Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2537 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2738/2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), G.G. (OMISSIS),

G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI GALLO;

– ricorrenti –

contro

D.F.G., (OMISSIS), P.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, presso

lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO GALIANO;

– controricorrenti incidentali –

contro

C.A. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS),

G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI GALLO;

R.A. TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA ESERCENTE ATTIVITA’

EDILIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE CAPUANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 716/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato BANDINI Andrea, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GALLO Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento delle

difese in atti;

udito l’Avvocato Vito SOLA con delega orale dell’Avvocato CAPUANO

Gabriele difensore della Ditta resistente che ha chiesto

l’accoglimento degli scritti in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A., titolare dell’omonima impresa edile, conveniva davanti al Tribunale di Salerno G.N. per la condanna al pagamento di Lire 20.078.468 quale saldo di lavori di costruzione di un fabbricato come da contratto di appalto (OMISSIS).

Il convenuto eccepiva l’inadempimento per gravi vizi dell’opera e svolgeva riconvenzionale per la risoluzione o in subordine la demolizione e ricostruzione delle opere inadatte alla destinazione e chiedeva di chiamare in causa i direttori dei lavori per la condanna in solido con l’attore ai danni.

I direttori dei lavori chiedevano l’estromissione dal giudizio.

Con sentenza 9.1.2006 il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento proposta dal convenuto nei confronti dei direttori de lavori, accoglieva la riconvenzionale nei confronti dell’attore che condannava al pagamento della somma di Lire 4.881.532, oltre interessi, e di Euro 273,71 che, a seguito di correzione di errore materiale, si precisava essere mensilmente dovuta per il mancato godimento dell’immobile.

Proposto appello da R. ed appello incidentale dal G. si costituivano anche l’architetto P. ed il geometra D.F. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza 23.9.2011, accoglieva parzialmente sia l’appello principale che l’incidentale, condannando R., in solido con P. e D.F., in favore di G. alla somma di Euro 1.198,97 quale differenza tra il costo dei lavori necessari alla eliminazione delle difformità ed il saldo del corrispettivo, oltre accessori ed al risarcimento del danno per il mancato godimento della sola struttura rustica in misura di Euro 44,41 all’anno, oltre accessori e regolando le spese.

La corte distrettuale richiamava il contratto tra le parti, la ctu sulle difformità dal progetto strutturale ed architettonico e la circostanza che i due direttori dei lavori non avevano fornito la prova di aver esercitato il dovuto controllo sulla esecuzione in conformità al progetto.

Ricorrono C.A., G.V. e G., quali eredi di G.N. con cinque motivi, resistono con distinti controricorsi R., P. e D.F., proponendo ricorso incidentale con ulteriore controricorso del R.. Hanno presentato memorie i ricorrenti e R.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano, col primo motivo del ricorso principale vizi di motivazione sui criteri di determinazione dei danni in relazione alla costruzione di una struttura grezza, col secondo vizi di motivazione in relazione alla mancata consegna dell’opera da parte dell’appaltatore, col terzo violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e vizi di motivazione per il non riconoscimento del mancato guadagno quale conseguenza naturale dell’inadempimento, col quarto violazione delle stesse norme in relazione al fatto che l’inadempimento dell’appaltatore aveva influito sul rilascio della concessione, col quinto vizi di motivazione in relazione al mancato rilievo di gravità dell’inadempimento tale da giustificare la risoluzione.

Col ricorso incidentale del R. si denunzia, col primo e secondo motivo, violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria del committente irritualmente formulata e col terzo, condizionato, violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione alla mancata estensione ai condebitori solidali dell’intero importo oggetto di condanna.

Con l’incidentale P. – D.F. si deduce violazione degli artt. 2222 c.c. e segg. e vizio di motivazione in relazione al rilievo difensivo dell’insussistenza di un incarico professionale pertinente alla responsabilità affermata.

Ciò premesso, si osserva:

Come dedotto, la sentenza ha condannato R., in solido con P. e D.F., in favore di G. alla somma di Euro 1.198,97 quale differenza tra il costo dei lavori necessari alla eliminazione delle difformità ed il saldo del corrispettivo, oltre accessori ed al risarcimento del danno per il mancato godimento della sola struttura rustica in misura di Euro 44,41 all’anno, oltre accessori e regolando le spese, richiamando il contratto tra le parti, la ctu sulle difformità dal progetto strutturale ed architettonico e la circostanza che i due direttori dei lavori non avevano fornito la prova di aver esercitato il dovuto controllo sulla esecuzione in conformità al progetto.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti, tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

La sentenza ha statuito che il saldo del corrispettivo di cui alla domanda dell’impresa appaltatrice era di Euro 10.369,66 mentre il costo complessivo dei lavori necessari per la eliminazione delle difformità da porre a carico dell’impresa ammontava ad Euro 11.568,63 e, ponendo in compensazione i due importi, si otteneva un credito del committente di Euro 1.198,97.

La valutazione della gravità dell’inadempimento, tale da giustificare la risoluzione, è prerogativa del giudice di merito se, come nella specie, sufficientemente motivata.

Questa Corte non ignora la giurisprudenza sul diritto al compenso se l’opera rimanga in qualche modo utilizzabile ed utilizzata (Cass. n. 7061 del 15.5.2002) e quella secondo cui, qualora il committente, rilevata l’esistenza di vizi dell’opera, non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo permane invariato (Cass. 17.4.2012 n. 6009) e ritiene corretta la soluzione adottata in sentenza che è immune da vizi logici posto che il convenuto aveva chiesto la risoluzione, in subordine la demolizione e ricostruzione, chiedendo di chiamare in causa i direttori dei lavori al fine di sentirli condannare in solido con l’attore ai soli danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di prestazione di opera professionale (pagina tre della sentenza).

Le contrapposte censure vanno, quindi. disattese, richiedendo un inammissibile riesame del merito.

In particolare, in ordine al ricorso principale va osservato che oggetto del contratto, come indicato all’art. 4, era la struttura grezza e non si ravvisano le dedotte violazioni; in particolare il terzo motivo sembra prospettare una questione nuova.

Quanto all’incidentale del R., la domanda di danni del convenuto risulta tempestivamente formulata nella richiesta di condanna in solido dell’attore e dei chiamati in causa mentre l’incidentale dei direttori dei lavori prospetta una questione nuova.

Donde il rigetto dei ricorsi principale ed incidentali, con assorbimento del motivo condizionato, e la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentali, dichiara assorbito il motivo condizionato e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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