Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25368 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25368 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso n. 24620/2007 R.G. proposto da:
FONDO MUTUALISTICO PROMOZIONE SVII,UPPO COOPERATIVE
s.p.a. (p. IVA 04477311007), in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Gardini, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dal
prof. avv. Renzo Costi e dagli avv.ti Angelo Tuzza ed
Ermanno Belli ed elett.te dom.ta presso lo studio di

RO-

quest’ultimo in Roma, Via Vitaliano Rotellini n. 88

2013

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 12/11/2013

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA s.p.a.

– intimata e sul ricorso n. 28809/2007 R.G. proposto da:
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA s.p.a., in persona

Lelio Scopa, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti prof.
Gustavo Minervini, prof. Enrico Minervini, prof. Sido
Bonfatti e Michele Roma ed elett.te dom.ta presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, Via Muzio Clementi n.
48

– Jf

DoSiaso 6T5-

controricorrente e ricorrente incidentale

contro
FONDO MUTUALISTICO PROMOZIONE SVILUPPO COOPERATIVE
s.p.a.

– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila
n. 469/07 depositata il 26 giugno 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 giugno 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito per la ricorrente principale l’avv. Ermanno
BELLI;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale
l’avv. Antonio DONATONE, per delega;
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del presidente del consiglio di amministrazione dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

La Corte d’appello dell’Aquila, in accoglimento
del gravame principale della Banca Popolare di Lanciano
e Sulmona s.p.a. (d’ora innanzi semplicemente Banca Popolare) e in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Lanciano, ha respinto la domanda del Fondo Mutualistico Promozione Sviluppo Cooperative s.p.a. (Fondosvilippo s.p.a.) di condanna della
banca appellante al pagamento di £ 1.184.410.000 a titolo di devoluzione del patrimonio della Banca di Credito Cooperativo di Villamagna per effetto della sua
incorporazione nella Banca Popolare avvenuta nel 1996.
La Corte ha respinto la domanda sul rilievo della
mancanza di efficacia retroattiva dell’art. 17 l. 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sul
quale la domanda stessa era basata. Ad avviso della
Corte, infatti, tale norma (che recita:

“Le disposizio-

ni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, all’articolo 14 del decreto del Presi-

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
all’articolo 11, coma 5, della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte di società cooperative o loro consorzi delle

que per le stesse l’obbligo di devolvere 11 patrimonio
effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al
citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro
consorzi nel casi di fusione e di trasformazione, ove
non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi
dalle cooperative per le quali vigono le clausole di
cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza
dal benefici fiscali’)

non ha realmente carattere in-

terpretativo, non rientrando il significato da essa imposto tra le possibili varianti di senso della normativa previgente nella sua letterale formulazione, atteso
che la liquidazione a seguito di scioglimento della cooperativa, contemplata da detta normativa, è istituto
ben diverso dalla fusione menzionata invece dal richiamato art. 17.
La Fondosviluppo ha quindi proposto ricorso per
cassazione con un solo motivo, cui la Banca Popolare ha

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clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comun-

resistito con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato per tre motivi. La ricorrente
principale ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art.
335 c.p.c.
2. – Con l’unico motivo del ricorso principale,
denunciando violazione di norme di diritto, la Fondosviluppo sostiene che, diversamente da quanto ritenuto
dalla Corte d’appello, l’art. 17 1. n. 388 del 2000 ha
natura di norma interpretativa e quindi è retroattiva.
2.1. – La censura è fondata.
La tesi del carattere innovativo della norma in
questione, sostenuta dai giudici di appello, è stata
infatti smentita dalla Corte costituzionale, che con la
sentenza 19 maggio 2008, n. 170, sopraggiunta alle difese introduttive delle parti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3,
101, 102 e 104 Cost., della efficacia retroattiva
dell’art. 17 1. 388/2000, cit., del quale ha confermato
la natura interpretativa sul rilievo della obbiettiva
incertezza del dato normativo e della possibilità di
desumere dalle disposizioni interpretate, in base ai

