi intangibile, potendo la contrattazione aziendale apportare modificazioni peggiorative; che l’individuazione delle residenze di servizio ad opera di quest’ultima non integrava trasferimento, con la conseguenza che nessun ordine di servizio doveva essere inviato ai dipendenti.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori appellati, con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti con riguardo al CCNL 23.7.76, nonchè dell’art. 1 All. A R.D. n. 148 del 1931 e art. 2697 c.c., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato la distinzione tra zona e residenza di servizio ai fini dell’indennità in questione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5, la violazione del CCNL 23 luglio 1976, art. 20 e art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte trascurato la rilevanza delle condizioni tecniche degli impianti ai fini della determinazione della residenza di servizio.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 1, Allegato A e art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte trascurato di considerare che la società avesse l’obbligo di notificare al lavoratore il mutamento della residenza di servizio.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riguardo al CCNL 23 luglio 1976, art. 20/A, nonchè degli artt. 1340 e 1374 c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte trascurato di valutare la prassi aziendale in materia di pagamento dell’indennità di trasferta.

I motivi sono tra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi risultano infondati.

Si deve in premessa richiamare l’indirizzo espresso con le sentenze n. 15122/2004 e n. 4222/2000, ove questa Corte ha ritenuto esente da vizi l’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 20 del CCNL Autoferrotranvieri, secondo la quale la nozione di “residenza di servizio” del lavoratore può coincidere con l’intero territorio di un comune, eventualmente articolato in più frazioni, non essendo dovuta al lavoratore l’indennità di trasferta per gli spostamenti tra le diverse località di cui consta la sua residenza di servizio.

Dalla esclusione che la specificazione della sede di servizio costituisca trasferimento e dal carattere collettivo della previsione deriva, inoltre, la non necessità di un ordine di servizio individuale.

Ciò posto, e come ancora di recente ribadito da Cass. n. 3296/2016, trovano applicazione nel caso in esame i principi già affermati da questa Corte, in fattispecie analoghe alla presente (cfr. ex plurimis Cass. n. 6098/2012; Cass. n. 7879/2014), secondo cui – premesso il carattere meramente esemplificativo della elencazione contenuta nell’art. 20/A del CCNL di riferimento delle residenze di servizio e la possibilità che la stessa possa consistere anche in un vasto ambito geografico, quale la “tratta”, il “tronco” o la “zona”, purchè questo non sia talmente vasto da annullare sostanzialmente o ridurre drasticamente le possibilità per il personale di percepire l’indennità di trasferta – deve ritenersi che la variazione (anche in senso peggiorativo) della nozione di residenza di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione del servizio possa trovare la sua causa anche nella previsione di imminenti mutamenti delle condizioni tecniche di impianto o comunque per mantenere le migliori condizioni di esercizio.

La sentenza impugnata si è attenuta ai detti principi e la Corte territoriale ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine alla fattispecie sottoposta al suo giudizio.

Deve infine ribadirsi che eventuali usi aziendali possono essere modificati, anche in senso peggiorativo per i dipendenti (salvo i diritti quesiti, nella specie ritenuti salvaguardati), da accordi sindacali successivi, posto che, secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo e ben può essere pertanto modificato da un accordo collettivo successivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 8342/2010, n. 5882/2010, n. 18263/2009, n. 17481/2009).

Nel caso di specie, il giudice di merito si è correttamente uniformato ai suddetti principi e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento espresso nei precedenti sopra citati.

Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA