Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25366 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10610-2011 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

DE’ BURRO’ 165, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PELAGGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/04/2010, R.G.N. 1067/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rilevata la competenza territoriale del foro adito, accoglieva la domanda proposta da C.G., nei confronti della Autostrade per l’Italia S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di somministrazione intercorso con la predetta società quale utilizzatrice delle sue prestazioni e conseguente accertamento dell’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 1/7/2004, e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino al ripristino del rapporto;

avverso questa sentenza la società interpone ricorso in cassazione sulla base di otto censure successivamente illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.. resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dalla parte resistente d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.;

infatti ratione temporis è applicabile la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) che ha abrogato il precitato art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 18 giugno 2009, n. 9, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato, come nella specie (in data 15/4/2010), successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 69 del 2009 (ex plurimis, vedi Cass. 24/3/2010 n. 7119);

2. con il primo motivo di ricorso la società, prospettando vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito, nel rigettare l’eccezione d’incompetenza territoriale, non ha tenuto conto della deduzione secondo la quale, trattandosi di somministrazione, rilevava solo il luogo della sede legale o quello in cui la prestazione era stata svolta;

3. il motivo è infondato; nella specie, innanzitutto, non si verte in tema di questio facti ex art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 quanto piuttosto di questio iuris denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 3; inoltre, trattandosi di azione diretta a far valere la nullità del contratto a termine stipulato con la società utilizzatrice in ragione di una somministrazione di lavoro avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) – in virtù del quale (art. 27) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo – rileva, ai fini di cui trattasi, anche il forum contractus in relazione all’impresa utilizzatrice;

4. i motivi dal secondo al quarto, congiuntamente esaminabili perchè censurano sotto vari profili la sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto lo scioglimento del contratto per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 c.c., non possono trovare accoglimento in quanto la Corte territoriale si è uniformata al principio dell’inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze ritenute significative di una chiara e comune volontà delle parti contraenti, a porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (tra le altre: Cass. 28/1/2014 n. 1780; Cass. 1/7/2015 n.13535), trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. SS.UU. 27/10/2016 n.21691, in motivazione, punto 57; Cass. 13/2/2015 n. 2906) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono – come nella specie – vizi logici o errori di diritto (Cass. 4/8/2011 n. 16932);

5. il quinto motivo, allegando violazione dell’art. 2697 c.c., prospetta che la Corte del merito non ha erroneamente tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva che consentivano il ricorso al contratto a termine per sopperire alle maggiori esigenze dell’esazione pedaggi connesse con l’espansione del traffico nel periodo maggio-ottobre, alla stregua del rinvio disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 3);

6. con la sesta critica la società ricorrente, deducendo vizio di motivazione, lamenta il malgoverno del materiale istruttorio acquisito, per non avere la Corte di merito rettamente valutato i tabulati prodotti relativi all’incremento di traffico posto a base del ricorso alla somministrazione;

7. i motivi possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, in quanto attingono la fondamentale ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata, secondo cui la società non ha fornito in giudizio adeguata prova della ricorrenza delle condizioni che giustificavano l’apposizione della causale al contratto per il ricorso al lavoro interinale in ragione dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;

essi non possono trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie analoghe (vedi in motivazione, Cass. 9/9/2015 n. 17836, conf. Cass. 26/7/2016 n. 15447) e che vanno qui ribadite;

infatti la prova della effettività della causale posta a base dell’impiego del lavoratore temporaneo non poteva che ricadere sull’utilizzatrice che aveva inteso avvalersene, trattandosi di un elemento imprescindibile ai fini della verifica della legittimità del contratto;

l’accertamento in fatto della ricorrenza delle condizioni che giustificavano il ricorso al lavoro in somministrazione, attraverso la valutazione e l’apprezzamento del complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio, appartiene alla competenza esclusiva del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità laddove non emerga – come nella specie non emerge – un vizio motivazionale concernente un fatto decisivo che se fosse stato diversamente valutato avrebbe condotto, con grado di certezza e non di mera probabilità, ad un opposto esito della lite;

8. con la settima censura la società, assumendo violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 contesta che in caso di somministrazione irregolare possa costituirsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell’utilizzatore;

9. la censura non è fondata; la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; per scelta legislativa i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia somministrante ed impresa utilizzatrice si riverberano sul contratto di lavoro; l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, quindi la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato e l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, fruitore della prestazione (ex aliis, vedi Cass. 1/8/2014 n. 17540);

10. invece deve essere accolto l’ultimo motivo di ricorso con cui si invoca la L. n. 183 del 2010, art. 32 quale ius superveniens applicabile a tutti i giudizi pendenti all’entrata in vigore della legge (v. fra le altre in motivazione, Cass.12/8/2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati) anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di lavoro temporaneo con conversione in rapporto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione (per tutte v. Cass. 23/4/2015 n. 8286, Cass. 26/4/2017 n.10317);

le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza in data 27/10/2016 n. 21691, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

11. pertanto, respinto ogni altro motivo di ricorso, va accolto l’ultimo nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello designata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. 10/7/2015 n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. 17/2/2016 n.3062), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

la Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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