Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25370 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19237/2018 proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Armando Cirigliano

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Barbieri 6, presso lo

studio dell’avv. Belisario Ernesto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.I. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Potenza che ha confermato il diniego di protezione internazionale;

il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura distrettuale di Potenza;

per tale ragione questa Corte, con ordinanza n. 5077 del 2020, ha dichiarato la nullità della notificazione (v. Cass. Sez. U n. 60815) e ne ha disposto la rinnovazione presso l’avvocatura generale dello Stato entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

la rinnovazione non risulta eseguita;

il ricorso è quindi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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