Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25364 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 655/2015 R.G. proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Luigi Parenti, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3488/21/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 26 maggio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G., esercente la attività di “bar caffè”, impugnò l’avviso di accertamento con cui la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma (OMISSIS), a seguito di contraddittorio, aveva rettificato il reddito di impresa per l’anno 2005, ai fini IRES, IRAP ed IVA, mediante applicazione dello studio di settore specifico per quella attività, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, previa riduzione, peraltro, dei maggiori ricavi da Euro 67.258,00 ad Euro 38.360 avendo l’Ufficio riconosciuto gli errori compiuti dal contribuente nella compilazione di quadri contabili ed extra contabili.

Con il ricorso il contribuente dedusse, per quanto ancora interessa, la illegittimità della pretesa fiscale e la inapplicabilità dei ricavi derivanti dallo studio di settore nello specifico caso, a causa della età avanzata e dei problemi di salute del titolare che si avvaleva del lavoro delle figlie e delle relative famiglie, il che giustificava il sovradimensionamento del personale e della particolare tipologia di clientela, costituita soprattutto da cittadini extracomunitari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 354/4/2012, integralmente trascritta ed allegata al controricorso, ritenne corretto l’accertamento poichè non si era limitato ad applicare lo studio di settore di specifico riferimento, bensì aveva evidenziato altri elementi indiziari di una certa rilevanza, quali la mancata indicazione concreta di attività concorrenziali nella stessa zona, l’irrisorio ricavo medio annuo dell’azienda nell’arco di ben sei anni e l’elevato importo della cessione dell’azienda nel 2008 che esprimeva notevole redditività ed aveva inoltre motivato la valenza di tali elementi a fronte delle contestazioni del contribuente. Rilevò peraltro che, nel corso della udienza di discussione della causa in primo grado, l’Ufficio aveva proposto alla controparte di addivenire ad una sorta di conciliazione giudiziale mentre il contribuente aveva controproposto una diminuzione dei ricavi del 20%, percentuale che l’Ufficio non aveva contestato, per cui la Commissione Tributaria Provinciale ritenne congruo ridurre i maggiori ricavi del 20% ed in tali limiti accolse il ricorso iniziale del contribuente.

Presentavano appello principale il contribuente e appello incidentale l’Ufficio per quanto di rispettiva soccombenza. In particolare il contribuente, riproponendo le questioni già prospettate in primo grado, ribadì la incoerenza del comportamento dell’Ufficio che, per l’anno 2004, aveva operato una doppia riduzione del reddito di impresa rispetto allo studio di settore in relazione al peso che le spese per il lavoro dipendente avevano avuto sul contenimento del risultato di esercizio, mentre aveva operato in modo diverso per i due anni successivi, valutando la reddittività solo in relazione al valore di cessione. L’Ufficio sostenne, a sua volta, che la riduzione dell’importo accertato non poteva avvenire in misura arbitraria, in assenza di qualsiasi motivazione.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3488/21/2014, depositata in data 26.5.2014, rigettò l’appello principale del contribuente ritenendo che il gravame si fosse limitato a riproporre i motivi già esposti con il ricorso iniziale in assenza di una specifica critica alle motivazioni della sentenza di primo grado ed in particolare ai rilievi su cui i primi giudici avevano fondato la correttezza dell’accertamento, quali la mancata indicazione degli esercizi commerciali concorrenziali ed il notevole importo del corrispettivo della cessione della attività, che non erano stati sufficientemente contrastati dal contribuente. Accolse invece l’appello incidentale della Agenzia delle Entrate e compensò fra le parti le spese del giudizio, poichè la mera mancata contestazione esplicita, da parte dell’Ufficio, nel corso della discussione della causa, della proposta, da parte del contribuente, di riduzione del 20% del maggiore reddito imponibile non poteva integrare una conciliazione, costituendo invece una riduzione arbitraria del reddito accertato.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione il contribuente con atto notificato in data 23 dicembre 2014, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Con successiva memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il contribuente ha rilevato la inammissibilità del controricorso per assenza di procura da parte della Agenzia delle Entrate a favore dell’Avvocatura dello Stato che doveva essere rilasciata di volta in volta, non potendo essere sostituita dalla Convenzione esistente tra la Agenzia delle Entrate e la Avvocatura dello Stato ed ha comunque resistito alle difese proposte dalla Avvocatura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che il controricorso è ammissibile poichè è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, quello per cui in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi”, (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (v, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14785 del 05/07/2011 Rv. 618588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016 Rv. 641646 – 01). La sentenza n. 8071 del 2010, citata nella memoria difensiva del ricorrente, non contraddice il suddetto principio, poichè, al contrario di quanto sostenuto da quest’ultimo, si limita a ribadire che, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art. 72, l’Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, dev’essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti, anche se non è necessaria una specifica procura.

2. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo la sentenza impugnata ritenuto necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame dovessero essere esposte con sufficiente grado di specificità da correlare alla motivazione della sentenza impugnata, benchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, individui i caratteri essenziali dell’atto di appello senza circoscriverli a limitazioni così stringenti come ritenuto dai giudici di appello, assolvendo all’onere di specificità dei motivi di impugnazione anche la sola riproposizione delle stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, in combinato disposto con l’art. 53 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per illegittima inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè, a fronte della censura di appello che aveva evidenziato come l’accertamento fosse fondato solo sullo scostamento dei ricavi rispetto allo studio di settore, la sentenza impugnata si era limitata a confutare le difese offerte dal contribuente a fronte degli argomenti portati dai primi giudici, trascurando che, però, mancavano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a corroborare l’accertamento, il quale non poteva essere basato solo sullo scostamento rispetto agli studi di settore e che per l’anno di imposta 2004 era stata operata dall’Ufficio una riduzione del 40% rifiutata invece per gli anni successivi. Inoltre la Agenzia delle Entrate non aveva mai dedotto l’esistenza di gravi incongruenze nella tenuta delle scritture contabili, per cui spettava all’Ufficio dimostrare che lo scostamento rispetto agli studi di settore testimoniava una grave incongruenza espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, mentre questa non era stata provata, con violazione della regola dell’onere della prova.

3. Con il terzo motivo si duole, quanto alla pronuncia di accoglimento dell’appello incidentale, di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata violato il principio di non contestazione per cui un fatto addotto dalla parte e non contestato costituisce un fatto pacifico e non necessita di prova, il che imponeva che la riduzione del reddito del 20% disposta dal giudice di primo grado fosse ormai fatto acquisito, non avendo l’Ufficio contestato quella riduzione, come confermato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 17/2010 (par. 2.11) che imponeva agli Uffici finanziari di contestare punto per punto nei propri scritti difensivi i fatti enunciati nel ricorso, evitando formule generiche, non rilevando in proposito la circostanza che la mancata contestazione fosse avvenuta in udienza.

4. Il ricorso è infondato.

4. Quanto al primo motivo, occorre premettere che la sentenza impugnata ha sottolineato la genericità delle contestazioni contenute nell’appello, non già per farne valere la inammissibilità, bensì la infondatezza nel merito, tanto è vero che l’appello del contribuente è stato ritenuto ammissibile ed è stato respinto nel merito, anche se la sentenza di appello ha pure, incidentalmente, posto in luce che in appello è necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata; per cui il richiamo alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non è pertinente, non essendo stata applicata nel caso in esame tale disposizione regolatrice della inammissibilità della impugnazione per mancata specificità dei motivi.

4.1. Il motivo è quindi inammissibile, essendo stata censurata un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v, per tutte, Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 – 01).

5. Incongrua è pure la pretesa violazione di legge indicata nella intitolazione del secondo motivo di ricorso, con riguardo alla violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, in combinato disposto con l’art. 53 Cost., nonchè alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè tale motivo di ricorso non indica poi in che cosa tale violazione di legge, da parte della sentenza impugnata, sarebbe consistita, mentre si limita a sostenere che i giudici di appello avrebbero ritenuto corretto l’accertamento fondato solo sulla scostamento rispetto allo studio di settore ed in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza peraltro dare conto della motivazione della sentenza di appello la quale non ha affatto sostenuto quanto assume il ricorrente, bensì, al contrario, che l’Ufficio non si era limitato a richiamare lo studio di settore, avendo valorizzato anche altri elementi di importante rilievo che giustificavano il recupero a tassazione di ricavi, quali, in particolare, il notevole importo del corrispettivo di cessione della attività che dimostrava trattarsi di una attività lucrativa, a fronte dei quali le argomentazioni contrarie dedotte dal contribuente apparivano ingiustificate ed inconcludenti. Ha poi trascurato pure che si era in presenza di una sentenza confermativa di quella di primo grado con riguardo alla correttezza del metodo di accertamento operato dall’Ufficio, con la cui motivazione andava a saldarsi quella di appello, laddove era stata posta altresì in luce la antieconomicità della attività, con dichiarazioni in perdita per diversi anni, circostanza che corroborava la correttezza della applicazione dello specifico studio di settore, in assenza di qualsiasi elemento che potesse giustificare un andamento tanto anomalo, non avendo il ricorrente indicato neppure i pretesi esercizi concorrenziali che aveva genericamente adombrato nel ricorso per giustificare i mancati guadagni.

5.1. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre, viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, fra l’altro sottratta al sindacato di legittimità e la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 – 03); il che dimostra la infondatezza del motivo nel caso specifico poichè il ricorrente ha preso in esame esclusivamente la valutazione della fattispecie concreta da parte del giudice di appello, invocando un diverso scrutinio delle risultanze processuali attraverso un riesame dei dati fattuali che non è consentito nel giudizio di legittimità.

