Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25372 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30016/2014 proposto da:

Pro.ge.co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Pasteur n. 56, presso lo

studio dell’avvocato Panunzi Alberto, rappresentata e difesa dagli

avvocati Giammusso Giuseppe Maria e Pettinari Bruno, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a. e Anas S.pa. – Compartimento per la viabilità delle

Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 270/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/04/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’IM.CO. s.r.l. conveniva in giudizio avanti alla Corte d’appello di Ancona Anas s.p.a. e Costruzioni R. s.r.l. chiedendo determinarsi la giusta indennità in favore della società attrice in ragione del pregiudizio dalla stessa subito a seguito dell’espropriazione in danno della proprietaria e locatrice Costruzioni R. s.r.l. e condannare l’ente espropriante al risarcimento all’intervenuto provvedimento di tutti i danni conseguiti espropriativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, per l’ipotesi di liquidazione di una unica indennità in favore della proprietaria, chiedeva ordinarsi alla Costruzioni R. s.r.l. il versamento delle somme riconosciute e liquidate alla stessa per i danni subiti dalla IM.CO. s.r.l..

2. Con sentenza n. 270/2014 pubblicata il 14/4/2014, la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando in unico grado, rigettava la domanda proposta da IM.CO. s.r.l. nei confronti di ANAS s.p.a.. La Corte territoriale preliminarmente dava atto che, come riconosciuto dalla stessa società attrice in corso di giudizio, non poteva configurarsi in favore di quest’ultima, quale conduttrice del fondo espropriato, un’autonoma indennità di espropriazione, distinta da quella spettante alla proprietaria. La Corte d’appello riteneva infondata la domanda svolta dall’attrice nei confronti di ANAS s.p.a., rilevando che i beni della conduttrice non costituivano stabile accessione al fondo e non potevano essere riconosciute, ai fini dell’indennità di espropriazione, voci diverse. La Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 5609/1998; Cass. n. 9378/2011; Cass. n. 14205/2009; Cass. n. 8229/2009; Cass. n. 2424/2008) e la sentenza 2-2-1988 n. 126 della Corte Costituzionale, escludeva la computabilità nell’indennità di espropriazione della voce relativa alla perdita di avviamento, stante il carattere industriale dell’attività d’impresa della conduttrice, svolta senza contatto diretto con il pubblico, e, in base alle stesse argomentazioni, anche delle componenti relative alla perdita di chance, al danno emergente e al lucro cessante. La Corte territoriale, infine, statuiva sulla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra la IM.CO. s.r.l. e ANAS s.p.a. disponendone la compensazione, essendo definitiva la sentenza pronunciata tra le suddette parti, nonchè provvedeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra le altre parti, con riferimento alla domanda di opposizione alla stima proposta da Costruzioni R. s.r.l..

2. Avverso questa sentenza, Pro.ge.co. s.r.l., già IM.CO. s.r.l., propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso da Anas s.p.a., che si è costituita sanando l’irritualità della notifica del ricorso, effettuata presso la sede legale dell’Ente invece che presso l’avvocatura generale. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta “Violazione di norme di diritto e difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 27-40 e 52, nonchè gli artt. 1362 c.c. e segg.”.

