Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25367 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12635/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANO NATALIZI

ZIZZI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 671/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/05/2014, R.G.N. 2091/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto l’opposizione a cartella esattoriale, per sgravi contributivi indebitamente fruiti e differenziale contributivo pretesi dall’INPS, per il biennio 2004-2005, in favore dei lavoratori agricoli dipendenti dell’attuale intimata;

2. per la Corte territoriale era risultata correttamente adempiuta l’obbligazione contributiva, assumendo come base di calcolo le retribuzioni indicate nell’accordo di riallineamento, previsto e disciplinato nell’art. 19 del contratto provinciale di lavoro del 20 settembre 2004, cui aveva aderito anche l’attuale intimato, e le parti sociali, con il predetto contratto provinciale, avevano legittimamente fruito, per una sola volta, della possibilità di variazione del programma di riallineamento contributivo precedentemente previsto;

3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, M.P., ulteriormente illustrato con memoria;

4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. preliminarmente va ritenuta infondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, e dunque di giudicato, relativamente alla statuizione sull’opposizione alla cartella esattoriale;

6. la controricorrente assume che, proposti originariamente due giudizi, di opposizione a verbale di accertamento (con ricorso del 16 settembre 2008) e di opposizione a cartella (con ricorso del 23 aprile 2010), il provvedimento di riunione avrebbe lasciato immutate natura e autonomia delle domande svolte sicchè l’impugnazione di legittimità, per la decisione relativa alla cartella esattoriale, in applicazione della L. n. 69, art. 46, comma 17, avrebbe dovuto rispettare, ratione temporis, il termine semestrale previsto dal novellato art. 327 c.p.c.;

7. la tesi non può essere condivisa e i precedenti indicati dal controricorrente, Cass., Sez. U. n. 26482 del 2007 e successive conformi attengono a giudizi distinti, tra le stesse parti, e dunque ad un giudicato esterno mentre nella specie l’impugnazione dell’unica sentenza non è assoggettabile a termini diversi per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza;

8. il ricorso per cassazione è da considerarsi tempestivamente proposto, in ragione della norma processuale ratione temporis applicabile al primo dei ricorsi proposti in primo grado;

9. con il motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 5, convertito dalla L. n. 608 del 1996, con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, sottoscritto il 20 settembre 2004, nonchè dell’art. 2697 c.c. e assume la illegittimità/nullità del programma di adeguamento salariale previsto dal CPL, perchè il citato art. 5 avrebbe ammesso una sola variazione dei programmi di riallineamento, compresi quelli già stipulati e che non vi era alcuna motivazione della Corte sul requisito degli “intervenuti rilevanti eventi non prevedibili che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo provinciale” (D.L. n. 510 cit., art. 5);

10. il ricorso è da accogliere;

11. questa Corte, in fattispecie analoghe, ha confermato decisioni della Corte di merito che hanno ritenuto l’accordo di riallineamento, di cui all’art. 19 del contratto provinciale di lavoro 20 settembre 2004, integrare una seconda modifica dell’originario accordo, non consentita ai sensi del D.L. n. 510 del 1996, art. 5 (v., da ultimo, Cass. nn. 6868 e 3798 del 2019);

12. alla stregua del dettato normativo – che ammette una sola variazione ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali – la tesi difensiva datoriale poggia sulla natura della clausola di cui all’art. 19 CPL del 2004, nel senso di non costituire nuovo accordo ma di essere una mera estensione dell’accordo di gradualità salariale già previsto dal contratto provinciale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2003, oggetto di sospensione applicativa nel marzo del 2002;

13. questa Corte di legittimità, con i richiamati precedenti ed altri successivi conformi, ha ritenuto che ogni variazione, di qualunque contenuto, potesse intervenire non più di una volta;

14. tali osservazioni sono sufficienti a supportare la conclusione di accoglimento del ricorso poichè, indipendentemente dalla tempestività dell’accordo o dall’identità delle parti sociali, la successione di più accordi di riallineamento e l’intervenuta sospensione e rimodulazione dell’accordo 18.12.2000, avvenuta già con l’accordo del 12.3.2002, determinava la contrarietà alla norma imperativa di cui al D.L. n. 510 del 1996, invocata dall’ente previdenziale;

15. la sentenza va pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto sin qui detto e alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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