Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25365 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25365 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.09.10.2013
Oggetto: IRPEF
Banco Napoli
Erogazione
tassazione.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PACE VINCENZO residente a Napoli,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.337/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 21.05.2010, depositata il 28 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 12/11/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23081/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.337/40/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione
Staccata di Latina n. 40 il 21.05.2010 e DEPOSITATA il
28 giugno 2010, con cui detta Commissione ha respinto
l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di
primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso
e la domanda, proposta in via subordinata per
l’applicazione dell’aliquota del 12,50%, di rimborso
della ritenuta di acconto, operata dal datore di lavoro
Banco di Napoli SPA, sulla somma erogata al
contribuente nel 2005, unitamente al TFR. L’Agenzia
Entrate ha affidato il ricorso a due mezzi.
2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3 – La CTR,

ha rigettato l’appello

in vero,

dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla
stregua degli atti di causa, che la domanda di rimborso
era a ritenersi fondata e che l’erogazione in questione
andava sottoposta a tassazione del 12,50%,

con

riferimento all’ art. 45 comma 4 ° del TUIR, in quanto
corrisposta in dipendenza di capitalizzazione di una
2

E’ chiesta la cassazione della sentenza

prestazione previdenziale.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto del principio
secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione di

il personale di un istituto bancario (nella specie, il
Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un
accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto
inerente al trattamento pensionistico integrativo

in

godimento (cosiddetto “zainetto” ), costituisce, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986,
reddito

della

stessa

categoria

della

“pensione

integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va,
quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui
sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta e

v

costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza
che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art.
48 del d.P.R. n. 917 del 1986 ( nel testo vigente fino
al

31

dicembre

gli

2003),

unici

contributi

previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a
formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
3

capitale che un fondo di previdenza complementare per

a

disposizioni

di

legge”

(Cass.

n.11156/2010,

n.11159/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
di tale principio.

trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
4

6 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
ente

Il Pr

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA