Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25371 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24184/2018 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Vitale

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino 7, presso lo studio

dell’avv. Barberio Laura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.A., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con due motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ne ha respinto l’appello in tema di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, artt. 5 e 19 t.u. imm., per avere la corte d’appello omesso ogni attività istruttoria tesa a verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza e, comparativamente, in Italia, alla luce della richiamata sentenza di questa Corte n. 4455 del 2018;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per avere la corte territoriale revocato ingiustamente l’ammissione a patrocinio pubblico;

II. – il primo motivo è inammissibile;

la corte d’appello di Torino ha considerato prioritariamente che il racconto del richiedente, posto a base della domanda di protezione secondo le alternative forme tutorie, era inattendibile; avverso tale giudizio non sono state prospettate censure;

il punto è dirimente in tema di protezione umanitaria, avendo questa Corte affermato che non può essere riconosciuto allo straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (v. Cass. n. 4455-18 e ora anche Cass. Sez. U n. 29549-19), nè il diritto può essere affermato in considerazione del semplice contesto generale del Paese di provenienza (v. Cass. n. 17072-18), visto che il diritto citato presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità personale;

in altri termini la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma e soggettivata, da eseguire caso per caso rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale, con valutazione comparativa avente base in fatti specifici concretamente allegati, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione c.d. “maggiore” (v. Cass. n. 21123-19);

il ricorso omette di rapportarsi con la constatazione che, una volta stabilita la non credibilità del racconto posto a base della decisione di espatrio, nessun peso può essere in sè attribuito alla deduzione in ordine ai livelli di integrazione del richiedente, poichè ogni eventuale termine di comparazione – rappresentato dalla situazione personale vissuta nel paese di origine – è giustappunto da ritenere definitivamente minato dalla valutazione di non affidabilità;

III. – pure il secondo motivo è inammissibile;

l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (per tutte Cass. n. 10487-20):

IV. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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