Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25365 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28862-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/11/2010 R.G.N. 1388/2007.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 1011/2010, depositata il 24 novembre 2010, la Corte di Milano confermato la sentenza di primo grado, con cui Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai primo (in 11 giugno 2002) ai tre contratti intercorsi fra C.S. e la S.p.A. Poste Italiane, peraltro riconoscendo la natura a tempo indeterminato del rapporto solo da una data (3 maggio 2004) SULLCSSIVO allo scadere del terzo di essi, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione ai personale addetto al servizio recapito, presso la Filiale di (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

– che la Corte di appello ha osservato preliminarmente come sul punto non fosse stato proposto appello incidentale da parte del lavoratore, sicchè era da considerarsi irrilevante la questione della legittimità o meno del termine apposto al primo contratto;

– che la Corte ha, quindi, osservato, quanto al terzo contratto, come la relativa causale fosse sufficientemente specifica, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, comma 2, e come, tuttavia, non vi fosse prova del collegamento causale fra essa e il rapporto dedotto in giudizio, in particolare risultando inidonei a tal fine, in difetto di allegazioni specifiche, i modelli 70/P prodotti dalla società;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con quattro motivi, illustrati da memoria, e con subordinata richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– che il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

OSSERVATO

che il primo motivo, con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche in relazione all’art. 12 Preleggi e all’art. 1362 c.c. e ss. e art. 1097 c.c., è inammissibile per difetto di riferibilità alla decisione impugnata;

– che, infatti, diversamente da quanto prospettato con il motivo in esame (che estrapola alcune parti del complessivo corredo motivazionale, ignorandone altre), la Corte di merito ha ritenuto che le esigenze di specificità poste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, comma 1, comma 2 fossero state, nel caso di specie, “soddisfatte” attraverso plurimi elementi desumibili dal contratto di lavoro, in tal modo consentendo, secondo le finalità della norma, il “controllo della cristallizzazione e della conformità al vero della causale di assunzione” (cfr. sentenza, p. 4);

– che risulta egualmente inammissibile il secondo motivo, con il quale, anche sub specie di violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., viene dedotto il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse dimostrato la sussistenza delle esigenze sostitutive poste a fondamento dell’assunzione;

– che, infatti, il motivo in esame si risolve in una mera ricapitolazione del materiale di prova offerto alla cognizione del giudice di merito, non accompagnata – al di là di una sommaria censura di erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali – a una critica puntuale e specifica delle ragioni che hanno determinato la Corte alle proprie conclusioni e, in particolare, a una critica dei rilievi di carente allegazione dei fatti e di inidoneità dei prodotti registri mod. 70/P (cfr. ancora sentenza impugnata, p. 4, par. 4);

– che, d’altra parte, è consolidato il principio di diritto, per il quale, nel vigore dell’art. 360, n. 5 anteriormente alla riforma del 2012, “il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 27197/2011);

– che il terzo e il quarto motivo, con i quali viene dedotta la violazione di varie norme del Codice civile (artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2697, 2094, 2099) ed omessa motivazione, con riguardo alla decorrenza del diritto alle retribuzioni dalla data di costituzione in mora anzichè di effettiva ripresa del servizio, e che possono essere trattati congiuntamente in quanto fra loro connessi, rimangono assorbiti nella richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in tema di indennità spettante al lavoratore in caso di conversione del contratto a termine;

– che in proposito deve richiamarsi la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto, pertanto, che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Milano n. 1011/2010 deve essere cassata in relazione all’applicazione dello ius superveniens e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 di tale legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32; cassa in tali termini la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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