5.2. Sul punto il ricorrente sostiene altresì che la Agenzia delle Entrate non avrebbe mai dedotto l’esistenza di gravi incongruenze nella tenuta delle scritture contabili, per cui sarebbe spettato all’Ufficio dimostrare che lo scostamento rispetto agli studi di settore testimoniava una grave incongruenza espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993, però anche in tal caso il ricorrente non si carico della giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui la pretesa perdita nell’anno in considerazione e la gestione antieconomica per ben sei anni, anche alla luce del rilievo che solo due anni dopo la azienda era stata ceduta per un prezzo che la dimostrava in piena floridità, consentivano la applicazione degli studi di settore, pur in presenza di contabilità formalmente in regola, poichè dimostravano, pur a fronte di una contabilità formalmente regolare, la sua inattendibilità sostanziale (v, per tutte, Sez. 5 -, Ordinanza n. 32129 del 12/12/2018 Rv. 651784 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3302 del 13/02/2014 Rv. 629956 – 01). I cosiddetti studi di settore introdotti dal D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, direttamente derivanti dai “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, idonei a fondare semplici presunzioni, sono, infatti, da ritenere supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari (stat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti, che possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finchè non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente.

5.3. La sentenza impugnata ha quindi invocato e fatto applicazione di corretti principi giuridici per cui, in tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017 Rv. 646985 – 01). Ed infatti, proprio in applicazione di tali principi, in esito al contraddittorio, l’Ufficio aveva ridotto i ricavi presuntivi in maniera consistente, tenendo conto di errori contabili ed extra contabili commessi dal ricorrente; senza che ciò potesse però giustificare nè le rilevate incongruenze e neppure la dichiarazione di una perdita o di ricavi insignificanti per anni di seguito a fronte della solidità della azienda dimostrata dal prezzo al quale era stata ceduta due anni dopo.

5.4. Non vi è stata quindi neppure alcuna violazione della regola dell’onere della prova che presidia l’accertamento basato sugli studi di settore poichè, una volta che l’Ufficio abbia, come nel caso in esame, dimostrato la applicabilità in concreto dello standard prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019 Rv. 652188 – 01).

5.5. Il ricorrente ha invece erroneamente sostenuto, con il ricorso per cassazione, che sarebbe spettato all’amministrazione indicare e dimostrare fatti specifici idonei a confermare l’attendibilità del metodo presuntivo, il che è erroneo poichè un tale onere è predicabile solo ove non sia stato instaurato il contraddittorio ovvero quando, attivato quest’ultimo, il contribuente abbia offerto elementi sia pure presuntivi in grado di giustificare lo scostamento, atteso che, in caso contrario, ove cioè, come nella specie, il contraddittorio sia stato attivato e il contribuente si sia limitato a mera attività assertiva, senza addurre elementi concreti in grado di supportarla, a fondare l’accertamento ben può bastare, di per sè, l’applicazione dello studio di settore. Tanto più che, comunque, l’Ufficio ha poi indicato anche altre consistenti presunzioni a conforto della tipologia di accertamento applicata.

6. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

6.1. Costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell’ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 7127 del 13/03/2019 Rv. 653319 – 01).

6.2. Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica quindi anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 12287 del 18/05/2018 Rv. 648373 – 01) e comunque deve riguardare fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018 Rv. 651627 – 01).

6.3. Nella specie, secondo la ricostruzione che è stata operata dalla ricorrente, comunque conforme sostanzialmente a quella risultante dalla sentenza impugnata, non si trattava però in alcun modo di “fatti” non contestati, bensì di una sorta di proposta conciliativa intervenuta nel giudizio di primo grado per la prima volta in occasione della udienza di discussione della causa, che poteva essere accettata o meno dall’Ufficio, ma che non si poteva certamente ritenere “fatto non contestato” solo perchè il rappresentante della Agenzia, presente in udienza, nulla avrebbe replicato a tale proposta.

6.4. Il principio di non contestazione è stato quindi invocato dal ricorrente in una situazione che non ha alcuna attinenza con tale istituto. Ed anche la circolare della Agenzia delle Entrate, la cui applicazione è stata ugualmente invocata dal ricorrente, è inconferente poichè, a parte il rilievo che non impegna il giudice, riguarda la contestazione relativa ai fatti esposti nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre la conciliazione deve avvenire attraverso specifiche forme e non si può ritenere perfezionala solo per la mancata risposta in sede di udienza di discussione alla quale partecipa un funzionario dell’Agenzia che, fra l’altro, in assenza di specifica delega ad hoc – la cui sussistenza non è stata neppure dedotta dal ricorrente – è privo di poteri dispositivi.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio, ferma restando la compensazione già disposta dal giudice di appello per il grado di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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