Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25372 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25708/2018 proposto da:

M.A.A.I., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo

Alessandrini, (Pec: avv.paoloalessandrini.pec.giuffre.it) giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A.A.I., proveniente dal (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Ancona del 2-8-2018, col quale è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale;

deduce quattro motivi;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 relativamente allo status di rifugiato, imputando al tribunale di aver ritenuto il carattere episodico e occasionale dell’evento narrato a fondamento della domanda;

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 in relazione alla protezione sussidiaria, dolendosi della ricostruzione in comuni termini privatistici della vicenda personale narrata;

col terzo egli denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione alle direttive comunitarie in materia di obblighi collaborativi, nella parte in cui il tribunale ha escluso, apoditticamente, che il (OMISSIS) possa dirsi interessato da situazioni di violenza diffusa e generalizzata;

infine col quarto motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 19 t.u. imm.) il ricorrente si duole della mancata effettuazione, a opera del giudice di merito, della valutazione comparativa ai fini della domanda di protezione umanitaria;

II. – il primo motivo è inammissibile poichè postula una critica di merito;

il tribunale ha escluso che sussistessero i presupposti del rifugio politico dopo aver stabilito, con affermazione in fatto non censurata sul versante della motivazione (nei limiti in cui è ancora deducibile in cassazione il relativo vizio: v. Cass. Sez. U n. 8053-14), che l’evento posto a base della domanda tutoria fosse occasionale ed episodico, e che quindi non integrasse il connotato soggettivo causale e ambientale della persecuzione;

III. – il secondo e il terzo motivo, unitariamente esaminabili per connessione, sono inammissibili perchè implicano un sindacato di fatto;

il tribunale ha esaminato la situazione generale del distretto di (OMISSIS), in (OMISSIS), dal quale proviene l’istante, dando conto delle fonti ufficiali consultate e delle relative risultanze;

ha quindi messo in evidenza che in base ai più recenti documentati report la zona non era caratterizzata da instabilità tale da integrare il presupposto della violenza indiscriminata da conflitto armato, necessario per la protezione sussidiaria;

motivatamente, quindi, la domanda è stata respinta dal tribunale in sintonia con l’onere di approfondimento istruttorio richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte; e di tale valutazione il ricorrente pretende adesso una mera rivisitazione;

IV. – il quarto motivo è inammissibile;

il tribunale ha rilevato che le condizioni di vulnerabilità soggettiva rappresentate dal ricorrente, ancorchè credibili, non determinavano l’impossibilità per l’interessato di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, in caso di rimpatrio, e inoltre che, quanto alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità dovuta allo sradicamento del richiedente dal contesto socio-economico nazionale, in (OMISSIS) non erano state riscontrate compromissioni dei diritti umani; ha soggiunto che, d’altra parte, in Italia il ricorrente non aveva intrapreso un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa;

il ricorrente si duole della afferente valutazione addebitando al tribunale di non aver svolto un’accurata indagine al riguardo; anche in tal caso, tuttavia, il motivo non va oltre generici enunciati, dovendosi invece osservare che la decisione si basa su valutazioni e accertamenti in fatto insindacabili in cassazione poichè congruamente motivati e non contenenti errori di diritto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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