Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25366 del 12/11/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 25366 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 17577-2011 proposto da:
ROMANO DOMENICO RMNDNC45A08H558N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, pre8R0 lo
studio degli avvocùd BURLARE CLAUDIO e ALESSANDRO
COGLIATI DEZZA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
Data pubblicazione: 12/11/2013
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
–
controficorrente
avverso la sentenza n. 322/14/2010 della Commissione Tributaria
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Dezza Cogliati che insiste
per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la cessata materia del
contendere, tranne per l’Invim per il quale conclude per
l’accoglimento.
Ric. 2011 n. 17577 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-
Regionale di ROMA del 18.5.2010, depositata il 26/05/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: imposta registro
Reg. Gen. 17577/2011
RICORRENTE: Domenico Romano
INTIMATO: Agenzia delle Entrate
Il sig. Domenico Romano ricorre per cassazione avverso la sentenza 322/14/10 del 26 maggio
2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio
affermando la legittimità di avviso di accertamento relativo ad un immobile sito in Roma e venduto
dal sig. Romano.
L’Agenzia si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto in quanto il giudice di secondo grado non ha neppur preso in
considerazione le documentate tesi del contribuente (riproposte in sede di ricorso in
cassazione) secondo cui l’immobile oggetto del trasferimento si sarebbe trovato in un grave
stato di degrado, tale da ridurne notevolmente il valore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche in ordine alle spese
del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 10 ottobre 2013
Il pre dente e relatore
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