Ad avviso della ricorrente le questioni oggetto del contendere trovano soluzione nei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite questa Corte con la sentenza n. 5609/1998, non correttamente e completamente esaminata dalla Corte d’appello. In particolare con la suddetta pronuncia è stato chiarito che “dalla regola dettata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, in tema di espropriazione parziale si desume il principio per cui nell’indennità va ricompreso il ristoro del pregiudizio che l’espropriazione arreca, in rapporto ad attrezzature e macchinari ed in genere alle cose non comprese nell’espropriazione, per il fatto che debbano essere rimossi e reimpiantati altrove o per il fatto che non possano essere in altro modo utilizzati”. La ricorrente allega che, in forza di contratto di locazione del 27-3-2000, aveva acquisito il diritto allo sfruttamento dei fondi di proprietà della Costruzioni R.P. e G. s.r.l. che aveva adibito, previa installazione di apposito impianto, ad attività di recupero di rifiuti provenienti da attività di demolizione e costruzione, versando il canone annuo di Euro 5.164,56. Allega che nel verbale di immissione in possesso in data 30-3-2004 si dava atto che all’interno dei terreni recintati si trovavano ingenti quantitativi di inerti e macchinari vari ed assume di aver sostenuto costi ingenti, pari a circa Euro 370.000, per la rimozione di beni e materiali relativi alla propria attività, avvenuta all’esito di emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c., del Tribunale di Camerino, richiesto e ottenuto da Anas s.p.a.. Sostiene altresì che la disciplina di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 e quella di cui all’art. 33 T.U.E. consentano il ristoro delle poste di danno dipendenti dal provvedimento ablatorio, quali la diminuzione di efficienza, la perdita di avviamento, oneri di ricostruzione o ristrutturazione, fermo dell’attività aziendale oppure oneri per il suo trasferimento e reimpianto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Violazione di norme di diritto e difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 41 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali”. Rileva la ricorrente che l’orientamento espresso dalla Corte territoriale si pone in contrasto con i principi ormai consolidati e dettati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che più volte ha riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennizzo commisurato al reale pregiudizio subito dal proprietario o da altro soggetto, che abbia risentito della possibilità di poter continuare a svolgere nell’immobile espropriato la propria attività imprenditoriale. La ricorrente richiama la sentenza 10 gennaio 2012 – Ricorso 32521/05 DI MARCO/c. ITALIA, della CEDU, che ha condannato l’Italia per non aver riconosciuto al proprietario di un’azienda commerciale, locataria dei beni espropriati, il pregiudizio rappresentato dalla perdita dei beni aziendali, dell’area sulla quale si sarebbe continuata a svolgere l’attività e dell’avviamento commerciale, valorizzando la circostanza che l’espropriazione aveva privato il ricorrente del necessario strumento di lavoro.

3. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

3.1. Occorre premettere che nel sistema indennitario risultante dalla L. 20 maggio 1865, n. 2359, artt. 16 e segg. – così come in quello della legislazione successiva sino al T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, applicabile, quest’ultimo, ratione temporis nella fattispecie in base a quanto può desumersi dall’esposizione di cui al ricorso (pag. 2 comunicazione al proprietario di avvio della procedura del febbraio 2004), – la procedura espropriativa riguarda, dal lato passivo, essenzialmente la figura del proprietario, da individuarsi in base alle risultanze iscritte negli atti catastali, e prosegue nei confronti di costui fino alla pronuncia del decreto di espropriazione. L’acquisto del bene in capo all’ente espropriante avviene a titolo originario e produce l’effetto di estinguere automaticamente i diritti personali minori, e quindi i contratti sussistenti tra il proprietario ed i terzi, anche allorquando, in ragione di ciò, ne risulti travolta l’attività da loro implementata su beni ablati, sicchè l’ablazione non determina in capo al terzo l’insorgenza di alcun autonomo diritto riparatorio: l’art. 34 T.U.E. individua i soggetti aventi titolo all’indennità e, per quanto qui rileva, esclude il diritto all’indennità aggiuntiva del titolare di diritto personale sul bene ablato. Ed infatti la compressione e la successiva estinzione del diritto personale del terzo sul bene ablato, in quanto frazione, da un punto di vista giuridico, del diritto di proprietà, costituiscono una naturale conseguenza dell’espropriazione e le conseguenze economiche, tranne che per la tutela ex art. 34, comma 4, su cui infra, sono regolate soltanto dalle pattuizioni intercorse tra proprietari e titolari dei suddetti diritti (così, con riferimento al regime di cui alla L. 20 maggio 1865, n. 2359, Cass. S.U. n. 1008/1972 e Cass. n. 14205/2009).

3.2. Neppure, a sostegno delle argomentazioni svolte dalla ricorrente, può invocarsi il disposto della L. 11 ottobre 1971, n. 865, art. 19 – e così ora quello del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, nella parte in cui prevede la legittimazione del “terzo che ne abbia interesse” che aggiungeva quali soggetti legittimati a proporre opposizione “gli altri interessati”. Questi ultimi erano costantemente individuati da dottrina e giurisprudenza nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, e quindi in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che non può trovare ingresso, nei modi consentiti dalla disciplina espropriativa, la pretesa di risarcimento, azionata ex art. 2043 c.c., del pregiudizio che il terzo patisca per effetto dell’espropriazione (Cass. n. 25551/2018 citata).

