Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25367 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17190-2010 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS) – Agente per la riscossione per le
province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta,
Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia – Direzione e
coordinamento di Equitalia SpA ed appartenente al Gruppo Equitalia,
in persona del Responsabile dell’Agente della Riscossione,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE’ CESTARI 34, presso lo
studio dell’avvocato VALENTINO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli
avvocati MOLFINI MAURIZIO, RODA’ TIZIANA, giusta procura ad litem in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A. (OMISSIS), COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 51665/2009 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del
29.4.09, depositata il 17/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 29.4.2009 e depositata il 17.6.2009 in materia di opposizione all’esecuzione.
Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto con il citato decreto legislativo.
Invero l’unico motivo di ricorso – denunciante violazione o falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. e art. 214 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – non si conclude, nè contiene il prescritto quesito di diritto richiesto dalla norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. a pena di inammissibilità.
Quanto poi, al profilo del vizio motivazionale, pur non essendo necessario in questo caso la proposizione di un quesito di diritto, difettano, sia il momento di sintesi, sia la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011