Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25370 del 20/09/2021
Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 20/09/2021), n.25370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15720/2019 proposto da:
B.F., rappresentato e difeso per procura in calce da Roberto
Ricciardi;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
Fatto
Considerato che:
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza di B.F., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.
Il Tribunale di Bari, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo. B.F. propone ricorso per la cassazione della decisione affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perché il Tribunale avrebbe disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale.
La censura è fondata.
Si richiamano, al riguardo, i seguenti principi di diritto che rilevano, in modo specifico, sulla decisione della censura in esame:
“nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020; Cass. 22049/2020).
L’unico incombente obbligatorio è pertanto la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti con la presenza del difensore, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (cfr. ex multis Cass. 8574 del 2020; Cass. nn. 17076, 14148, 10786 e 3029 del 2019; Cass. nn. 32029, 30073 e 17717 del 2018).
Nell’ipotesi in esame, in cui in sede amministrativa si è svolta l’audizione, il giudice era tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti, incombente processuale al quale non ha ottemperato come risulta dall’esame del fascicolo sicché il decreto deve ritenersi nullo.
Il provvedimento va cassato e rinviato al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l’effetto cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021