Nell’ambito del procedimento espropriativo detto pregiudizio potrà trovare, infatti, ristoro nell’indennità dovuta al proprietario, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, citato art. 34, comma 4, ma solo nei limiti di quanto a quest’ultimo sia liquidato, con eventuale incremento, ove sussistente, del valore del bene ablato che sia dipendente dal rapporto contrattuale con il terzo e che costituisca un’utilità per l’espropriato, posto che l’indennità di espropriazione è unica ed è destinata a tener luogo del bene espropriato (cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 136/1988, citata anche nella sentenza impugnata, sulla perdita di avviamento).

3.3. A tanto va aggiunto che l’art. 40, comma 1, T.U.E., nell’ammettere la rilevanza a fini indennitari dell’azienda agricola esercitata su suoli legalmente non edificabili, esclude espressamente a tali fini “la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”. Il Collegio ritiene pertanto di dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui “In materia di espropriazione per pubblica utilità, non è dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull’immobile legittimamente espropriato, vi svolga un’attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 40, si rivolgono esclusivamente all’espropriato, non essendo, peraltro, previsto nè dalla predetta legge nè dalle successive (L. 22 ottobre 1971, n. 865 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell’attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo, le quali risultano, pertanto, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto” (da ultimo, tra le tante citate anche nella sentenza impugnata, Cass. n. 25551/2018).

3.4. La Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto suesposti ed ha escluso, valutando le allegazioni della società ricorrente, che fossero ravvisabili “componenti da considerare ai fini della liquidazione dell’indennità” (pag. 11 della sentenza impugnata) riconducibili alla posizione soggettiva della conduttrice, attuale ricorrente.

La doglianza sul mancato ristoro relativo ad attrezzature e macchinari ed in genere alle cose non comprese nell’espropriazione è peraltro formulata senza richiamo ai documenti comprovanti gli asseriti ingenti costi sostenuti per la rimozione (Euro 370.000), ma mediante rinvio alla determinazione della perizia di parte allegata sub doc. n. 5 (pag. n. 10 e 11 ricorso), sicchè la censura è anche generica, specie circa la questione dei tempi della rimozione stessa rispetto a quelli della procedura espropriativa. La ricorrente, che non indica quali attrezzature e macchinari abbia dovuto rimuovere, lamenta infatti di essere stata costretta ad asportare il materiale depositato (mc. 25.336,38) nel fondo ablato, in esito a provvedimento d’urgenza, ma non specifica quando lo stesso sia stato emesso, nè alcun altro elemento utile al riguardo. Il che rende non rilevante il passaggio motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5609/1998, che ha appunto ribadito proprio gli orientamenti di cui si è dato conto, ed in particolare ha precisato che “il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minore diritto di godimento, risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l’espropriazione si estenda al diritto dell’imprenditore, nè comporta che sia acquisita all’espropriante l’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda”.

3.5. Il vigente assetto normativo e le considerazioni espresse nei paragrafi che precedono consentono di escludere che il diritto della ricorrente possa fondarsi sulla scorta dell’interpretazione convenzionalmente ispirata alla sentenza della CEDU del 10 gennaio 2012, citata nel ricorso. Tale decisione ha scrutinato un caso, affatto peculiare, in cui il danno era lamentato dal conduttore di un bene demaniale su cui gestiva un parco giochi, il quale con l’espropriazione aveva perduto lo strumento di lavoro da cui traeva i mezzi di sostentamento propri e della propria famiglia. La citata sentenza non appare dunque idoneo termine di comparazione, tanto più che in quel caso risultava “praticamente impossibile” trovare una nuova sede per lo svolgimento dell’attività, data la particolare natura della stessa. La fattispecie oggetto del presente giudizio, oltre che prospettata in termini generici con riferimento alla fonte del rapporto negoziale con l’espropriata, al contenuto e alla durata del vincolo contrattuale, a tempi e costi della rimozione del materiale, presenta, dunque, connotazioni giuridiche e fattuali differenti, essendo stato escluso, in sede di merito, il contatto col pubblico di utenti e consumatori, nè venendo in rilievo la tutela dello strumento di lavoro di un singolo soggetto.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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