Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2537 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V.V., elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII

n. 186, presso lo studio dell’avv. Mariani Sabrina, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Anna Bandiera;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 15^, n. 8, depositata il 7.3.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la ricorrente, l’avv. Anna Bandiera;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente, psicologa, propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia – con metodo induttivo e sulla base dei “parametri”, di cui ai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e ss. – aveva accertato a suo carico, per l’anno 1999, maggiori irpef, iva ed irap;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla Commissione regionale;

che, specificamente, i giudici di appello affermarono che la contribuente non aveva adeguatamente attestato circostanze che evidenziassero l’inattendibilità delle risultanze dei “parametri”;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, la contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi, denunciando, con i primi quattro, vizi di motivazione in varia prospettiva e, con gli altri due, violazione di giudicati interno ed esterno;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che i dedotti vizi di motivazione si pongono in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., che sono violate, quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

– che esse peraltro, ancorchè prospettando vizio di motivazione, richiedono, sostanzialmente, a questa Corte, un inammissibile diverso apprezzamento delle risultanze processuali, rispetto a quello legittimamente effettuato dai giudici del merito, giacchè tendono, in realtà, a rimettere in discussione apprezzamenti in fatto del giudice del merito, che, espressi con motivazione in sè coerente, si sottraggono al sindacato di legittimità (giacchè, nell’ambito di tale sindacato non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

osservato inoltre:

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. si rivelano anche il quinto ed il sesto motivo di ricorso, atteso che, ai sensi della disposizione indicata, il quesito di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08);

che il quinto mezzo si rivela, comunque, infondato, atteso che i termini della devoluzione in appello portano ad escludere la ricorrenza dell’evocato giudicato interno, non diversamente dai sesto, posto che il giudicato avente ad oggetto una determinata annualità d’imposta, in materia di iva, non assume carattere vincolante in merito ad accertamento relativo a diversa annualità d’imposta (cfr. C.G. 3.9.2009, in causa n. C 2/08, Olimpiclub, Cass. 12249/10 e 25200/09) e, quanto alle altre imposte, non lo assume quando si tratti di accertamenti, quali quelli di specie, incidenti sull’attività in concreto svolta nelle singole annualità (cfr.

Cass. 28042/09, 4607/08, 14087/07);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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