Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25364 del 12/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25364 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud. 09.10.2013
Oggetto : IRPEF
Banco Napoli.
Erogazione tassazione.

ORDINANZ. A
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
GARDIN ELSA LUISA residente a Nerviano,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.78/44/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n.

44,

in data

14.06.2010, depositata il 22 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 12/11/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22999/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.78/44/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 44 il 14.06.2010 e DEPOSITATA il 22 giugno 2010, con
cui detta Commissione ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo
grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso e la
domanda di rimborso della ritenuta di acconto, operata
dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma
erogata alla contribuente nel 2006, unitamente al TFR.
2 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3 – La CTR,

in vero,

ha rigettato l’appello

dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla
stregua degli atti di causa, che la domanda della
contribuente andava accolto e riconosciuto “il diritto
al rimborso della differenza tra l’imposta pagata e
quella calcolata con l’aliquota del 12,50%, ai sensi
dell’ art.45 comma 4 del TUIR”.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto, anzitutto, del
principio secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione
2

E’ chiesta la cassazione della sentenza

di capitale che un fondo di previdenza complementare
per il personale di un istituto bancario (nella specie,
il Fondo di Previdenza complementare per il Personale
del Bancodi Napoli)effettui, forfettariamente a

forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni
rapporto inerente al trattamento pensionistico
integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto” ),
costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa

categoria

della “pensione integrativa” cui il dipendente ha
rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo
regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta
forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare
l’imposta e’ costituita dall’intera somma versata dal
fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i
contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a)
dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo
vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi
previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a
formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
a

disposizioni

di

legge”

(Cass.

n.11156/2010,

n.11159/2010) e senza che osti all’applicazione del
citato regime la circostanza che l’erogazione venga
effettuata da soggetto terzo, anziché dal datore di
3

saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in

lavoro (Cass. n.18056/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
di tale principio.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la

definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per
manifesta fondatezza.
F.to Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
4

trattazione del ricorso in camera di consiglio e la

rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
ente

Il P

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