Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25373 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27101/2018 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Vitale giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Torino 7, presso lo studio dell’avv.

Barberio Laura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.M., senegalese, ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ne ha confermato il rigetto della domanda di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – la corte d’appello ha respinto il gravame a suo tempo proposto dal richiedente ritenendo inesistenti i presupposti dell’art. 19 t.u. imm.: ciò in quanto era emerso che il ricorrente era affetto da una semplice malattia dermatologica, a tipo di sindrome da dermatosi pruriginosa con toracalgie con irradiazione al dorso e al rachide vertebrale (quest’ultima, peraltro, mai refertata); e tale patologia, sulla base di esami diagnostici compiuti presso l’Asl, non era risultata grave;

ha soggiunto che non era emersa alcuna minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente, valorizzabile ai fini della protezione umanitaria;

II. – con l’unico motivo di ricorso è denunziata adesso, sotto due profili, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, artt. 5 e 19 t.u. imm.;

il primo profilo postula che la corte d’appello abbia omesso di valutare la concreta possibilità di accesso a cure adeguate in (OMISSIS);

il secondo profilo postula che sia stato altresì omesso il giudizio comparativo tra i due contesti di vita, nel paese di origine e in Italia;

III. – il ricorso è inammissibile sotto entrambi i punti di vista;

la valutazione delle concrete possibilità di accesso a trattamenti sanitari idonei nel paese di provenienza è assorbita da quella inerente la non gravità della affezione dermatologica di cui si discute, essendo evidente che il livello di vulnerabilità personale (rilevante ai fini della protezione umanitaria) può esser sì dedotto dalle condizioni di salute del richiedente, ma purchè codeste siano per l’appunto connotate da intrinseca gravità;

la censura inerente al giudizio comparativo tra i contesti di vita è del tutto generica, niente emergendo dalla sentenza (e niente emergendo neppure dal ricorso, in prospettiva di autosufficienza) a proposito di concrete allegazioni in tal senso nell’ambito del giudizio di merito – allegazioni ulteriori (e diverse) dall’unica che appare essere stata prospettata a sostegno della domanda, incentrata, come detto, sulla situazione soggettiva sanitaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA