Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2537 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16868-2018 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COMI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCA PAPARONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino del Bangladesh I.N.. Il ricorrente ha dichiarato alla Commissione territoriale di essersi allontanato dal paese d’origine per le minacce del partito di opposizione a causa del suo impegno nella lega giovanile del BNP ed i contrasti familiari insorti con una zia. Ha riferito di essere stato attaccato e ferito con colpi di manganello e che gli sono stati sparati contro colpi di pistola mentre cercava di scappare. Si è rivolto alla polizia che non lo ha protetto perchè legata all’altro partito. Ha anche avuto dissidi per ragioni private con la zia che lo ha denunciato falsamente per tentata violenza sulle donne. Consigliato dal capo villaggio, ha lasciato il paese. Parla bene la lingua italiana e lavora in un negozio di alimentari. Ha documentato l’impegno di un connazionale di assumerlo presso il negozio di alimentari dove già lavora. Ha lamentato nel ricorso di primo grado che non sia stata effettuata una valida comparazione tra la situazione del paese di origine e quanto da lui riferito.

Il Tribunale non ha ritenuto verosimili e circostanziate le dichiarazioni del ricorrente anche sul piano temporale. La più rilevante contraddittorietà tuttavia è riscontrabile dal confronto con quelle rese in epoca coeva al suo arrivo, alla sezione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la prefettura di Milano che fondano le ragioni dell’allontanamento dal proprio paese soltanto su un disagio di natura economica.

Pertanto, secondo il giudice di merito non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le forme desumibili dalle allegazioni del ricorrente. Ugualmente da escludersi la protezione umanitaria per difetto di situazioni di vulnerabilità e di stabile integrazione sul territorio italiano, essendo insufficiente la permanenza in Italia da soltanto un anno e la mera promessa di occupazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14 e 17, per non essere state assunte informazioni aggiornate sulla situazione effettiva ed aggiornata del paese di origine del ricorrente.

La censura è inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi relativa al difetto di credibilità intrinseca del ricorrente in relazione alla protezione internazionale fondata sui fatti allegati. In mancanza di credibilità della vicenda narrata non deve procedersi alla verifica della veridicità della vicenda mediante l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria. Quanto alla situazione generale di pericolo tale da integrare l’ipotesi di protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1 lett. c), non viene neanche dedotto che vi sia stata domanda o quanto meno allegazione corrispondente.

Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della protezione umanitaria in particolare legati alla situazione del Bangladesh correlata alla sua vicenda personale.

La censura è inammissibile perchè non censura la ratio del difetto d’integrazione nel nostro paese riscontrato dal Tribunale così da ritenere superfluo l’esame comparativo con la situazione di eventuale compressione dei diritti umani nel Bangladesh.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è statuizione sulle spese processuali in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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