Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25372 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24969-2011 proposto da:

PICENA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE SINAGRA

SABATINI SANCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO

SABATINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 316/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/07/2011 r.g.n. 949/2009; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere

Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato MINISCI LORENZO per delega Avvocato SABATINI FRANCO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 4.7.2011, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da Picena s.r.l. avverso una cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi ex L. n. 448 del 1998, indebitamente conguagliati nel periodo 1997-2001.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva non spettanti le agevolazioni fruite dall’azienda per i nuovi assunti sul rilievo che costoro in realtà non potevano considerarsi tali, in quanto, benchè formalmente soci lavoratori di Focoop s.c. a r.l., avevano prestato di fatto la loro opera alle dipendenze di Diana ‘92 s.r.l., dante causa di Picena s.r.l., in violazione del divieto di intermediazione della manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Contro tali statuizioni ricorre Picena s.r.l. con quattro motivi di censura, illustrati con memoria. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’intermediazione di manodopera tra la sua dante causa Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l. sulla sola base del verbale di accertamento congiunto compiuto in data 28.9.2001 dai funzionari dell’INPS, dell’INAIL e della Direzione provinciale del lavoro.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, nonchè vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell’intermediazione di manodopera senza compiere alcuna specifica indagine sui contratti di appalto intercorsi tra Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l., sui verbali di assemblea che attestavano il regolare funzionamento di quest’ultima, sulle dotazioni di capitale fisso e circolante di cui essa era provvista, sul soggetto in capo al quale gravava il rischio d’impresa e sull’antieconomicità della dissimulazione dell’intermediazione al solo fine di godere degli sgravi, per come evidenziata nella relazione di consulenza tecnica di parte.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e art. 1180 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che dall’ammontare dei contributi oggetto dell’ingiunzione dovesse essere detratto quanto pagato al medesimo titolo da Focoop s.c. a r.l..

Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gravasse su di essa l’onere di provare che i rapporti di lavoro per i quali aveva fruito degli sgravi fossero di nuova costituzione.

Ciò posto, il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati nei termini che seguono.

Va premesso, sul punto, che con la memoria ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha dedotto che la sussistenza dell’intermediazione di manodopera contestata nel verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, di cui dianzi s’è detto, sarebbe stata nelle more esclusa da altro accertamento giudiziale passato in giudicato e ha all’uopo depositato copia della sentenza n. 299/2014 del Tribunale di Macerata nonchè copia della sentenza n. 312/2015 con cui la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso detta pronuncia, corredato dalla certificazione di passaggio in giudicato.

Deve al riguardo disattendersi il rilievo d’inammissibilità della produzione documentale formulato dalla Procura generale nel corso della requisitoria: secondo il più recente orientamento di questa Corte, il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, trattandosi della regula iuris che, essendo destinata a conformare con carattere di stabilità il caso concreto, incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, con la conseguenza che i documenti che ne attestano la sussistenza rientrano nel novero di quelli producibili ex art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 13916 del 2006).

Dovendo pertanto ribadirsi che, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena, tenendo conto che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici (Cass. n. 21200 del 2009), deve rilevarsi che la sentenza n. 299/2014 del Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’opposizione avverso un’altra cartella esattoriale emessa sulla scorta del medesimo verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, ha escluso che i contratti di appalto stipulati fra Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l. con scritture del 1.8.1997 e del 1.6.1998 concretassero un’intermediazione di manodopera illecita L. n. 1369 del 1960, ex art. 1.

Trattasi, a parere del Collegio, di accertamento che, per quanto intervenuto in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad altra cartella esattoriale, è destinato a produrre gli effetti preclusivi ex art. 2909 c.c., anche nella presente controversia, dal momento che, concernendo direttamente la presunta preordinazione degli appalti endoaziendali stipulati da Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l. alla dissimulazione di un’intermediazione della manodopera in violazione della L. n. 1369 del 1960, esclude la ricorrenza di quel medesimo fatto che l’INPS ha posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio: è infatti ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. n. 8650 del 2010).

Assorbiti conseguentemente il terzo e il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dato che il diritto alla fruizione degli sgravi è stato contestato unicamente per la ritenuta sussistenza di un’intermediazione vietata, la causa va decisa nel merito con l’annullamento della cartella esattoriale opposta.

Tenuto conto delle alterne vicende di merito e considerato che il giudicato è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale opposta. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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