Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25364 del 20/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 20/09/2021), n.25364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26567/2020
sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 161/19 del
5/10/20, nel procedimento vertente tra:
COPLAST SPA e (OMISSIS) SRL;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LA MORGESE.
Fatto
RILEVATO
che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cassino, dinanzi al quale è stata proposta istanza di fallimento della società (OMISSIS) srl (e/o di società occulta costituita tra quest’ultima e la G.N.A. GROUP srl), con estensione ai soci C.F. e C.P., ha rilevato che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS), la quale tuttavia, dopo un trasferimento temporaneo di sede in Nocera Inferiore, non aveva mai svolto attività significative in detta località, avendo sempre esercitato l’attività di lavorazione e vendita all’ingrosso di materie plastiche nel territorio di Cassino e, poiché la competenza a dichiarare e gestire la procedura liquidatoria si radicava presso il Tribunale di Cassino, sollevava il conflitto di competenza, ex artt. 45 e 47 c.p.c.;
che la comunicazione della predetta ordinanza non risulta andata a buon fine rispetto alla (OMISSIS) (vd. attestazione telematica);
che C.F. ha depositato memoria;
che, come rilevato dal Procuratore Generale, non può escludersi il diritto della società, nei confronti della quale è stata richiesta la declaratoria di fallimento, di depositare difese ex art. 47 c.p.c., comma 5;
che la questione della non integrità del contraddittorio è soggetta a rilievo d’ufficio, valendo la deduzione difensiva del resistente C. come sollecitazione di un potere ufficioso;
che, di conseguenza, è necessario regolarizzare il contraddittorio attraverso la sua integrazione nei confronti della (OMISSIS), risultando preclusa la disamina delle questioni dedotte dal C..
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) srl, a cura della cancelleria del Tribunale di Cassino, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021