Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25365 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9868-2011 proposto da:

M.C. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSIO OLDRINI, ANNA FISCO

OLDRINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/08/2010 R.G.N. 1688/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 763/2010, depositata il 26.8.2010, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da M.C. contro la sentenza del Tribunale di Varese che aveva accertato il suo diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre 2006 anzichè dal giugno 2006 data della domanda amministrativa. A sostegno della decisione il giudice d’Appello affermava che la valutazione del primo giudice, il quale aveva recepito il giudizio del ctu, fosse da confermare ancorchè risultasse che il 9.6.2006, dopo la dismissione dalla Casa di cura, la M. fosse in grado deambulare per tratti medi con l’ausilio di wolker con supervisore. Avverso detta sentenza M.C. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a due motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, nel testo modificato dall’art.1. della legge n. 508/1988 e succ. mod. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la Corte non ha accolto la domanda intesa al riconoscimento delle condizioni sanitarie per poter usufruire dell’indennità di accompagnamento anche nel periodo compreso tra giugno e novembre 2006, nonostante avesse riconosciuto che nello stesso periodo ella fosse in grado deambulare solo per tratti medi, con l’ausilio di wolker con supervisore; situazione in cui, al contrario di quanto affermato dalla Corte la legge garantisce il riconoscimento della prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento.

2. Col secondo motivo si denuncia la contraddittoria ed insufficiente motivazione in quanto la Corte ha disconosciuto la prestazione pur affermando che la ricorrente fosse in grado di deambulare per tratti medi con l’ausilio di wolker con supervisore.

3. Il ricorso è fondato. Come più volte riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 15882 /2015, n. 88/2005; n. 13362/2003) le condizioni sanitarie, presupposto dell’indennità di accompagnamento, previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, consistono alternativamente – oltre all’invalidità totale – nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.

4. L’insussistenza di una situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto, non è stata adeguatamente valutata dalla Corte e non sufficientemente motivata la sua esclusione avuto riguardo alla circostanza che la stessa Corte ha affermato che la ricorrente fosse in grado di deambulare solo per tratti medi e con l’ausilio di wolker con supervisore. La Corte territoriale sembra in tal modo evidenziare, non tanto una mera difficoltà, ma una vera e propria impossibilità alla deambulazione autonoma.

5. Si consideri inoltre che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3228/1999) la stessa deambulazione difficoltosa e limitata nel tempo e nello spazio potrebbe giustificare, in ragione dell’incombente e concreta possibilità di caduta, il permanente aiuto di un accompagnatore.

6. La censure proposte vanno quindi accolte e la sentenza impugnata deve essere cassata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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