Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25364 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 18/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29958/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9401/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2010, R.G.N. 7136/2006.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 13.12.2010 la Corte di Appello di Roma, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da T.S. ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’ha condannata al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate e non erogate dalla cessazione del rapporto al ripristino.

Che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sette motivi, al quale ha opposto difese la T. con controricorso ed ha depositato anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c.e segg., artt. 1325 c.c. e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione della ricorrenza delle specifiche ragioni tecniche organizzative individuate dal rinvio puntuale del contratto a termine stipulato agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002. Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo di ricorrenza delle specifiche ragioni tecniche organizzative giustificanti il contratto a termine stipulato nell’effettivo processo di riorganizzazione e riposizionamento delle risorse sul territorio, documentato dagli accordi sindacali suindicati. Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla mancata ammissione del capitolo di prova dedotto sub 11), decisivo ai fini dell’integrazione probatoria della ricorrenza delle ragioni tecniche ed organizzative giustificanti la stipulazione del contratto a termine.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea attribuzione dell’onere probatorio della ricorrenza delle ragioni tecniche e organizzative (peraltro documentata in base ai suindicati accordi sindacali), alla società datrice (cui invece spettante solo in caso di proroga e non di prima istituzione del contratto), anzichè della loro insussistenza alla lavoratrice. Con il quinto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 12 disp. gen., art. 1419 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto che l’illegittimità del termine comporterebbe la nullità parziale del contratto e la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, invece che la caducazione dell’intero contratto. Con il sesto motivo, poi, ci si duole dell’omessa ed insufficiente motivazione in relazione alla errata condanna della società, da parte del Tribunale, al pagamento delle somme ex art. 55 bis all. 2B del c.c.n.l. 11.1.2001 che spettavano solo al personale assunto a tempo indeterminato o di formazione lavoro in servizio alla data di sottoscrizione del contratto collettivo. Con l’ultimo motivo, infine, si duole della mancata applicazione della disciplina sopravvenuta contenuta nella L. 4 novembre 2010, n. 183, relativamente alle conseguenze risarcitorie della illegittimità del termine.

Che i primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che anche recentemente ha confermato che ove la Corte territoriale, in esito ad un esame argomentato e critico del contenuto degli accordi sindacali richiamati nel contratto individuale abbia operato un accertamento in fatto, sorretto da una motivazione congrua e corretta, in ordine alla non ricorrenza in concreto della specificità delle ragioni indicate D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 e ciò neppure per relationem agli accordi richiamati, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 31/03/2017 n. 8459 ed ivi ampi richiami di giurisprudenza). Quanto alla denunciata erronea distribuzione dell’onere probatorio va rilevato che la Corte d’appello che con motivazione congrua e adeguata ha escluso la sussistenza delle ragioni “genericamente” indicate ed il mezzo istruttorio dedotto da Poste Italiane ha poi correttamente attribuito al datore di lavoro l’onere probatorio delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in quanto regime derogatorio alla forma comune del rapporto di lavoro, che è a tempo indeterminato (cfr. oltre alla già citata Cass. n. 8459 del 2017 anche Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 21 maggio 2008, n. 12985). Per tale ragione, esso costituisce a fortiori onere datoriale rispetto a quello, esplicitamente normato (art. 4, comma 2 D.Lgs. cit.), dell’ipotesi di proroga del termine (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1058).

Che del pari è infondato il quinto motivo atteso che è costante l’indirizzo secondo cui alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, att. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999170/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. tra le tante Cass. 21/05/ 2008, n. 12985, Cass. 12/07/2012, n. 11785 e recentemente Cass. sez. 6 28/04/2016 n. 8457).

Che il sesto motivo deve essere invece dichiarato inammissibile poichè la ricorrente non solo denuncia equivocamente come vizio di motivazione l’omesso esame di un motivo di appello ma neppure produce il contratto collettivo sotteso. La censura per come formulata è, tuttavia, inammissibile atteso che l’omesso esame della questione in appello è dedotto come vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione. L’omessa pronuncia su un motivo di appello, risolvendosi in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integra invece un difetto di attività del giudice, che deve essere fatto valere per cassazione non con denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto tali censure presuppongono che il giudice del merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo non corretto, ma con la deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente di chiedere di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito. La mancata deduzione del vizio in tali termini, evidenzia il difetto di identificazione dell’errore del giudice del merito e impedisce il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rendendo inammissibile il motivo (Cass. 27.1.06 n. 1755, 7.7.04 n. 12475 e 6.11.99 n. 12366).

Che è fondato, invece, il settimo motivo di ricorso in quanto secondo il consolidato orientamento di questa Corte al giudizio di legittimità trova applicazione lo ius superveniens dettato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, con il quale è introdotto “un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente” ed “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, mentre a partire da tale sentenza il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva (cfr. Corte Costituzionale n. 303 del 2011). Con la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 (in G.U. n. 153 del 37-2012), si è poi chiarito che “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (per una applicazione degli indicati principi ed una completa ricostruzione del quadro normativo cfr. Cass. 17/03/2016 n. 5298).

Che pertanto, rigettati i primi cinque motivi di ricorso e dichiarato inammissibile il sesto, va accolto il settimo e la sentenza, cassata in relazione al motivo accolto, deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che quantificherà l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015) con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. per tutte Cass. 3062 del 2016) e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Rigettati i motivi dal primo al quinto dichiara inammissibile il sesto.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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