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1. – I due ricorsi, proposti avverso la stessa

criteri ermeneutici legali, la variante di senso privilegiata in sede di interpretazione autentica.
2.2. – La controricorrente solleva, per il caso di
ritenuta retroattività della norma in esame, eccezioni

a) dell’art. 11, comma 5, 1. n. 59 del 1992, cit.,
configurando la devoluzione del patrimonio, da esso imposta, un sostanziale esproprio senza indennizzo e per
giunta in favore di privati, con violazione quindi
dell’art. 42 Cost.;
b) dell’art. 11, comma 5, cit., e dell’art. 17 n.
388 del 2000, cit., per violazione dell’art. 41 Cost.,
poiché la libertà di iniziativa economica privata non è
soltanto quella di esercitare o non esercitare
un’impresa o di esercitare questa o quella impresa,
bensì anche la libertà di esercitarla in forma, oltre
che individuale, di società cooperativa, lucrativa o di
banca popolare;
c) dell’art. 17, cit., per violazione degli artt.
3, 23 e 101, comma secondo, Cost., “per eccesso di potere legislativo, e per violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento”.
2.2.1. – Le eccezioni sub a) e b) sono manifestamente infondate perché non può configurarsi esproprio
allorché il presupposto da cui scaturisce il sacrificio

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di legittimità costituzionale:

economico previsto dalla legge sia un atto volontario
dell’interessato, quale la fusione societaria, e perché
la libertà di iniziativa economica privata si esercita
entro i limiti stabiliti dalla legge a tutela di altri

la cooperazione a carattere di mutualità (art. 45
Cost.).
L’eccezione sub c), illustrata dalle sole parole
riportate sopra testualmente, appare riferita al profilo della retroattività e dunque è superata dalla richiamata decisione della Corte costituzionale.

2.3. – Osserva ancora la controricorrente che la
previsione di devoluzione in favore dei fondi mutualistici, della quale si discute, non potrebbe comunque
riguardare le cooperative bancarie, essendo derogata
dalla disciplina speciale di settore. L’art. 36 d.lgs.
1 0 settembre 1993, n. 385 prevede infatti espressamente
la fusione tra banche di credito cooperativo e banche
di diversa natura da cui risultino banche popolari o
banche costituite in forma di società per azioni, subordinata all’autorizzazione della Banca d’Italia da
concedersi “nell’interesse dei creditori” e per “ragioni di stabilità”. Siffatte fusioni sono dunque incoraggiate dall’ordinamento in funzione della stabilità di
tali istituti di credito, finalità che rimarrebbe fru-

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beni costituzionalmente protetti quale, nella specie,

strata dalla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, che ovviamente scoraggerebbe le fusioni stesse.
2.3.1. – Neppure detta tesi può essere condivisa.

si discute può costituire fattore di freno dei processi
di fusione riguardanti le banche di credito cooperativo, questo argomento è però da solo insufficiente a
farne derivare una esenzione – priva di qualsiasi base
testuale – dalla devoluzione stessa. Peraltro la devoluzione, nei casi di cui al richiamato art. 36 d.lgs.
n. 385 del 1993, è ora espressamente prevista dall’art.
150 bis, comma 5, d.lgs. cit.: norma, questa, successiva ai fatti di causa – e dunque non applicabile ad essi
– ma che può fondatamente intendersi quale conferma
dell’assetto anche precedente della disciplina, considerata appunto la mancanza di precedenti disposizioni
normative contrarie o comunque diverse.
2.4. – La controricorrente solleva eccezione di
legittimità costituzionale anche con riferimento alla
eventualmente ritenuta applicabilità della devoluzione
alle fusioni riguardanti banche di credito cooperativo,
denunciando la violazione dell’art. 3 Cost. per essere
llistituto disciplinato in maniera identica per tutte
le società cooperative, senza distinguere in relazione

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Pur dovendosi ammettere che la devoluzione di cui

all’attività – creditizia o di altro genere – esercitata.
2.4.1. – Anche tale eccezione è manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legisla-

sentino tratti comuni (nella specie, la natura cooperativa delle società), oltre ad aspetti particolari (come
il tipo di attività esercitata), salvo il limite della
ragionevolezza, che però non viene neppure evocato dalla controricorrente.
3. – Accolto il ricorso principale, va esaminato
il ricorso incidentale condizionato.
3.1. – Con i primi due motivi di esso si lamenta
la mancanza di motivazione del rigetto delle eccezioni
di difetto di “legittimazione”, rispettivamente attiva
(primo motivo) e passiva (secondo motivo) riproposte
con l’appello della attuale ricorrente incidentale. La
quale negava, quanto alla “legittimazione attiva” che
la Fondosviluppo fosse titolare del credito, spettante
semmai alla Confederazione Cooperative Italiane, quale
titolare del fondo di cui la prima era semplice gestore, e faceva presente, quanto alla “legittimazione passiva”, che la Banca Popolare aveva corrisposto agli azionisti della cooperativa incorporata, sotto forma di
maggior valore delle rispettive azioni, il valore pa-

