Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25371 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 09/10/2019), n.25371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6511/2014 proposto da:

Equitalia Nord S.p.a. – società incorporante la Equitalia Esatri

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso

lo studio dell’avvocato Torrisi Salvatore, rappresentata e difesa

dall’avvocato Fiertler Giuseppe, con procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e del socio a responsabilità illimitata

V.F.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/03/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Nord s.p.a. chiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile V.F., con due distinte domande, accolte solo parzialmente con Decreto 20 novembre 2013 dal giudice delegato del Tribunale di Varese, il quale escluse del tutto la prelazione ipotecaria in ordine alla prima domanda, relativa al fallimento della società, mentre riconobbe la prelazione ipotecaria per una somma ridotta in relazione alla seconda domanda, relativa al fallimento del socio V.F..

L’Equitalia Nord s.p.a. propose opposizione allo stato passivo lamentando che il giudice delegato, in ordine alla domanda afferente al passivo della società, non aveva riconosciuto la prelazione ipotecaria poichè non era stato indicato il titolo del credito nella nota d’iscrizione, di cui all’art. 2839 c.c., comma 2, n. 3, esponendo che in tale nota fu specificato che l’iscrizione ipotecaria era fondata sugli estratti-ruolo allegati.

Il Tribunale di Varese rigettò l’opposizione osservando che: le note d’iscrizione ipotecaria non contenevano l’indicazione del titolo, costituito dal solo ruolo formato dall’Ente impositore, ma il solo riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; quanto alla domanda d’insinuazione al passivo relativa ai contributi previdenziali, la prescrizione non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma doveva essere eccepita dal curatore costituito.

L’Equitalia Nord s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Non si è costituita la curatela fallimentare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata la violazione degli artt. 2839,2841,2699 c.c. e segg. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, avendo il Tribunale illegittimamente escluso la prelazione ipotecaria, pur essendo stati allegati gli estratti dei ruoli alle note d’iscrizione ipotecaria recanti il riferimento al suddetto art. 77.

In particolare, la ricorrente, premesso che l’iscrizione ipotecaria può essere presa anche sulla base degli estratti del ruolo, nella specie allegati alla nota di iscrizione, sostiene che la mancanza della specifica indicazione dei ruoli stessi nella nota non comportava la nullità dell’iscrizione ipotecaria, soggiungendo che tale nullità, ai sensi dell’art. 2841 c.c., si verifica soltanto per le omissioni o inesattezze che producano incertezza sulla persona del creditore o del debitore, sull’ammontare del credito, sulla persona del proprietario del bene gravato o sull’identità dei singoli beni gravati. Nella specie, la ricorrente espone che l’indicazione, secondo la quale l’ipoteca era iscritta “a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77”, consentiva comunque agli interessati di comprendere che si trattava di iscrizione presa in forza di ruoli di imposta, con la possibilità di approfondire la conoscenza degli stessi mediante l’esame degli estratti allegati alla nota di iscrizione.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale esaminato la questione se le note d’iscrizione ipotecaria potessero suscitare incertezza circa gli elementi essenziali delle ipoteche.

Con il terzo motivo è denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva esaminato anche una questione diversa da quella oggetto del giudizio, relativa all’idoneità degli estratti-ruolo per l’iscrizione dell’ipoteca fiscale.

Con il quarto motivo è denunziata violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nonchè falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in quanto il Tribunale aveva affermato che la prescrizione dei crediti contributivi era quinquennale, essendo state le cartelle di pagamento notificate prima del 2008, mentre l’insinuazione al passivo risaliva al 2013.

Al riguardo, la ricorrente ha esposto che: le cartelle di pagamento in questione erano state notificate all’imprenditore in bonis e non impugnate; trattandosi dunque di cartelle definitive, costituenti titolo esecutivo, la prescrizione sarebbe stata decennale.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, dall’esame del fascicolo si evince la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata attraverso cui è stato notificato il ricorso, per cui secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, in caso di mancata produzione in giudizio di tale avviso, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa, siccome è principio pacifico già enunciato dal giudice di legittimità (Cass., n. 18361/18; SSUU, n. 627/08; n. 10636/2003; Cass., n. 4595/99).

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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