Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25370 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19237/2018 proposto da:
D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Armando Cirigliano
giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Barbieri 6, presso lo
studio dell’avv. Belisario Ernesto;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.I. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Potenza che ha confermato il diniego di protezione internazionale;
il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura distrettuale di Potenza;
per tale ragione questa Corte, con ordinanza n. 5077 del 2020, ha dichiarato la nullità della notificazione (v. Cass. Sez. U n. 60815) e ne ha disposto la rinnovazione presso l’avvocatura generale dello Stato entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
la rinnovazione non risulta eseguita;
il ricorso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020