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tore uniformare la disciplina di fattispecie che pre-

trimoniale oggetto della pretesa devoluzione, onde verso detti soci, e non verso la Banca, andava indirizzata
la pretesa attorea. La Corte d’appello – si osserva col
ricorso incidentale – ha negato che tali eccezioni poad

causam e ha ritenuto che ponessero, invece, questioni
di titolarità del rapporto dal lato attivo e passivo;
dopo di che, però, si è limitata ad un apodittico rigetto delle eccezioni così qualificate, del quale non
ha dato alcuna motivazione.
3.2. – Con il terzo motivo, denunciando violazione
di norme di diritto e vizio di motivazione, si ripropone la tesi, respinta dalla Corte d’appello, secondo cui
la domanda della Fondosviluppo era preclusa dalla mancata opposizione alla fusione, che essa aveva l’onere
di proporre “in quanto la acquisita definitività della
delibera assembleare di fusione rende inevitabile
l’attribuzione delle azioni dell’incorporante, emesse a
servizio dell’incorporazione, ai soci dell’incorporata,
e non vi può essere più spazio per la rivendicazione da
parte di terzi di quegli stessi valori patrimoniali che
hanno costituito la base della determinazione del concambio”.
3.3. – La ricorrente principale eccepisce, nella
memoria, l’inammissibilità del ricorso incidentale con-

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nessero effettivamente un problema di legittimazione

dizionato non avendo esso ad oggetto questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito.
3.3.1. – L’eccezione è infondata. Le questioni
sollevate con il ricorso incidentale condizionato, so-

accoglimento avrebbe comportato il rigetto (invece pronunciato per un’altra ragione) della domanda proposta
nei confronti della attuale ricorrente incidentale, e
tanto basta a far sorgere l’interesse della medesima a
ricorrere, volta che la sua vittoria il grado di appello sia stata messa in discussione dal ricorso principale avversario, subordinatamente all’accoglimento di
quest’ultimo.
3.4. – Venendo al merito, i primi due motivi del
ricorso incidentale sono fondati, trovando la denunciata apoditticità della decisione conferma nella lettura
della sentenza impugnata, che effettivamente, come riferito dalla ricorrente incidentale, non indica per
nulla le ragioni della decisione di rigetto delle eccezioni di cui trattasi.
3.5. – Il terzo motivo è invece infondato.
La questione in effetti posta dalla ricorrente incidentale è una questione di puro diritto, sicché non
rileva la eventuale insufficienza o incongruità della
motivazione esibita dalla sentenza impugnata (art. 384,

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pra sintetizzate, sono indubbiamente tali che il loro

ult. comma, c.p.c.), su cui pure si sofferma la ricorrente incidentale.
La questione di diritto, come sintetizzata nel
quesito ai sensi dell’art. 366 bis, comma primo, c.p.c.

anteriore all’entrata in vigore della 1. 18 giugno
2009, n. 69, che ha abrogato detta disposizione) è “se
è vero che una volta che l’assemblea dei soci abbia approvato un progetto di fusione che si basi sul conferimento alla fusione stessa di una porzione del patrimonio sociale che un terzo asserisca dovergli essere preventivamente devoluta, il rimedio per il terzo è necessariamente rappresentato dall’impugnazione della delibera di fusione ai sensi e per gli effetti dell’art.
2503 c.c., nel termine di giorni sessanta ivi previsto”.
Essa è infondata perché l’opposizione ai sensi
dell’art. 2503 c.c. ha la funzione di impedire, ove accolta, il realizzarsi della fusione e, dunque, del presupposto del diritto alla devoluzione del patrimonio
della cooperativa in favore del fondo di cui all’art.
11, comma 5, l. n. 59 del 1992; il quale fondo, pertanto, non solo non avrebbe alcun interesse ad opporsi alla fusione stessa, ma non sarebbe neppure legittimato,

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(applicabile nella specie essendo la sentenza impugnata

essendo privo della qualità di creditore in difetto di
quel presupposto.
4. – La sentenza impugnata va quindi cassata con
rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si

ne del patrimonio residuo, di cui all’art. 11, comma 5,
1. n. 59 del 1992, come interpretato dall’art. 17 1. n.
388 del 2000, si applica anche alle fusioni riguardanti
banche di credito cooperativo realizzate in epoca anteriore all’entrata in vigore di quest’ultima norma. Il
giudice di rinvio, inoltre, provvederà motivatamente
sulle eccezioni della Banca Popolare meglio indicate
sopra al § 3.1 e regolerà, infine, anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso
principale, accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale e rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello dell’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
20 giugno 2013.

atterrà al seguente principio di diritto: la devoluzio-

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