Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2537 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico

172, presso l’avv. Carbone Natale, rappresentato e difeso dall’avv.

De Luca Rocco, del Foro di Palmi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, in data 15

giugno 2007, nel procedimento iscritto al n. 456/2006 del Registro

Equa Riparazione;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 ottobre 2009 dal relatore, cons. SCHIRO’ Stefano;

LA CORTE:

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.D. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 15 giugno 2007, con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 3.500,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tribunale di Palmi con atto di citazione notificato il 4 luglio 1992, definito in primo grado con sentenza del 4 agosto 1998 e pendente in grado di appello;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto attivita’ difensiva;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda nella misura di Euro 3.500,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di sei anni circa al termine ragionevole;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. l’omessa pronuncia della Corte di merito sulla domanda di equo indennizzo del danno patrimoniale;

3.2. l’addebito alla parte di alcuni rinvii della causa disposti dal giudice su istanza delle parti, senza aver verificato che il rinvio era stato richiesto solo dalla controparte e che l’eccessiva durata dei rinvii era dipesa esclusivamente da carenze organizzative dell’ufficio;

3.3. la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo;

4. il motivo di cui al punto 3.1., in relazione al quale non e’ configurabile la formulazione di un quesito di diritto (Cass. 2008/16941), appare manifestamente fondato, in quanto dall’esame diretto degli atti processuali risulta che il ricorrente ha chiesto anche l’indennizzo del danno patrimoniale, su cui la Corte di merito non si e’ in alcun modo pronunciata; la censura di cui al punto 3.2.

E’ invece inammissibile, in quanto si risolve in una critica sull’apprezzamento di fatto riservato alla corte di merito in ordine ai ritardi imputabili alla parte e sulla congruita’ dei rinvii disposti dal giudice; anche la doglianza di cui al punto 3.3. e’ inammissibile, non essendo stato formulato il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha rilevato che il ricorso per Cassazione e’ stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che tuttavia il ricorrente, in assenza di attivita’ difensiva da parte del Ministero intimato, non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione;

considerato che con sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, questa Corte, a sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c. ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”;

ritenuto che nel caso in esame, non avendo il ricorrente chiesto di essere rimesso in termini, ne’ addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla stregua del principio enunciato e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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