Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25370 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20915/2012 proposto da:

D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

BARTOLOMEI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 519/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/05/2012 R.G.N. 586/2011;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 9.5.2012 la Corte di Appello di Ancona, confermando la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, ha ritenuto legittimo il provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato il 20.7.2010 nei confronti del dirigente scolastico D.G. per l’incarico presso istituto scolastico diverso rispetto a quello oggetto dell’incarico del triennio precedente;

che avverso tale sentenza il dirigente ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

che il Ministero non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. in data 21.4.2017 ha richiesto il rinnovo della notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente, nel denunciare plurime disposizioni di legge (D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, convertito dalla L. n. 122 del 2010, art. 9, comma 32; L. n. 241 del 1990, art. 110 TUEL; art. 2103 c.c., art. 11 c.c.n.l. 11.4.2006; art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) nonchè vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha trascurato la natura “paradisciplinare” del provvedimento, finalizzato (all’atto della scadenza dell’incarico triennale precedentemente assegnato) ad un trasferimento per asserita incompatibilità ambientale, con conseguente violazione dei diritti di trasparenza, di partecipazione, di difesa del dipendente a fronte di un provvedimento pregiudizievole adottato nei confronti del dirigente;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso avendo questa Corte già affermato che il dirigente pubblico, il cui incarico sia venuto a scadenza, non ha diritto ad ottenerne il rinnovo, pur dovendo, la pubblica amministrazione, compiere scelte conformi ai canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cass. n. 4621 del 22/02/2017, Cass. n. 12678 del 20/06/2016);

che, in ossequio alla natura di determinazione negoziale rivestita dall’atto di conferimento di incarico dirigenziale, devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’aspirante all’incarico tutelabile ai sensi dell’art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria (cfr. Cass. n. 18972 del 24/09/2015);

che la Corte distrettuale, respingendo la domanda risarcitoria del dirigente fondata sulla illegittimità del provvedimento di assegnazione di nuovo incarico (di cui non è in discussione l’equivalenza professionale), si è conformata a tali principi, verificando come prescrive del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 – che la scelta del nuovo incarico da affidare al D. corrispondesse alle attitudini e alle capacità professionali del dirigente e, in particolare, ai risultati conseguiti nel corso del precedente incarico, ragioni esplicitate dall’Amministrazione nella constatazione (contenuta nel provvedimento di assegnazione di nuovo incarico) della conflittualità insorta tra il dirigente stesso, le alte componenti dell’Istituto e le rappresentanze sindacali unitarie, con conseguente riflesso negativo sull’attività amministrativa e gestionale, e ritenendo legittimo il conferimento di altro incarico come espressamente previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, convertito dalla L. n. 122 del 2010; che il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte respinge il ricorso, nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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